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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunziata il 14 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio e omicidio tentato - di concessione della liberazione condizionale.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, lo Zuncheddu ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Il ricorrente rappresenta che: la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la precedente ordinanza di rigetto, aveva sottolineato che, per accertare la sussistenza dell'effettivo ravvedimento del detenuto, non era necessaria la confessione del reato, ma era sufficiente la verifica della serietà di un percorso riabilitativo, che tenesse in considerazione l'attiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concreta disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime; il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, aveva chiesto al competente ufficio di specificare l'affermazione - contenuta nel documento di sintesi dei 30 marzo 2018 - secondo la quale il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna.

Evidenzia il ricorrente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con atto del 13 giugno 2022, in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che: il condannato accettava le leggi dello Stato e, pur negando il suo coinvolgimento nel reato, ne riconosceva il disvalore sociale; aveva compreso le sofferenze patite dai familiari della vittima; aveva dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate capacità di condurre uno stile di vita regolare e di inserirsi positivamente nel contesto sociale, familiare e lavorativo.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, a fronte di quanto accertato dal competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la decisione del Tribunale di sorveglianza di rigettare l'istanza si presenterebbe, sotto svariati profili, manifestamente illogica e si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Prima sezione della Corte di cassazione con la precedente pronuncia di annullamento, avendo privato di qualsiasi effettivo significato il percorso rieducativo del condannato e la disponibilità relazionale mostrata da quest'ultimo verso le vittime e i loro parenti.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 176 cod. pen., 27 Cost. e 3 CEDU.

Sostiene che la decisione del Tribunale di sorveglianza si porrebbe in contrasto con l'articolo 176 cod. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la nozione di ravvedimento non implica l'obbligo per il condannato di confessare la propria responsabilità, ma è correlata ai comportamenti concretamente tenuti dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, idonei a dimostrarne la rieducazione e il recupero, che devono essere valutati nel loro complesso.A parere del ricorrente, la decisione del Tribunale di sorveglianza si porrebbe in contrasto con tale orientamento giurisprudenziale, avendo privato di effettivo significato il percorso di rieducazione e di recupero del soggetto e avendo in sostanza basato la decisione di rigetto su argomenti tutti, direttamente o indirettamente, riconducibili alla mancata confessione del reato da parte del condannato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati tra loro.

La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza di rigetto, poiché basata, essenzialmente, solo sul mancato <<mutamento di atteggiamento>> del condannato <<verso il fatto commesso>>.

Al riguardo, aveva sottolineato che il ravvedimento non presuppone necessariamente la confessione del reato per il quale si è stati condannati, avendo il condannato diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione.

Aveva rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato altri elementi potenzialmente significativi del ravvedimento, quali la disponibilità dimostrata dal condannato a intraprendere un percorso di mediazione con le vittime e la circostanza (che emergeva dal documento di sintesi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) che il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna.

Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, innanzitutto, ha ribadito che lo Zuccheddu aveva continuato a sostenere di essere estraneo ai gravissimi reati per i quali è stato condannato; dopodiché ha analizzato anche uno dei profili che aveva posto in luce la sentenza di annullamento e cioè quello della disponibilità a intraprendere un percorso relazionale con i familiari delle vittime, considerandolo di scarso rilievo, poiché tale disponibilità sarebbe emersa solo su consiglio dell'avvocato e perché il condannato aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di risarcire il danno e aveva affermato che, se avesse avuto la possibilità di incontrare i familiari delle vittime, si sarebbe limitato a chiedere loro per quale motivo l'avessero accusato ingiustamente.Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto rigorosamente a quanto indicato nella sentenza di annullamento, poiché, da un lato, ha ribadito nuovamente l'importanza decisiva della mancata confessione e, dall'altro, ha valutato solo uno dei profili indicati dalla sentenza di annullamento, ossia quello della disponibilità al percorso relazionale con i familiari delle vittime.

Il Tribunale, invece, ha completamente trascurato l'altro profilo indicato nella sentenza di annullamento: la necessità di valutare adeguatamente l'intero percorso rieducativo intrapreso.

Tale profilo è stato trascurato nonostante il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con l'atto del 13 giugno 2022, proprio in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che il condannato non solo aveva responsabilmente accettato la condanna, ma aveva anche dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate capacità di condurre uno stile di vita regolare e di inserirsi positivamente nel contesto sociale, familiare e lavorativo.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, atteso che il giudice di rinvio non si è uniformato alla sentenza di annullamento pronunciata dalla prima sezione di questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, pronunziata il 14 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio e omicidio tentato - di concessione della liberazione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, lo Zuncheddu ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente rappresenta che: la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la precedente ordinanza di rigetto, aveva sottolineato che, per accertare la sussistenza dell'effettivo ravvedimento del detenuto, non era necessaria la confessione del reato, ma era sufficiente la verifica della serietà di un percorso riabilitativo, che tenesse in considerazione l'attiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concreta disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime; il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, aveva chiesto al competente ufficio di specificare l'affermazione - contenuta nel documento di sintesi dei 30 marzo 2018 - secondo la quale il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna. Evidenzia il ricorrente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con atto del 13 giugno 2022, in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che: il condannato accettava le leggi dello Stato e, pur negando il suo coinvolgimento nel reato, ne riconosceva il disvalore sociale; aveva compreso le sofferenze patite dai familiari della vittima; aveva dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate capacità di condurre uno stile di vita regolare e di inserirsi positivamente nel contesto sociale, familiare e lavorativo. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, a fronte di quanto accertato dal competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la decisione del Tribunale di sorveglianza di rigettare l'istanza si presenterebbe, sotto svariati profili, manifestamente illogica e si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Prima sezione della Corte di cassazione con la precedente pronuncia di annullamento, avendo privato di qualsiasi effettivo significato il percorso rieducativo del condannato e la disponibilità relazionale mostrata da quest'ultimo verso le vittime e i loro parenti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 176 cod. pen., 27 Cost. e 3 CEDU. Sostiene che la decisione del Tribunale di sorveglianza si porrebbe in contrasto con l'articolo 176 cod. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la nozione di ravvedimento non implica l'obbligo per il condannato di confessare la propria responsabilità, ma è correlata ai comportamenti concretamente tenuti dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, idonei a dimostrarne la rieducazione e il recupero, che devono essere valutati nel loro complesso.A parere del ricorrente, la decisione del Tribunale di sorveglianza si porrebbe in contrasto con tale orientamento giurisprudenziale, avendo privato di effettivo significato il percorso di rieducazione e di recupero del soggetto e avendo in sostanza basato la decisione di rigetto su argomenti tutti, direttamente o indirettamente, riconducibili alla mancata confessione del reato da parte del condannato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati tra loro. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza di rigetto, poiché basata, essenzialmente, solo sul mancato <<mutamento di atteggiamento>> del condannato <<verso il fatto commesso>>. Al riguardo, aveva sottolineato che il ravvedimento non presuppone necessariamente la confessione del reato per il quale si è stati condannati, avendo il condannato diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione. Aveva rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato altri elementi potenzialmente significativi del ravvedimento, quali la disponibilità dimostrata dal condannato a intraprendere un percorso di mediazione con le vittime e la circostanza (che emergeva dal documento di sintesi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) che il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, innanzitutto, ha ribadito che lo Zuccheddu aveva continuato a sostenere di essere estraneo ai gravissimi reati per i quali è stato condannato; dopodiché ha analizzato anche uno dei profili che aveva posto in luce la sentenza di annullamento e cioè quello della disponibilità a intraprendere un percorso relazionale con i familiari delle vittime, considerandolo di scarso rilievo, poiché tale disponibilità sarebbe emersa solo su consiglio dell'avvocato e perché il condannato aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di risarcire il danno e aveva affermato che, se avesse avuto la possibilità di incontrare i familiari delle vittime, si sarebbe limitato a chiedere loro per quale motivo l'avessero accusato ingiustamente.Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto rigorosamente a quanto indicato nella sentenza di annullamento, poiché, da un lato, ha ribadito nuovamente l'importanza decisiva della mancata confessione e, dall'altro, ha valutato solo uno dei profili indicati dalla sentenza di annullamento, ossia quello della disponibilità al percorso relazionale con i familiari delle vittime. Il Tribunale, invece, ha completamente trascurato l'altro profilo indicato nella sentenza di annullamento: la necessità di valutare adeguatamente l'intero percorso rieducativo intrapreso. Tale profilo è stato trascurato nonostante il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con l'atto del 13 giugno 2022, proprio in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che il condannato non solo aveva responsabilmente accettato la condanna, ma aveva anche dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate capacità di condurre uno stile di vita regolare e di inserirsi positivamente nel contesto sociale, familiare e lavorativo. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, atteso che il giudice di rinvio non si è uniformato alla sentenza di annullamento pronunciata dalla prima sezione di questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio