CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 03145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 marzo 2024 il G.I.P. del Tribunale di Como ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.800,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione delle fattispecie ascrittegli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta applicazione della misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.2. Parimenti inammissibile è, poi, la seconda doglianza, avendo adeguatamente rappresentato il Tribunale, con motivazione logica e congrua, oltre che giuridicamente corretta, le ragioni per cui ha ritenuto di disporre la confisca del denaro in sequestro, ritenendo lo stesso profitto del reato e, comunque, sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali e personali proprie dell'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore