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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24290/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24766- 2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]– [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], alcorso Mazzini, n. 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lirappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE di COMUNANZA - c.f. 80 0 01250440 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Grottammare, alla via Bellini, n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 603/2024della Corte d’Appello di Ancona, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Così deciso in Roma,il 2 9 ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24766- 2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]– [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], alcorso Mazzini, n. 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lirappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COMUNANZA - c.f. 80 0 01250440 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Grottammare, alla via Bellini, n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 603/2024della Corte d’Appello di Ancona, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 2 9 ag
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