CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1978
Cassazione n. 25429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PMG9P) nato il 22/05/1978 avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa per vari reati di importazione e cessione di eroina, di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. nonché 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a titolo di aumento per continuazione con i reati già giudicati con sentenza del 25 novembre 2021. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la sentenza impugnata per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la cessione di 80-100 grammi di eroina in cinque- sei circostanze ad altro unico soggetto avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere la configurabilità dei fatti con l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione al profilo di censura siccome avanzato, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.1.2. In specie, tenuto conto che non si è trattato solamente di cinque-sei cessioni di un etto di eroina alla volta ad un altro soggetto (fatto già di per sé oltremodo rilevante), ma altresì di plurime importazioni di eroina, con l'introduzione nel territorio dello Stato di circa tre chili e mezzo di stupefacente. Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi ictu °cui/ alcuna erronea qualificazione del fatto, nei termini di cui ai richiamati principi. 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze che neppure si confrontano appieno col materiale di causa, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]