CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28062/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto nnonoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, atteso che non se ne è fatta richiesta in appello: va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); Considerato, peraltro, che la suddetta causa di non punibilità non è applicabile nella specie in ragione dei limiti edittali della pena prevista per il reato di furto aggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere ténsore [OSCURATO:PERSONA]