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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02549/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna - pronunciando incidentalmente, ai sensi dell'art. 58-ter

I. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.), in relazione ad istanza di permesso premio avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d.

«prima fascia») - negava che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia.

Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il condannato era detenuto in espiazione di una complessa posizione giuridica relativa a un provvedimento di cumulo comprensivo di tredici sentenze di condanna per svariati delitti (tra i quali più omicidi, ricettazione e violazione della disciplina sulle armi aggravati ex art 7

I. n. 203 del 1991), che in otto di esse era stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione e in una successiva sentenza (del GIP del tribunale di Napoli in data 27 novembre 2918) l'istante - secondo quanto si evinceva dalla motivazione della sentenza - aveva collaborato con la giustizia, confessando di essere il mandante dell'omicidio, descrivendone la dinamica e indicandone l'esecutore materiale.

Con riferimento ad altre quattro pronunce, invece, l'attenuante era stata esclusa.

Il Tribunale di Sorveglianza poneva in rilievo il ruolo di leader indiscusso che il ricorrente, insieme al fratello Domenico (a sua volta ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen), aveva ricoperto nel clan mafioso dei "Mazzacane", del quale - come si evince dalla nota della direzione distrettuale antimafia di Napoli del 20 gennaio 2016 - aveva contribuito a ricostruire l'organigramma in occasione della sua collaborazione con la giustizia dal 2015 al 2017.

E, tuttavia, evidenziava il giudice specializzato, come in una seconda nota del 6 settembre 2021 si segnalava il comportamento non solo reticente, ma addirittura aggressivo, serbato dal collaboratore nei riguardi del pubblico ministero che gli contestava la lacunosità delle sue precedenti dichiarazioni in merito cLOn omicidio e lo ammoniva a rendere dichiarazioni veritiere; in detta occasione egli ribadiva la versione lacunosa e tentava di aggredire il magistrato, con conseguente revoca del programma di protezione.

In chiusura il medesimo giudice affermava non essere comunque stata acquisita la prova dell'avvenuta rescissione dei collegamenti di Belforte con il crimine organizzato.

Osservava, pertanto, conclusivamente il Tribunale di sorveglianza che, a prescindere dai risvolti penali della vicenda, la condotta di rifiuto a narrare i fatti riguardanti un omicidio commesso nel 1991 doveva essere ritenuta quale rifiuto di prestare la richiesta collaborazione; ciò che - unitamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione in quattro delle sentenze costituenti il titolo in esecuzione e all'assenza di elementi dai quali inferire che egli avesse, anche in epoca successiva, reso dichiarazioni aventi i caratteri della collaborazione - imponeva il rigetto dell'istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile.

2. Belforte ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo con un unico, articolato motivo vizio di motivazione.

Lamenta che il rigetto del Tribunale di sorveglianza è fondato su una pluralità di omissioni e travisamenti degli atti.

In primo luogo il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la relazione di sintesi del 27 maggio 2021 (che, in esito a un'analisi del profilo personologico del ricorrente, ha proposto un percorso extramurario con permessi premio in famiglia di durata non inferiore a dieci giorni), limitandosi a valutare le relazioni precedenti, peraltro riferite a fatti antecedenti all'epoca della collaborazione con la giustizia.

Inoltre ha omesso di verificare se, successivamente all'intervenuta condanna nelle sentenze con riferimento alle quali l'attenuante della collaborazione era stata esclusa, Belforte avesse reso dichiarazioni collaborative.

Segnala l'erronea interpretazione data dal giudice specializzato della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 14 ottobre 2015 che, contrariamente a quanto ritenuto, dava atto della condotta collaborativa del ricorrente.

Infine, lamenta l'illogica deduzione - fatta dal Tribunale della relazione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 6 settembre 2021 - che il ricorrente avesse reso dichiarazioni lacunose relativamente a un fatto di omicidio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate.

2. Osserva il Collegio che i temi difensivi e le circostanze fattuali di cui motivo lamenta la pretermissione ovvero l'erronea lettura - vale a dire la revisione critica del passato deviante e la positiva condotta penitenziaria in genere - sono palesemente privi di decisività, poiché il superamento della preclusione per i reati ex art. 4-bis Ord. pen., «prima fascia», richiede, imprescindibilmente e pregiudizialmente, la collaborazione utile con la giustizia (comma 1 della disposizione), ovvero la verificata impossibilità di prestarla o, a determinate condizioni, la sua oggettiva irrilevanza (comma 1-bis), ossia il concorso di circostanze affatto diverse da quelle sopra evocate.

L'ordinanza impugnata fonda la sua valutazione, da un lato, sul ruolo rivestito da Belforte nell'organizzazione criminale di pregressa appartenenza, apicale e, dunque, tale da consentirgli la possibilità di utili rivelazioni, tanto da avere, in alcuni processi, beneficiato dell'attenuante della collaborazione; dall'altro, sul mancato disvelamento integrale dei fatti e delle responsabilità, in relazione a quattro procedimenti penali, con riferimento ai quali il diniego dell'attenuante di cui all'art. 8

I. n. 203 del 1991 è stata esclusa con pronuncia irrevocabile.

A ciò si aggiunge la condotta di rifiuto di fornire informazioni opposta al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

A fronte di tale apparato argomentativo, privo di vizi o aporie logiche, frutto di un'analisi puntuale delle condanne di merito «ostative» e della condotta del condannato, il motivo si riduce a proposizioni meramente confutative.

Le obiezioni mosse al ragionamento giudiziale cadono su profili da esso inappuntabilmente contraddetti (l'omessa ovvero l'inadeguata lettura delle relazioni della Direzione distrettuale e delle sentenze di merito, il rifiuto ovvero la reticenza a narrare fatti inerenti un fatto di omicidio), o comunque assolutamente irrilevanti (la proposta dell'equipe di un percorso extramurario), e risultano nel resto meramente assertive; mentre è preclusa al giudice di legittimità, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla

I. n. 46 del 2006, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi elementi, sol perché indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, o in tesi dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna - pronunciando incidentalmente, ai sensi dell'art. 58-ter I. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.), in relazione ad istanza di permesso premio avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d. «prima fascia») - negava che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il condannato era detenuto in espiazione di una complessa posizione giuridica relativa a un provvedimento di cumulo comprensivo di tredici sentenze di condanna per svariati delitti (tra i quali più omicidi, ricettazione e violazione della disciplina sulle armi aggravati ex art 7 I. n. 203 del 1991), che in otto di esse era stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione e in una successiva sentenza (del GIP del tribunale di Napoli in data 27 novembre 2918) l'istante - secondo quanto si evinceva dalla motivazione della sentenza - aveva collaborato con la giustizia, confessando di essere il mandante dell'omicidio, descrivendone la dinamica e indicandone l'esecutore materiale. Con riferimento ad altre quattro pronunce, invece, l'attenuante era stata esclusa. Il Tribunale di Sorveglianza poneva in rilievo il ruolo di leader indiscusso che il ricorrente, insieme al fratello Domenico (a sua volta ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen), aveva ricoperto nel clan mafioso dei "Mazzacane", del quale - come si evince dalla nota della direzione distrettuale antimafia di Napoli del 20 gennaio 2016 - aveva contribuito a ricostruire l'organigramma in occasione della sua collaborazione con la giustizia dal 2015 al 2017. E, tuttavia, evidenziava il giudice specializzato, come in una seconda nota del 6 settembre 2021 si segnalava il comportamento non solo reticente, ma addirittura aggressivo, serbato dal collaboratore nei riguardi del pubblico ministero che gli contestava la lacunosità delle sue precedenti dichiarazioni in merito cLOn omicidio e lo ammoniva a rendere dichiarazioni veritiere; in detta occasione egli ribadiva la versione lacunosa e tentava di aggredire il magistrato, con conseguente revoca del programma di protezione. In chiusura il medesimo giudice affermava non essere comunque stata acquisita la prova dell'avvenuta rescissione dei collegamenti di Belforte con il crimine organizzato. Osservava, pertanto, conclusivamente il Tribunale di sorveglianza che, a prescindere dai risvolti penali della vicenda, la condotta di rifiuto a narrare i fatti riguardanti un omicidio commesso nel 1991 doveva essere ritenuta quale rifiuto di prestare la richiesta collaborazione; ciò che - unitamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione in quattro delle sentenze costituenti il titolo in esecuzione e all'assenza di elementi dai quali inferire che egli avesse, anche in epoca successiva, reso dichiarazioni aventi i caratteri della collaborazione - imponeva il rigetto dell'istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile. 2. Belforte ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo con un unico, articolato motivo vizio di motivazione. Lamenta che il rigetto del Tribunale di sorveglianza è fondato su una pluralità di omissioni e travisamenti degli atti. In primo luogo il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la relazione di sintesi del 27 maggio 2021 (che, in esito a un'analisi del profilo personologico del ricorrente, ha proposto un percorso extramurario con permessi premio in famiglia di durata non inferiore a dieci giorni), limitandosi a valutare le relazioni precedenti, peraltro riferite a fatti antecedenti all'epoca della collaborazione con la giustizia. Inoltre ha omesso di verificare se, successivamente all'intervenuta condanna nelle sentenze con riferimento alle quali l'attenuante della collaborazione era stata esclusa, Belforte avesse reso dichiarazioni collaborative. Segnala l'erronea interpretazione data dal giudice specializzato della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 14 ottobre 2015 che, contrariamente a quanto ritenuto, dava atto della condotta collaborativa del ricorrente. Infine, lamenta l'illogica deduzione - fatta dal Tribunale della relazione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 6 settembre 2021 - che il ricorrente avesse reso dichiarazioni lacunose relativamente a un fatto di omicidio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. Osserva il Collegio che i temi difensivi e le circostanze fattuali di cui motivo lamenta la pretermissione ovvero l'erronea lettura - vale a dire la revisione critica del passato deviante e la positiva condotta penitenziaria in genere - sono palesemente privi di decisività, poiché il superamento della preclusione per i reati ex art. 4-bis Ord. pen., «prima fascia», richiede, imprescindibilmente e pregiudizialmente, la collaborazione utile con la giustizia (comma 1 della disposizione), ovvero la verificata impossibilità di prestarla o, a determinate condizioni, la sua oggettiva irrilevanza (comma 1-bis), ossia il concorso di circostanze affatto diverse da quelle sopra evocate. L'ordinanza impugnata fonda la sua valutazione, da un lato, sul ruolo rivestito da Belforte nell'organizzazione criminale di pregressa appartenenza, apicale e, dunque, tale da consentirgli la possibilità di utili rivelazioni, tanto da avere, in alcuni processi, beneficiato dell'attenuante della collaborazione; dall'altro, sul mancato disvelamento integrale dei fatti e delle responsabilità, in relazione a quattro procedimenti penali, con riferimento ai quali il diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 è stata esclusa con pronuncia irrevocabile. A ciò si aggiunge la condotta di rifiuto di fornire informazioni opposta al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. A fronte di tale apparato argomentativo, privo di vizi o aporie logiche, frutto di un'analisi puntuale delle condanne di merito «ostative» e della condotta del condannato, il motivo si riduce a proposizioni meramente confutative. Le obiezioni mosse al ragionamento giudiziale cadono su profili da esso inappuntabilmente contraddetti (l'omessa ovvero l'inadeguata lettura delle relazioni della Direzione distrettuale e delle sentenze di merito, il rifiuto ovvero la reticenza a narrare fatti inerenti un fatto di omicidio), o comunque assolutamente irrilevanti (la proposta dell'equipe di un percorso extramurario), e risultano nel resto meramente assertive; mentre è preclusa al giudice di legittimità, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi elementi, sol perché indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, o in tesi dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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