Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:121
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998TO0138_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-138/98,
[OSCURATO:PERSONA] coopératif artisanal vendéen (ACAV), società cooperativa di diritto francese, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], (Francia),
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], armatori, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], armatori, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA] SARL, società di diritto francese, con sede in Ile d'Yeu,
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], armatori, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Ile d'Yeu,
[OSCURATO:PERSONA], armatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
rappresentati dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], 1, place du Théâtre,
ricorrenti,
sostenuti da
Repubblica francese, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], vicedirettore della direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalle signore [OSCURATO:PERSONA], vicesegretaria degli affari esteri presso la medesima direzione, [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vice direttore presso la medesima direzione, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca Europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Procedimento e argomenti delle parti
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1998, la società [OSCURATO:PERSONA] coopératif artisanal vendéen e 22 altri armatori di battelli per la pesca del tonno francesi, con sede nell'isola d'Yeu (in prosieguo: le «parti ricorrenti» o i «ricorrenti»), hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, l'utilizzazione, da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di reti da posta derivanti destinate alla pesca di talune specie, fra le quali il tonno bianco.
2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1998, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione l'11 gennaio 1999.
3 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 novembre 1998 la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.
4 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 30 novembre 1998 la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.
5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1998 il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dalla signora Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999, il dipartimento della Vandea (Francia), rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. A sostegno della domanda d'intervento, il dipartimento della Vandea sostiene, in primo luogo, che i pescatori dell'isola d'Yeu, che rappresentano il 17% dei marinai attivi in Vandea, garantiscono gran parte della pesca del dipartimento. Ebbene, l'economia dell'isola d'Yeu dipenderebbe dalla pesca del tonno. Pertanto si rischierebbe la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore della pesca in caso di divieto delle reti da posta derivanti. In secondo luogo, il dipartimento della Vandea sostiene di aver fornito un sostegno finanziario rilevante all'attività marittima dell'isola di Yeu contribuendo, da un lato, alla modernizzazione dei pescherecci, fra i quali taluni utilizzano le reti da posta derivanti, e, dall'altro, all'adeguamento alle norme sanitarie europee del mercato della vendita all'asta, il cui equilibrio finanziario sarebbe compromesso qualora gli apporti di tonno bianco fossero diminuiti.
7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 1999, il comune dell'Ile d'Yeu (in prosieguo: l'«Ile d'Yeu»), rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Nantes, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], 1, place du Théâtre, ha chiesto di intervenire a sostegno della domanda dei ricorrenti. Essa sostiene che la sua struttura economica e sociale dipende essenzialmente dal settore della pesca, e in particolare della pesca del tonno. Più della metà dei 45 armamenti autorizzati ad utilizzare reti da posta derivanti in Francia sarebbero perciò stabiliti sull'isola d'Yeu. L'interesse specifico dell'Ile d'Yeu alla soluzione della controversia sarebbe peraltro dimostrato dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 aprile 1994 sull'utilizzazione delle grandi reti da posta derivanti all'interno della PCP [COM (94) 50 def.], nella quale viene esposto che: «L'isola d'Yeu pone un problema particolare. 21 battelli che pescano il tonno bianco con la rete derivante hanno operato nel 1993, di cui 15 in deroga. Tale attività è una componente rilevante dell'attività ittica, essa stessa perno della vita economica dell'isola. Nel caso in cui la pesca del tonno alla rete dovesse essere abolita, al di là delle misure temporanee che permetterebbero di evitare una crisi immediata, si dovrebbe elaborare un piano complessivo per esaminare tutte le attività alternative, scegliendo inoltre le soluzioni per provvedere ai mezzi finanziari necessari».
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA] van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
9 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1999 l'Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 1999, il signor [OSCURATO:PERSONA] e gli altri tredici pescatori i cui nomi figurano nell'allegato, tutti residenti in Irlanda e membri dell'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «membri dell'ITA»), rappresentati dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Donnel, SC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, e [OSCURATO:PERSONA], solicitor, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda), hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. I membri dell'ITA sostengono che la pesca del tonno rappresenta tra il 50 e il 70% del loro fatturato e che essa viene effettuata soprattutto per mezzo di reti da posta derivanti, cosicché il relativo divieto comporterà per loro una diminuzione di attività ed una perdita di posti di lavoro.
11 Ai sensi dell'art. 116 del regolamento di procedura, tali domande d'intervento sono state notificate alle parti ricorrenti nonché alla convenuta e alla Repubblica francese, interveniente. Nessuna fra queste ultime ha sollevato obiezioni riguardo alla ricevibilità degli interventi. Tuttavia, il Consiglio sostiene che la domanda formulata dai membri dell'ITA nel loro atto d'intervento, diretta a che venga esaminata la legittimità del regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), va dichiarata irricevibile.
Giudizio del Tribunale
12 Ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del medesimo Statuto, gli Stati membri e le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] possono intervenire nelle controversie sottoposte al Tribunale. Pertanto occorre ammettere le domande d'intervento presentate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'Irlanda che sono state proposte ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
13 Ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire nelle controversie proposte al Tribunale spetta altresì a qualsiasi persona che dimostri interesse alla soluzione della controversia.
14 A tal proposito, emerge da una giurisprudenza costante che la nozione d'interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, va intesa come interesse diretto ed attuale all'accoglimento o meno delle conclusioni [ordinanza della Corte 8 aprile 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1041, punto 9; ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3491, punto 53; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 marzo 1998, causa T-191/96, CAS Succhi di Frutta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-573, punto 28]. Occorre, in particolare, verificare che l'interveniente sia direttamente interessato dall'atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (ordinanza della Corte 19 febbraio 1960, causa 25/59, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 759, 762, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 53).
15 Per quanto riguarda le domande d'intervento presentate da enti locali o regionali, la Corte ha in tal senso rilevato che talune regioni che assicurano la difesa degli interessi di operatori economici stabiliti sul loro territorio dimostravano l'interesse richiesto per intervenire nell'ambito di ricorsi diretti contro decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che prevedevano la soppressione di tariffe preferenziali di trasporto delle quali beneficiavano esclusivamente, in un caso, le imprese stabilite sul loro territorio o la cui applicazione riguardava esclusivamente, nell'altro caso, le merci prodotte o trasformate sul loro territorio (ordinanze del presidente della Quinta Sezione della Corte 17 dicembre 1992, causa C-6/92, Federmineraria e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicate nella Raccolta). Parimenti il Tribunale ha constatato che taluni enti regionali, di cui una parte del territorio portava il nome geografico registrato dal regolamento impugnato nell'ambito della controversia ad essa sottoposta (ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 24 marzo 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 11), o di cui era dimostrato che la struttura economica e sociale dipendeva essenzialmente dal settore interessato dal regolamento impugnato (ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 25 giugno 1996, causa T-194/95 intv I, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-591, punti 2 e 7), avevano provato di avere l'interesse prescritto per intervenire.
16 Alla luce della detta giurisprudenza, occorre rilevare anzitutto che il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto, a partire dal 1° gennaio 2002, dell'utilizzazione mediante pescherecci comunitari di reti da posta derivanti destinate alla pesca di determinate specie, può colpire gli interessi di tutti gli operatori economici stabiliti negli Stati membri che esercitano le loro attività di pesca utilizzando la tecnica prevista dal detto regolamento.
17 Ne consegue che i membri dell'ITA, che si sono stabiliti in Irlanda, hanno interesse alla soluzione della controversia, nei limiti in cui il regolamento impugnato potrebbe impedire loro di proseguire in parte la loro attività di pesca e potrebbe danneggiare i loro redditi. Tuttavia occorre respingere in quanto premature le osservazioni già presentate sul merito della controversia dai membri dell'ITA e invitarli ad esporre opportunamente per iscritto i motivi che essi invocano a sostegno della domanda dei ricorrenti, senza pregiudicare, in questa fase, la loro ricevibilità.
18 Benché il regolamento impugnato non riguardi esclusivamente gli operatori economici stabiliti sul proprio territorio, l'Ile d'Yeu dimostra altresì un interesse diretto e attuale secondo la giurisprudenza summenzionata, dal momento che è dimostrato, in modo certo, che la sua struttura economica e sociale dipende essenzialmente dall'attività della pesca, di cui una gran parte viene praticata per mezzo delle reti da posta derivanti, e dal momento che il mantenimento del regolamento impugnato potrebbe richiedere un piano di riconversione di tutto il comune e dell'isola.
19 L'interesse ad intervenire che il dipartimento della Vandea invoca è basato su un rischio di riduzione dell'attività della pesca alla rete da posta derivante esercitata dagli operatori economici stabiliti sull'isola d'Yeu, che potrebbe comportare una diminuzione dei posti di lavoro e delle attività che vi sono collegate in tale parte del territorio.
20 Tuttavia non è dimostrato, né d'altronde asserito, che la struttura economica e sociale del dipartimento della Vandea nel suo insieme dipende essenzialmente da tali attività. Ebbene, l'interesse generale che può avere il dipartimento ad ottenere un risultato favorevole per la prosperità economica delle imprese stabilite sull'isola d'Yeu e, di conseguenza, per quanto riguarda il livello di occupazione nell'area, geografica ove questi ultimi esercitano le loro attività non può, di per sé, giustificare un intervento nella controversia secondo la giurisprudenza citata, essendo tale interesse di carattere indiretto e remoto (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 8 e 9). Inoltre, gli argomenti presentati dal dipartimento della Vandea a sostegno della sua domanda d'intervento sono basati non su un interesse diretto alla soluzione della controversia, ma sul presunto interesse di un altro interveniente, nella fattispecie l'Ile d'Yeu.
21 Emerge da quanto precede che la domanda d'intervento del dipartimento della Vandea va respinta, ma che le domande d'intervento presentate dai membri dell'ITA e dall'Ile d'Yeu devono essere, al contrario, ammesse.
22 Poiché la convenuta ha depositato un'eccezione d'irricevibilità sulla quale non si è ancora provveduto, occorre, in un primo tempo, sentire le conclusioni, i motivi e gli argomenti degli intervenienti su tale questione, ad eccezione della Repubblica francese che, con memoria depositata in cancelleria il 2 febbraio 1999, ha già presentato le sue osservazioni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine alla causa riguardo al dipartimento della Vandea, occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d'intervento.
24 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del medesimo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In mancanza di conclusioni sulle spese occorre disporre nel senso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese riguardanti la domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea è respinta.
2) Il dipartimento della Vandea nonché le parti ricorrenti e la convenuta sopporteranno le proprie spese riguardanti la domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea.
3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA] sono ammessi ad intervenire nella causa T-138/98 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
4) L'Irlanda, il comune dell'Ile d'Yeu, nonché [OSCURATO:PERSONA] e gli altri tredici intervenienti il cui elenco viene unito in allegato sono ammessi ad intervenire nella causa T-138/98 a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.
5) Una copia di tutti i documenti del procedimento verrà notificata alle parti intervenienti a cura del cancelliere.
6) Verrà fissato un termine per gli intervenienti, eccettuata la Repubblica francese, per esporre, per iscritto, i motivi e gli argomenti a sostegno delle loro conclusioni, limitate in un primo momento alla ricevibilità del ricorso.
7) Le spese sono riservate.