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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11841/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 36003/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis comma 3 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione giuridica del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. in quello di furto semplice ai sensi dell'art. 624 cod. pen. con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. — è manifestamente infondato atteso che la risposta della Corte di appello è corretta, in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 0).

Ritenuto che, conseguentemente, deve escludersi l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ritenuto in sentenza, giacché il minimo edittale è superiore a quello previsto dalla norma citata.

Ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio è inedita in quanto vi era solo un accenno fugace nell'atto di appello, ma solo per una riduzione consequenziale alla prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sull'aggravante, richiesta non accoglibile stante il divieto di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., di cui il tribunale giustamente aveva tenuto conto.

Ritenuto che la censura sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto la pena non avrebbe consentito la concessione del beneficio, giacché, al momento del fatto, l'imputato non era più infraventunenne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.Mre estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] nanzi DEPO ![OSCURATO:PERSONA] 3 2026 ft Fun; iP141 2,)t,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 36003/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis comma 3 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione giuridica del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. in quello di furto semplice ai sensi dell'art. 624 cod. pen. con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. — è manifestamente infondato atteso che la risposta della Corte di appello è corretta, in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 0). Ritenuto che, conseguentemente, deve escludersi l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ritenuto in sentenza, giacché il minimo edittale è superiore a quello previsto dalla norma citata. Ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio è inedita in quanto vi era solo un accenno fugace nell'atto di appello, ma solo per una riduzione consequenziale alla prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sull'aggravante, richiesta non accoglibile stante il divieto di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., di cui il tribunale giustamente aveva tenuto conto. Ritenuto che la censura sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto la pena non avrebbe consentito la concessione del beneficio, giacché, al momento del fatto, l'imputato non era più infraventunenne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.Mre estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]     nanzi DEPO ![OSCURATO:PERSONA] 3     2026 ft Fun; iP141     2,)t,
Sentenza Cassazione n. 11841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris