CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 12454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8582/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 267, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2086/2019 depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti) e i loro figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revocatoria dell’atto di donazione dei genitori, in favore dei figli, della quota, pari a ½, della nuda proprietà di un immobile sito in Capri, [OSCURATO:PERSONA], n. 108/b, distinto in Catasto al fg. 4, part. 623, sub. 6 cat. A/7, stipulato il 21/10/2013, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], Racc. 25342, trascritto il 19/11/2013. 2. In particolare, la banca sostenne che l’atto dispositivo venne posto in essere con l’intento di pregiudicare la garanzia patrimoniale che assisteva il credito da essa vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore omnibus della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esposta per una somma pari ad euro 1.330.000,00. La banca dedusse altresì che la consapevolezza della sussistenza della situazione debitoria era dimostrata dalla sottoscrizione, da parte del fideiussore, di un piano di rientro. 3. Si costituirono i convenuti eccependo sia l’inesistenza del credito, peraltro oggetto di contestazione in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sia l’inesistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. 4. In particolare, con riferimento all’ eventus damni , i convenuti eccepirono l’inidoneità dell’atto dispositivo a recare pregiudizio alla garanzia dell’asserito credito vantato dalla banca, attesa la solvibilità sia del patrimonio della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia di quello personale del suo fideiussore [OSCURATO:PERSONA]; garanzie consistenti, per la prima, nella proprietà di una unità navale e di diversi immobili, tutti siti in Napoli, per un valore di euro 1.750.000,00, e, per il secondo, al netto della donazione in contestazione, nella piena proprietà di un patrimonio immobiliare del valore di euro 1.250.000,00, nonché della quota, pari al 100% del capitale sociale, della società debitrice, stimato, nella perizia in atti, in ulteriori euro 4.000.00,00. 5. Con riguardo alla scientia damni e al consilium fraudis , i convenuti eccepirono, innanzi tutto,l’inammissibilità della domanda della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa la mancanza di ragioni di credito nei suoi confronti. Ribadirono comunque, che, a fronte della cospicua consistenza del patrimonio della società debitrice ICAD Costruzioni e di quello personale del fideiussore, era da escludere l’intento di compromettere la garanzia fideiussoria. 6. Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente), quale cessionaria dei crediti in blocco di [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima, incorporante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale fece proprie le domande già svolte dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con sentenza n. 2009/2019 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di revocatoria, la dichiarò inammissibile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Adriana e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla parte relativa alla donazione, in favore dei figli, della quota spettante alla madre, della nuda proprietà dell’immobile di Capri. Dichiarò, invece, ammissibile la domanda di revocatoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello del Giudice e per l’effetto dichiarò inefficace, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., l’atto di donazione della quota di proprietà del padre della nuda proprietà dell’immobile. 8. A vverso la sentenza di primo grado proposero appello sia [OSCURATO:PERSONA] sia, con atto autonomo, i figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. n. 3230/2019, depositata in data 20/12/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e, riuniti gli appelli, li ha dichiarati entrambi inammissibili,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’appellata. 10. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 348 bis c.p.c. Natura sostanziale di sentenza rivestita dal provvedimento che definisce il giudizio di appello (ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.)”, poiché all’ordinanza della Corte territoriale va riconosciuta natura sostanziale di sentenza, in quanto ha definito il giudizio, ponendosi al di là dei limiti della cognizione solo sommaria, per aver riformato la motivazione della decisione di prime cure, laddove era stato valutato solo il patrimonio della società debitrice, omettendo di esaminare la solvibilità del patrimonio del fideiussore, proprietario oltre che di immobili di prestigio anche dell’intera quota del capitale sociale della ICAD. A detta dei ricorrenti, la Corte territoriale ha errato nel pronunciarsi con ordinanza, in quanto non si è limitata a confermare meramente quanto statuito in primo grado, ma ha statuito, per la prima volta, su una circostanza omessa dal giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione al l’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2470 c.c. e 2901 c.c. sotto il profilo della sussistenza dei presupposti (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, per avere la Corte territoriale valutato erroneamente il regime di circolazione e di opponibilità delle quote societarie, qualificandole come bene “volatile” e di conseguenza, affermando la sussistenza di uno dei presupposti, l’eventus damni, per l’esercizio dell’azione revocatoria, stante l’asserita insufficienza degli altri beni a garantire l’asserito debito. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell’art.132 c.p.c. Mera apparenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.)”, per avere la Corte territoriale ritenuta indimostrata la consistenza del patrimonio residuo del donante, al netto dell’atto dispositivo in favore dei figli, non solo per l’asserita volatilità della quota sociale detenuta dal fideiussore, ma anche per l’indimostrata consistenza del suo patrimonio personale, senza considerare le perizie di stima dei patrimoni della ICAD e del DelGiudice, depositate in atti dal fideiussore, nonché per avere rigettato la richiesta di ammissione di CTU estimatoria richiesta dal medesimo. 4. Parte controricorrente ha segnalato (alle pp. 19 - 20 del controricorso) che avverso l’ordinanza n. 3230/2019 dellaCorte di Appello di Napoli, è stata formulata impugnazione con due separati ricorsi: (i) il primo, notificato il 21/2/2020 ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto tanto l’impugnazione dell’ordinanza della Corte d’appello quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli; (ii) il secondo, notificato ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di Antonello ed [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionata al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo” (così a p. 23 del controricorso). P.Q.M. la Corte rinvia a nuovo ruolo al fine della obbligatoria riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. del presente ricorso con quello iscritto al n.r.g. 8572- 2020, la cui tratt