CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41332/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59/RG. 21748 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza !n epigrafe indicata per il delitto di resistenza, di oltraggio e di lesioni personali aggravate della recidiva specifica e infraquinquennale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in punto di an della responsabilità, perché fondato su rnotiv , volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la identificazione della imputata, la condotta aggressiva e oltraggiosa realizzata ne confronti degli Agenti di Pg al momento del compimento di attività volte alla identificazione, c -fr pagg. 2 e ss della sentenza), e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti con cui la ricorrente non si confronta; ritenuto, inoltre, il ricorso inammissibile anche nel resto delle censure, avendo la Corte appello dato logicamente conto delle cause ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla correttezza della contestazione ceUa recidiva nonchè dei motivi di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n 4 cod. pen.(v. pag. 5 e 6 della sentenza) con argomentazioni, scevre da profili di illogicità e corrette in diritto, con cui la difensa non dialoga ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novemb