CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 13792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza dell'Il ottobre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta aveva disatteso la richiesta finalizzata alla sostituzione della misura della custodia in carcere, applicatagli con provvedimento del 24 giugno 2022, con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservando che, oltre al decorso del tempo, al Tribunale era stato fornito un elemento di novità che meritava maggiore considerazione, ovvero il fatto che nei confronti degli altri coindagati, parimenti ritenuti compartecipi dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, per cui è illogico che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sia stata vinta nei confronti dei sodali che avrebbero partecipato in maniera attiva e costante alla pianificazione e messa a dimora delle piante di canapa e non sia stata invece superata rispetto alla condotta marginale e occasionale dell'odierno ricorrente, che si era limitata alla sola stipula del contratto di affitto del fondo rustico; dunque, in presenza di questi fatti nuovi, il Tribunale avrebbe dovuto rivalutare le questioni già rilevate in sede di riesame, concernenti anche il profilo della gravità indiziaria, con particolare riferimento al difetto di consapevolezza dell'illecita coltivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi altresì considerare che l'indagato non si è mai interessato delle sorti della piantagione, né è stato mai contattato dai compartecipi dell'associazione per discutere dei fatti per cui si procede. 2.1. Con memoria trasmessa il 9 gennaio 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che, nel disattendere l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del Riesame, nel provvedimento impugnato, dopo aver rimarcato l'esistenza del cd. giudicato cautelare rispetto al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, aspetto non più censurato in questa sede, ha altresì confermato la configurabilità delle esigenze cautelari già ravvisate dal G.I.P., ritenendo in particolare non dirimente il solo decorso del tempo dall'inizio della misura, trattandosi di un elemento di per sè neutro ove, come nel caso di specie, non sia accompagnato da ulteriori elementi idonei a consentire, in concreto, una rivalutazione in termini positivi dell'originario quadro cautelare. 2. Ora, premesso in generale che, anche nei casi in cui opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 e Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728), deve osservarsi che l'impostazione dell'ordinanza impugnata non presenta criticità al riguardo, dovendosi considerare, da un lato, che il tempo trascorso tra l'ordinanza genetica (emessa il 24 giugno 2022) e la decisione impugnata (resa il 3 novembre 2022) non può essere ritenuto significativo, trattandosi di poco più di 4 mesi, e, dall'altro, che l'unico elemento di novità dedotto nel ricorso sarebbe l'asserita disparità di trattamento tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di altri coindagati. Tale aspetto, a prescindere da ogni considerazione circa la sua effettiva pregnanza, è stato tuttavia evocato in termini del tutto generici sia nell'appello cautelare che nell'odierno ricorso, non essendo noti né i nominativi dei sodali del ricorrente che avrebbero ricevuto un trattamento cautelare più favorevole, né le diverse misure adottate, né tantomeno i motivi per i quali sarebbero state assunte le diverse determinazioni rispetto ai coindagati. La doglianza difensiva non può essere pertanto accolta, dovendosi in ogni caso ribadire il principio di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Rv. 278258 - 02), secondo cui, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato, per cui si è affermato che, in tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato (cfr. Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Rv. 271056). 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dunque rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art