CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27699/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 12/06/2004 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 41302/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Omar 3elassi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato è formulato in modo del tutto generico ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pe 23 LUG 2026 L '[OSCURATO:PERSONA] ; Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]