CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e socio unico di [OSCURATO:SOCIETA], condannata, altresì, al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA], assuntore del concordato fallimentare, e del marito [OSCURATO:PERSONA], in qualità di extraneus, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie;la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile anche per bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione degli affari patrimoniali della società. La Corte d'Appello ha annullato la sentenza di primo grado relativamente ai capi b),c), cl), c2, e), f), per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al PM di Roma; ha dichiarato la prescrizione della ritenuta condotta di bancarotta preferenziale di cui al capo a). 6 e del reato di cui al capo d), perché estinti per prescrizione, riducendo le pene principali e le pene accessorie. Epoca del fallimento: Novembre 2011. Ha presentato ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, qui riassunti ai sensi dell'ad 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione delle norme incriminatrici speciali sulla bancarotta distrattiva per quanto attiene ai prelievi di risorse finanziarie. La difesa aveva sostenuto la tesi che le condotte addebitate alla ricorrente fossero valutabili come compensi non percepiti per l'attività di amministratore unico svolta ed, in risposta, la Corte territoriale avrebbe affermato il principio per il quale in una srl i compensi non spettano all'amministratore che sia anche socio, in quanto l'amministratore esercita un diritto di cui è titolare. La difesa critica l'affermazione, ponendo in luce che, in termini di diritto, dovrebbe applicarsi in via analogica l'art 2389 cod civ. sui compensi per gli amministratori delle società per azioni, non essendovi ragioni per non applicare la sussistenza di un'obbligazione analoga per la società a responsabilità limitata verso l'amministratore. 1.1.Per altro verso i Giudici di appello avrebbero trascurato che i compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] erano stati registrati dall'Inps, secondo i cui dati costei avrebbe maturato un reddito imponibile pari a 445mi1a euro; si sottolinea come questo elemento era presente nella consulenza di parte Deloitte, versata in atti. Aggiunge la difesa che non rileverebbe la necessità di una delibera assembleare sul punto del compenso, come opinato dai Giudici del merito, poiché l'assemblea era costituita dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], socio unico ed amministratore, in assenza di Collegio sindacale. 1.2. La ricorrente censura,altresì, la mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, giustificata dalla mancanza di allegazioni da parte della difesa circa la congruità del compenso. Sul punto si deduce che era stata ignorata, ancora una volta, la relazione tecnica di parte, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la fallita per il periodo 2008/2011 e che le spese di natura personale di cui alle imputazioni avevano determinato effetti economici analoghi a quelli derivanti dalla corresponsione dei compensi previsti nel contratto. 1.3. La difesa rappresenta, ancora, che in grado di appello aveva sostenuto l'assenza del requisito del pericolo concreto per le ragioni dei creditori, poiché tutti i debiti erano stati pagati dall'assuntore del concordato fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]; questi, a sua volta, aveva rilevato l'ingente credito della fallita nei confronti del consorzio Alphabet. In proposito la motivazione sarebbe illogica poiché, mentre afferma che sarebbe irrilevante il pagamento dei creditori, essendo il credito della fallita inesigibile, d'altro canto chiarisce che Agonset aveva interesse a rilevare la partecipazione in Alfabet, in quanto questa era in possesso della concessione relativa al canale 33 del digitale terrestre; ciò che dimostrerebbe che non vi era stato pericolo di perdita della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio. 1.4. La ricorrente, infine, censura di illogicità la motivazione nella parte in cui, pur riconoscendo la duplicazione delle condotte distrattive descritte al capo a).3, di circa 27mila euro, rispetto alle condotte distrattive di cui al capo a).1.a circa il prelievo di 330mila euro, osserva che l'assenza di una specifica destinazione delle risorse oggetto del punto 3, giustificherebbe una autonoma contestazione. 2. Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione di legge con riguardo alle norme sulla bancarotta fraudolenta documentale e sulla bancarotta semplice. Si critica la motivazione nella parte in cui ha sottolineato sia le discordanze della contabilità della fallita con quella delle altre società del gruppo, sia il fatto che la ricostruzione della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta solo nell'impellenza dell'istruttoria prefallimentare e non attraverso il regolare aggiornamento quotidiano delle contabilità. La difesa eccepisce la genericità della prima affermazione e puntualizza che nonostante il ritardo in alcune contabilizzazioni, il curatore avrebbe ricevuto tutto quanto necessario per una corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Sul tema si censura l'apprezzamento della testimonianza Argentieri circa i prelievi di denaro contante, registrati a fine anno come crediti, sostenendosi che la registrazione contabile offriva in ogni caso le informazioni necessarie ed era idonea a ricostruire i movimenti degli affari societari. Per altro verso si critica la motivazione, che avrebbe ritenuto la necessità del dolo generico per la bancarotta fraudolenta documentale e non il dolo specifico richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3.Ha proposto ricorso tramite il medesimo difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, col quale si deducono vizi di motivazione illogica e di violazione di legge con riguardo al capo di imputazione A.1, relativo alla distrazione di risorse finanziarie per spese non inerenti l'attività di impresa. Dopo aver riportato il testo del ricorso presentato nell'interresse della coimputata, la difesa censura la giustificazione data alla conferma di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA], in qualità di extraneus, in punto di condotta agevolatrice, individuata dai Giudici di appello nella semplice conoscenza che i costi per spese personali provenissero da risorse della fallita. Si sostiene, in senso diverso, che l'imputato poteva fare affidamento sulla legittimità della provenienza dei denari a titolo di compenso per l'attività di amministratore della moglie. A sanare l'errore compiuto non varrebbe la circostanza, pure evidenziata in sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato personalmente il locatore della casa in Roma ove i coniugi abitavano per ottenerne la desistenza da un'istanza di fallimento, soprattutto perché il pagamento di 30mila euro era avvenuto a fine 2011 ed i costi in riferimento risalivano ad epoca di gran lunga precedente. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG dr.ssa Mastroberadino ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati, si è riportato ai motivi ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo la difesa ha inteso censurare la giustificazione resa dai Giudici del merito quanto alla distrazione di risorse finanziarie, evocando l'argomento che si trattasse di compensi per l'attività svolta dalla ricorrente come amministratrice della fallita e prospettando, altresì, qualora accertato nel senso proposto il fatto, la mancata qualificazione giuridica come bancarotta preferenziale. La deduzione non si confronta con le diverse rationes decidendi sulle quali è imperniata la motivazione, criticando specificamente solo una parte delle argomentazioni a sostegno della condanna, cioè quella nella quale la Corte ha ritenuto che all'amministratore che sia anche socio unico della srl non spetterebbero compensi, se non espressamente stabilito nell'atto costitutivo, in quanto eserciterebbe un diritto di cui è titolare mentre ha precisato che, nel caso di amministratore non titolare di quote societarie, si possa affermare con certezza il suo diritto ad un compenso. Senza affrontare funditus la solidità argomentativa di quanto sul punto specifico in poche righe osservato dal Giudice di appello, va posto in rilievo che la decisione poggia su altre, meno opinabili ed ampiamente argomentate giustificazioni che da sole ne sostengono la correttezza e la logicità. Si annota, infatti, in sentenza - pagine 80 ed 81 - che l'imputata ha eseguito prelievi dalla cassa della società per spese a carattere inequivocabilmente personale, attribuendone la causa solo in seguito a compensi per l'attività svolta; si evidenzia, inoltre, la mancanza di una delibera assembleare circa il riconoscimento del compenso e la sua entità, l'assenza di concrete allegazioni difensive circa gli impegni di lavoro e circa gli emolumenti riconosciuti ad altri amministratori di società operanti nel settore e circa eventuali risultati positivi conseguiti; si sottolinea, altresì, razionalmente, che la stessa grandezza delle distrazioni accertate, pari a 590mila euro in tre annikdal 2008 al 2010, appare incompatibile con l'ipotizzata natura di compenso relativo al periodo. Infine, correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come non sia giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi da parte dell'amministratore. Per desiderio di completezza deve ora rilevarsi che la deduzione relativa alla mancata considerazione della consulenza Deloitte trascura di considerare come già il Tribunale aveva ritenuto che la presenza di un contratto di collaborazione - sostenuta da Deloitte - non era rimasta accertata nel corso del giudizio; pertanto, il motivo di gravame risulta meramente reiterativo di doglianze già risolte dal Giudice di primo grado ed implicitamente disattese dal Giudice di appello che, nel suo percorso logico-argormentativo, si è riferito agli altri dati probatori già evidenziati. 1.1 La tesi difensiva - ora riproposta sotto forma di vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale - risulta, pertanto smentita in fatto e le censure sviluppate in proposito, oltre ad essere generiche, non avendo relazione con l'impianto motivazionale, appaiono tese a sollecitare una inammissibile rivisitazione dei risultati probatori, logicamente ed esattamente apprezzati nella fase del merito. 1.2. In punto di diritto va osservato che la Corte milanese ha dato seguito ai principi più volte affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che - come nella fattispecie in esame - preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017 Ud. (dep. 27/10/2017 ) Rv. 271464. In senso conforme :Sez. 5 , Sentenza n. 14010 del 12/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020 ) Rv. 279103. 1.3. Con le proposizioni esposte al punto 1.3 del ritenuto in fatto la ricorrente ha rappresentato l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'assenza di pericolo concreto per le ragioni del ceto creditorio. In proposito il Collegio ricorda che secondo il solido orientamento nomofilattico, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, Sentenza n. 17819 del 24/03/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 Palitta.) Rv. 269562. In senso coerente:Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 )Rv. 271437; principio ribadito da ultimo anche da Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 281031, secondo la quale ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori. Nella motivazione della prima tra le pronunzie citate si chiarisce che non deve confondersi l' "esposizione a pericolo" - sufficiente per la integrazione del reato - con "il danno" alla massa dei creditori - requisito non richiesto dalla norma come essenziale, anche perché, viceversa, la assenza di danno non è essa stessa prova di mancata esposizione a pericolo, potendo viceversa derivare dalla complessiva attività di recupero posta in essere, dopo il fallimento, dal curatore, con individuazione di assi patrimoniali capaci di neutralizzare le esposizioni passive. Il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare - continua la sentenza Palitta -non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria - con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove ranteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura. 1.4.La Corte di appello si è mossa correttamente all'interno delle predette coordinate ermeneutiche, ribadendo che la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto da valutare ex ante e puntualizzando che nel caso in esame il pericolo per i creditori di perdere la garanzia del patrimonio della fallita [OSCURATO:SOCIETA] è perdurato fino al fallimento, in quanto il credito verso Alfabet -cui si riferisce anche con la presente impugnazione la difesa - era di fatto inesigibile. Ha, inoltre, esattamente precisato il Giudice di appello che l'adempimento della proposta concordataria aveva consentito il pagamento del 100% dei crediti concorsuali eliminando a posteriori, rispetto a condotte distrattive già realizzate ed all'intervenuto fallimento, il pericolo di danno per i creditori. 1.5. Le osservazioni della ricorrente sintetizzate nel punto 1.4 del ritenuto in fatto e presenti alla pagina 15 dell'atto di impugnazione circa l'ipotizzata duplicazione delle contestazioni appaiono il frutto di un chiaro fraintendimento della motivazione. Dal testo in riferimento, infatti, emerge che la Corte di appello ha concordato con la difesa circa il fatto che le condotte descritte al capo a.3, costituite da versamenti in favore di I [OSCURATO:SOCIETA], siano assorbite dalle condotte di prelievo ingiustificato per complessivi 330mila euro di cui al capo a.1a alinea 6., limitandosi a precisare che la specificazione della destinazione delle risorse prelevate e la mancanza di ogni giustificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei trasferimenti di denaro dalla fallita alla società I Move davano ragione della autonoma contestazione della condotta. Risulta agevolmente comprensibile dal testo in riferimento che il Giudice di secondo grado non ha posto in discussione - né avrebbe potuto farlo in assenza di impugnazione da parte del PM - la statuizione favorevole all'imputato circa il già ritenuto assorbimento, che - diversamente da quanto dimostra di intendere la difesa - è esplicitamente confermato, dovendosi escludere quindi l'ipotizzata duplicazione di condotte. 2. Le censure circa la confermata integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale descritta al capo A.8 - oggetto del secondo motivo di ricorso - risultano versate in fatto e nel contempo non si relazionano con la adeguata e corretta motivazione avversata. Secondo il Giudice di appello, infatti,i1 curatore ed il consulente del PM hanno dichiarato l'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale societaria; in motivazione si precisa che la ricostruzione della contabilità ad opera dello studio di consulenza è avvenuta solo nell'impellenza della procedura e, non, come necessario, attraverso la tenuta e l'aggiornamento regolari delle scritture; nello stesso senso si è sottolineato che i bilanci sono stati depositati dopo l'avvio della procedura concorsuale e limitatamente agli esercizi 2009 e 2010 e che la contabilità elaborata dal consulente è stata trasmessa dopo la dichiarazione di fallimento; da tali presupposti si è coerentemente tratta la conclusione che le vicende economiche della società antecedenti il 2008 non sono state ricostruite. In proposito la difesa con l'attuale doglianza si limita, in definitiva, a riproporre un' inammissibile diversa interpretazione della testimonianza di Argentieri e dei dati da essa riferiti. 2.1. Sotto diverso profilo deve osservarsi che la censura circa l'elemento psicologico del delitto che - secondo l'opinione della ricorrente - sarebbe il dolo specifico è manifestamente infondata, in quanto già dalla relativa imputazione risulta chiaro che si tratta di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili come, del resto, ritenuto esplicitamente dalle concordi sentenze di merito,per la quale è necessario il dolo generico. 2.2. Infine, risulta adeguatamente affrontata e risolta in modo corretto la questione - qui riproposta - della qualificazione giuridica dell'illecito come bancarotta documentale semplice, la cui configurabilità è stata negata, avendo sottolineato la Corte milanese il significato attribuibile ai plurimi e dimostrati prelievi distrattivi di risorse societarie, che hanno portato al depauperamento del patrimonio posto a garanzia dei creditori e che sono stati ragionatamente giudicati illuminanti circa la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di impedirne la tracciabilità attraverso l'irregolare e lacunosa tenuta delle scritture contabili. 2.3. Anche in questo caso la giustificazione confezionata dal Giudice di merito è in armonia con i principi più volte espressi da questa Corte circa la distinzione che caratterizza le due fattispecie di reato riguardo all'elemento psicologico e circa il metodo che occorre seguire per enuclearlo. Si è, infatti, chiarito che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. Quanto al metodo va ricordato che si è pure precisato come in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata - come avvenuto nel caso ora al vaglio - e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. Sez. 5, Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276910. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. Deve rimarcarsi che il ricorrente risponde soltanto, quale extraneus, delle distrazioni di denari per scopi avulsi dalle attività di impresa, avendo già il Tribunale escluso la qualità di amministratore di fatto originariamente contestata. A spiegare la decisione la Corte di appello ha enumerato analiticamente le spese di carattere inequivocabilmente personale, a cui gli imputati avevano fatto fronte con risorse finanziarie della fallita, di cui usufruiva anche il giudicabile, tra le quali i plurimi viaggi familiari, alcune spese strettamente personali di [OSCURATO:PERSONA] ed il canone di locazione dell'appartamento in Roma, saldati con la provvista bancaria della società, sottolineando su quest'ultimo punto che nel relativo contratto era sancito che si trattava di uso abitativo esclusivo della famiglia, risultando pacificamente pagato con fondi provenienti dalla società. La giustificazione resa sul tema del concorso dell'attuale ricorrente nel delitto attribuito alla moglie coimputata non si è occupata, dunque, di illustrare solo la conoscenza che i costi per le suindicate spese provenissero dalla società - come ora prospetta la difesa - ma ne ha posto in luce la volontarietà della condotta di apporto, a quella dell'amministratore, poiché [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge, ha contribuito a determinare le iniziative familiari realizzate e finanziate con le risorse della fallita, con la certezza evidente ,a causa dell'entità e della ripetitività di tali spese, che da essa derivasse l'impoverimento del patrimonio societario ed il conseguente pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie. Anche la suddetta parte della motivazione è, dunque, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che ha già più volte affermato il principio per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. A fronte di tale adeguata ed esatta esplicazione delle ragioni della decisione la censura della difesa appare generica nel senso che si affida ancora una volta all'argomento, pienamente sconfessato, della presunzione di legittimità delle risorse finanziarie, che deriverebbero dai compensi della coimputata. Sez. 5 , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorso sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma