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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di liberazione anticipata, condividendo le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'originario rigetto della richiesta del beneficio, connesse all'irregolarità della condotta tenuta dall'istante; ritenuto che le doglianze, articolate in tre motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta, da un lato, la mancata ammissione della prova a discarico, costituita dalla visione delle immagini delle telecamere, e, dall'altro lato, la mancata considerazione delle ragioni opposte dal detenuto alla sua allocazione penitenziaria, non si confrontino con la puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha evidenziato l'estrema chiarezza di quanto descritto nei rapporti disciplinari elevati a carico del detenuto e dal medesimo non impugnati e, dunque, la non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, restando, per il resto, una mera enunciazione difensiva il fatto che la collocazione del detenuto decisa dalla Direzione dell'istituto penitenziario fosse illegittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di liberazione anticipata, condividendo le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'originario rigetto della richiesta del beneficio, connesse all'irregolarità della condotta tenuta dall'istante; ritenuto che le doglianze, articolate in tre motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta, da un lato, la mancata ammissione della prova a discarico, costituita dalla visione delle immagini delle telecamere, e, dall'altro lato, la mancata considerazione delle ragioni opposte dal detenuto alla sua allocazione penitenziaria, non si confrontino con la puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha evidenziato l'estrema chiarezza di quanto descritto nei rapporti disciplinari elevati a carico del detenuto e dal medesimo non impugnati e, dunque, la non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, restando, per il resto, una mera enunciazione difensiva il fatto che la collocazione del detenuto decisa dalla Direzione dell'istituto penitenziario fosse illegittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 16646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris