CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Pistoia in data 24/02/2025 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 1) e 3) della rubrica. 2. Con un unico motivo la difesa deduce: "Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. - nullità delle motivazioni di sentenza - omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - rilevata ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.". 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i