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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25686/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come supportate, altresì, da memoria difensiva e allegati successivamente prodotti) - nel quale il difensore si duole della violazione di legge,, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a una sentenza rispetto a quelli di cui ad altre tre sentenze già oggetto di unificazione, che: - le fattispecie cIL cui alla prima sentenza sono truffe aggravate commesse a Giuliano in Campania tra la seconda metà del mese di gennaio 2015 e la prima metà del mese di febbraio 2015 e a [OSCURATO:PERSONA] tra la seconda metà del mese di novembre 2014 e la prima metà del mese di gennaio 2015; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dall'imputato, non vi è alcun collegamento tra detti fatti e quelli delle altre sentenze già unificate, se non l'omogeneità della fattispecie violata, divergendo sia sotto il profilo delle modalità delle condotte sia sotto il profilo dei tempi e dei luoghi di consumazione; - i fatti di cui all'ordinanza, invero, risultano posti in essere tutti nell'arco temporale tra dicembre 2009 e luglio 2010 e ad Aversa, concernendo le truffe la prospettazione fraudolenta di possibili acquisti di auto e immobili, mentre la prima sentenza è relativa a truffe concernenti telefoni cellulari e un'assunzione lavorativa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste genericamente e aspecificamente sulla contiguità spaziale dei luoghi di commissione dei fatti senza altresì confrontarsi col resto della motivazione - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come supportate, altresì, da memoria difensiva e allegati successivamente prodotti) - nel quale il difensore si duole della violazione di legge,, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a una sentenza rispetto a quelli di cui ad altre tre sentenze già oggetto di unificazione, che: - le fattispecie cIL cui alla prima sentenza sono truffe aggravate commesse a Giuliano in Campania tra la seconda metà del mese di gennaio 2015 e la prima metà del mese di febbraio 2015 e a [OSCURATO:PERSONA] tra la seconda metà del mese di novembre 2014 e la prima metà del mese di gennaio 2015; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dall'imputato, non vi è alcun collegamento tra detti fatti e quelli delle altre sentenze già unificate, se non l'omogeneità della fattispecie violata, divergendo sia sotto il profilo delle modalità delle condotte sia sotto il profilo dei tempi e dei luoghi di consumazione; - i fatti di cui all'ordinanza, invero, risultano posti in essere tutti nell'arco temporale tra dicembre 2009 e luglio 2010 e ad Aversa, concernendo le truffe la prospettazione fraudolenta di possibili acquisti di auto e immobili, mentre la prima sentenza è relativa a truffe concernenti telefoni cellulari e un'assunzione lavorativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste genericamente e aspecificamente sulla contiguità spaziale dei luoghi di commissione dei fatti senza altresì confrontarsi col resto della motivazione - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ma
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