CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 28 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/06/2018. visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 4 aprile 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Napoli in data 5 giugno 2013, riqualificava l'originaria imputazione di cui al capo 1) (art. 74, comma 1,2,3,d.P.R. 309 del 1990), in quella di cui al reato previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 e, ritenuta la tra in continuazione omi i reati ascritti, consistenti,it plurime contestazioni ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa. Avverso tale sentenza, per quanto di interesse, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione in cui censuravano il trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria contenente motivi nuovi, censuravano altresì l'illegittimità del trattamento sanzionatorio inflitto a loro carico, in relazione alla rideterminazione della cornice edittale relativa all'ipotesi criminosa dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 da operare all'esito della sopravvenuta legge 79 del 2014. Biondillo, inoltre, censurava la predetta sentenza deducendo vizio di motivazione in relazione alla confisca dei beni disposta ai suoi danni. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, con sentenza n. 40740 del 24 settembre 2015 (n. sezionale 1786/2015), annullava la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di merito in relazione al diverso e più severo trattamento sanzionatorio stabilito dalla legge ante vigente, essendo, nelle more, intervenuto il d.l. 23.12.2013 n 146 convertito con modificazioni nella legge 10 del 2014 e successivamente il d.l. 20/03/2014, n. 36, convertito nella legge 79 del 2014, che avevano determinato una riconfigurazione normativa dei comportamenti criminosi riconducibili all'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73 DPR 309 90 di cui al capo di imputazione. Il motivo veniva considerato assorbente rispetto agli altri concernenti la dosimetria della pena, destinata a essere interamente rivisitata dal giudice di rinvio alla luce della disciplina sopravvenuta. La Suprema Corte disponeva, inoltre, l'annullamento della sentenza impugnata anche in relazione alla confisca inflitta a carico del Biondillo, rilevando che il giudice di appello aveva radicalmente omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame sollevati dall'imputato sullo specifico punto pur confermando, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la piena ammissibilità della confisca ex art. 12-sexies, legge 356 del 2014 anche in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata a fatti concernenti il traffico di stupefacente di lieve entità ex art. 74, comma 6, D.P.R. 309 del 1990. Con sentenza del 20 giugno 2018, la Corte d'appello di Napoli, giudicando a seguito del rinvio, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque e mesi otto di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 e mesi 2 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi due di reclusione. 2.Avverso tale ultima sentenza gli imputati, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo nel quale si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine al disposto aumento per la continuazione per i reati fine e il reato associativo, e l'omessa motivazione relativa alla fissazione della pena base partendo da una soglia sanzionatoria «ben superiore alla pena base prevista per l'art. 416 c.p.». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è articolato due motivi. Nel primo si deduce, la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine al disposto aumento per la continuazione per i reati fine e il reato associativo e l'omessa motivazione relativa alla fissazione della pena base partendo da una soglia sanzionatoria «ben superiore alla pena base prevista per l'art. 416 c.p.». Nel secondo si deduce violazione di legge in relazione alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexties, legge 356 del 1992. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo in cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione nella massima estensione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, all'omesso contenimento nel minimo degli ulteriori segmenti di pena applicati a titolo di continuazione e all'omessa irrogazione della pena base in misura corrispondente al minimo edittale nonostante in tale misura fosse stata quantificata la pena base dal giudice di primo grado. In relazione all'ultima doglianza il ricorrente rappresenta che il collegio d'appello nel riconsiderare il reato associativo di cui all'art. all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, quale reato più grave rispetto all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in ossequio al dictum della Corte di Cassazione, ha irrogato la corrispondente pena in misura non coincidente con il minimo edittale nonostante in tale misura fosse stata irrogata la pena per l'originaria contestazione di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990. Nel ricorso viene altresì proposta richiesta di correzione dell'errore materiale ravvisandosi nel dispositivo la pena di anni due e mesi due, laddove nella parte motiva la sanzione irrogata risulta pari ad anni 3 mesi 2, da ridurre di un terzo per la scelta del rito, ovvero pari ad anni 2 mesi 1 e giorni 10. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di Biondillo e Gagliardi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sui medesimi temi, atteso che nell'interesse di Biondillo, con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, perveniva rinuncia al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la confisca. s• Va evidenziato che il riferimento difensivo "all'art. 416 c.p contenuto nei ricorsi proposti nell'interesse di Biondillo e Gagliardi deve evidentemente intendersi come riferito all'originaria contestazione di cui al punto 1) ovvero alla associazione di cui all'art. 74, commi 1,2,3, d.P.R. 309 del 1990.I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché, risolvendosi in considerazioni relative alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, e alla misura stabilita per l'aumento dovuto alla continuazione, sono svolti in fatto e non tengono conto della ampia e convincente motivazione su tali temi, espressione della discrezionalità riservata al giudice del merito. La Corte territoriale chiarisce, con ragionamento immune dai vizi denunciati, gli elementi in base ai quali ritiene di non dover computare la pena partendo dal minimo edittale, ritenendo i precedenti penali, la molteplicità dei reati satellite commessi e il contesto associativo di riferimento elementi indicativi della spregiudicatezza e dell'abitualità nel tenere condotte illecite e dati sintomatici di un'indole certamente incline a delinquere. Quanto al disposto aumento per la continuazione, la Corte d'appello ha spiegato che la quantificazione è stata determinata in ragione della personalità degli imputati e del ruolo ricoperto da ciascuno nell'ambito del traffico illecito. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è da rigettare nella parte relativa alle doglianze riferibili alla irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, atteso che il giudice d'appello si è attenuto meticolosamente a quanto a lui devoluto dal giudizio di rinvio determinando, con valutazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, la pena finale alla luce della nuova disciplina introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 e delle successive modifiche legislative, considerando quale reato più grave quello associativo di cui all'art. 74, comma 6 del D.P.R. 309 del 1990 e determinando su di esso l'aumento della continuazione in relazione ai singoli reati fine contestati agli imputati. Va invece accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale dovendosi rettificare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi uno e giorni dieci di reclusione. 3. Per questi motivi va rettificata la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato nel resto il ricorso; vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rettifica la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi uno e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore