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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03403/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

I. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania il 2 dicembre 2022, che aveva confermato la condanna del Tarantello a mesi otto di reclusione per il reato di furto aggravato.

Ha dedotto vizio di cui all'art. 606, comma primo , lett. c) cod. proc. pen., lamentando di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza, che era stato comunicato ad un avvocato omonimo appartenente ad un foro diverso (precisamente, la comunicazione era avvenuta all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], piuttosto che alll'indirizzo esatto, ossia [OSCURATO:EMAIL].).

2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Sussiste il vizio incidente sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull'indirizzo di posta elettronica non afferente all'odierno ricorrente, ma ad un difensore omonimo.

L'avviso di celebrazione dell'udienza risulta infatti notificato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], (cfnattestazione della cancelleria presso la corte d'appello di Catania del 2 dicembre 2022), laddove l'indirizzo del difensore del Tarantello, riportato nel ricorso in appello, risulta essere [OSCURATO:EMAIL].

Dall'errore errore di notifica è poi seguita la mancata comparizione del difensore all'udienza e comunque il mancato espletamento dell'attività di difesa.

3. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile per mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015 , Maritan, Rv. 263598 - 01).

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ichèA Francesco ia Ciampi uCi-tfit DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] I. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania il 2 dicembre 2022, che aveva confermato la condanna del Tarantello a mesi otto di reclusione per il reato di furto aggravato. Ha dedotto vizio di cui all'art. 606, comma primo , lett. c) cod. proc. pen., lamentando di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza, che era stato comunicato ad un avvocato omonimo appartenente ad un foro diverso (precisamente, la comunicazione era avvenuta all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], piuttosto che alll'indirizzo esatto, ossia [OSCURATO:EMAIL].). 2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Sussiste il vizio incidente sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull'indirizzo di posta elettronica non afferente all'odierno ricorrente, ma ad un difensore omonimo. L'avviso di celebrazione dell'udienza risulta infatti notificato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], (cfnattestazione della cancelleria presso la corte d'appello di Catania del 2 dicembre 2022), laddove l'indirizzo del difensore del Tarantello, riportato nel ricorso in appello, risulta essere [OSCURATO:EMAIL]. Dall'errore errore di notifica è poi seguita la mancata comparizione del difensore all'udienza e comunque il mancato espletamento dell'attività di difesa. 3. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile per mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 , Maritan, Rv. 263598 - 01). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ichèA Francesco ia Ciampi uCi-tfit DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 03403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris