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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 23829/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/03/2021 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 25 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, e aveva condannato la/(___I 4401'›L x,,chi; stessa alla pena di tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo quanto ricostruito dai giudici merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per le mensilità da luglio a novembre 2013, per un importo complessivo superiore alla soglia di punibilità.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta irrilevanza della non attribuibilità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS alla ricorrente.

Si deduce che illegittimamente e contraddittoriamente entrambe le sentenze di merito affermano che la sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS, pur non essendo attribuibile all'attuale ricorrente, è comunque riconducibile a soggetto appartenente al nucleo familiare della stessa.

Si aggiunge che non può addossarsi all'attuale ricorrente l'onere di dimostrare che la precisata raccomandata sia stata consegnata a soggetto estraneo al suo nucleo familiare.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata assunzione della testimonianza del coniuge [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che illegittimamente è stata revocata l'assunzione della testimonianza del coniuge dell'attuale ricorrente sul presupposto dell'asserita tardività della citazione testimoniale.

Si precisa che il teste appena indicato avrebbe potuto confermate la mancata ricezione della raccomandata contenente la diffida dell'INPS.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.2777 cod. civ., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, o comunque alla ritenuta sussistenza della colpevolezza.

Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto effettuata la corresponsione delle retribuzioni a dipendenti sulla base del solo invio dei modelli DM10 dall'attuale ricorrente quale datore di lavoro all'INPS, perché ha desunto tale circostanza sulla base di una mera presunzione.Si deduce, inoltre, che, a norma dell'art. 2777 cod. civ., l'imprenditore è tenuto a dare priorità al pagamento delle retribuzioni, rispetto agli accessori, quali contributi previdenziali.

Si osserva che, in ragione di questa disposizione, si crea un "conflitto di doveri" che esclude quanto meno l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto: la disposizione indicata, infatti, pone l'imprenditore di fronte al bivio di pagare i dipendenti o di subire la "serrata" da parte degli stessi.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta valenza probatoria dei modelli DM10 sotto il profilo oggettivo del reato.

Si deduce che il pagamento delle retribuzioni è stato ritenuto provato sulla base del solo invio dei modelli DM10 dall'attuale ricorrente quale datore di lavoro all'INPS, sebbene: -) non è stato accertato se i modelli DM10 siano stati predisposti ed inviati dall'attuale ricorrente o da altri, quali ad esempio i dipendenti amministrativi della ditta; -) la circostanza indicata costituisce una mera presunzione, non utilizzabile nel processo penale a norma dell'art. 193 cod. proc. pen., secondo cui «nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza».

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta valenza probatoria dei modelli DM10 sotto il profilo soggettivo del reato.

Si deduce che illegittimamente dall'avvenuto pagamento degli stipendi si è desunta la sussistenza del dolo, così operando una ulteriore presunzione e rovesciando i principi in tema di distribuzione dell'onere della prova.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della prescrizione del reato.

Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha individuato un unico termine di prescrizione, avendo riguardo come data di commissione dell'illecito penale al 16 dicembre 2013.

Si osserva, in proposito, che il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto è reato istantaneo, il quale si perfeziona il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati, e, quindi, il tempo necessario a prescrivere deve essere calcolato con riferimento ad ogni singola mensilità. 2LL,

3. In data 17 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per conto dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti via p.e.c., avendo riguardo all'applicazione dell'istituto della continuazione.

Si premette che, in data 10 marzo 2022, è divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, altra sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, con riferimento alla mensilità da dicembre 2012 a giugno 2013 e sempre con riguardo alla qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta "[OSCURATO:PERSONA]".

Si deduce che sussistono i presupposti per l'unificazione a titolo di continuazione dei fatti oggetto del presente processo e di quelli per i quali l'accertamento è divenuto irrevocabile, stante la continuità temporale tra gli stessi e l'identità della posizione cui si ricollega l'obbligo violato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo e nel secondo motivo, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'attribuibilità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS, e la decisione di non procedere all'assunzione della testimonianza del marito della ricorrente in ordine alla mancata ricezione di tale raccomandata.

2.1. Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non sono necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento In applicazione di questo principio, si è affermato che la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di: -) notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", la quale dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza vincibile solo se il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938-01); -) impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa, se è esatta l'indicazione di questi e dell'indirizzo di recapito (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, Rv. 259724-01); -) notificazioni ricevute con firma 4 L^ n 4•• illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013, dep. 2014, Aprea, Rv. 258373- 01).

Si può aggiungere che, ad avviso di una decisione, la causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983 - integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità - costituisce una fattispecie a formazione progressiva, la quale, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ben può completarsi nel corso del giudizio, con la notifica del decreto di citazione, se contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso o, quantomeno, con la proposizione del gravame di merito ove fondato sul presupposto della suddetta conoscenza (Sez. 3, n. 44529 del 16/05/2018, Mazzieri, Rv. 274695-01).

2.2. Nella specie, la sentenza impugnata spiega innanzitutto perché il procedimento di comunicazione della raccomandata deve ritenersi perfezionato.

Premette che la raccomandata è stata inviata all'indirizzo di residenza dell'imputata e qui ricevuta, come da sottoscrizione.

Osserva poi che è notorio che la posta consegnata dal postino viene materialmente ritirata da una persona abitante all'indirizzo di destinazione, e che l'imputata non ha mai affermato che la sottoscrizione apparteneva a persona estranea o che la posta a lei indirizzata, invece di esserle consegnata, veniva distrutta o data ad altri.

La Corte d'appello evidenzia quindi che l'imputata ha avuto modo di conoscere compiutamente ed utilmente della possibilità di fruire della causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, avendolo persino ammesso nell'atto di appello, nel quale ha lamentato di non essere stata posta in condizione di avvalersi dell'istituto.

Aggiunge che la testimonianza del marito dell'imputata sarebbe in ogni caso superflua, perché questa, al più tardi durante il giudizio di primo grado, ha avuto una informazione completa sulla possibilità di fruire della precisata causa di non punibilità, e, però, non se ne è avvalsa.

2.3. In considerazione dei principi applicabili e degli elementi valutabili in questa sede, le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da vizi, sia in ordine alla ricezione della raccomandata nella sfera dell'imputata, sia in ordine alla non necessità dell'esame testimoniale del marito della medesima.Ed infatti, da un lato, la raccomandata risulta pervenuta esattamente presso l'indirizzo dell'imputata e diretta alla stessa.

Dall'altro, non risulta nemmeno allegato un fatto o una situazione, non superabili con l'ordinaria diligenza, che abbiano spezzato o interrotto in modo duraturo il collegamento fra l'imputata, quale destinataria della comunicazione ed il luogo di destinazione di quest'ultima.

Si può aggiungere che l'attuale ricorrente, contestando nell'atto di appello di non essersi potuta avvalere della causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, ha dato definitiva prova di aver avuto la possibilità di fruire utilmente della stessa.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'affermazione di sussistenza del fatto dell'annesso versamento delle ritenute, o comunque del necessario coefficiente di colpevolezza, deducendo che le conclusioni della sentenza impugnata si basano su mere presunzioni, e che l'imputata non ha effettuato i versamenti per corrispondere gli stipendi.

Da un lato, infatti, è costante l'insegnamento secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089-01, e Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781-01).

Per altro verso, è stata più volte condivisa, e mai contestata, l'enunciazione del principio in forza del quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (così, ad esempio, Sez.

F, n. 23939 del 11/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279539-01, e Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01).

Posti questi principi, deve ritenersi che la sentenza fornisca una corretta indicazione delle ragioni per le quali ritiene la sussistenza del fatto e la colpevolezza dell'imputata.Invero, la Corte d'appello ha osservato che i modelli DM-10 trasmessi all'INPS contengono la dichiarazione del datore di lavoro circa gli importi pagati ai dipendenti a titolo di stipendio e le ritenute corrispondentemente effettuate.

Ha rilevato, poi, che non sono stati addotti elementi di segno contrario per smentire tale conclusione, e neppure situazioni di mancanza di liquidità o di disponibilità economiche dell'impresa, sì da giustificare l'omissione contributiva.

Ha aggiunto, quindi, che la comunicazione effettuata dall'imputata all'INPS dell'importo da versare è indicativa della consapevolezza della doverosità del pagamento.

4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure enunciate nel sesto motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione della prescrizione.

È sufficiente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo cui il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (così, per tutte, Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446- 01, e Sez. 3, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01).

Ciò posto, nella specie, siccome la prima mensilità omessa è del luglio 2013, e deve inoltre tenersi contro della sospensione della prescrizione per il termine di tre mesi dopo la contestazione, a norma dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, alla data della pronuncia impugnata, il 25 marzo 2021, non era ancora decorso il termine di prescrizione.

5. Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure proposte con i motivi aggiunti, che contestano la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con riguardo a condanna per fatti per i quali l'accertamento è divenuto irrevocabile solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

Invero, come afferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora sub iudice, e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva (così Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, Rv. 274708-01, nonché, nello stesso senso: Sez. 2, n. 31974 del 2/07/2015, Rv. 264180-01; Sez. 5, n. 5236 del 22/11/2013, dep. 2014, Rv. 258880-01; Sez. 6, n. 4425, del 12/10/2004, dep. 2005, Rv. 230564-01; cfr., invece, per la soluzione contraria, Sez. 4, n. 49810, del 16/10/2012, Rv. 254091- 01, Sez. 3, n. 7316, del 13/6/1996, Rv. 205811-01).

Per la precisione, l'indirizzo condiviso merita adesione non solo perché la continuazione può essere applicata comunque in sede di esecuzione, ma anche perché: -) senza vanificare il diritto dell'imputato a fruire del trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole previsto dall'art. 81 cod. pen., esso soddisfa l'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), che sarebbe trascurata se si annullasse con rinvio 9,(una sentenza che al momento della sua pronunzia non presentava vizi; -) la possibilità che la Corte di cassazione adotti una decisione sostanzialmente di merito non può estendersi, oltre i casi in cui è tassativamente prevista, fino a comprendere la determinazione di una pena del tutto nuova e sulla base di un giudizio discrezionale, peraltro privando l'interessato di un grado di giurisdizione (cfr. per queste osservazioni, Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, cit.).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/03/2021 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, e aveva condannato la/(___I 4401'›L x,,chi; stessa alla pena di tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai giudici merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per le mensilità da luglio a novembre 2013, per un importo complessivo superiore alla soglia di punibilità. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta irrilevanza della non attribuibilità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS alla ricorrente. Si deduce che illegittimamente e contraddittoriamente entrambe le sentenze di merito affermano che la sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS, pur non essendo attribuibile all'attuale ricorrente, è comunque riconducibile a soggetto appartenente al nucleo familiare della stessa. Si aggiunge che non può addossarsi all'attuale ricorrente l'onere di dimostrare che la precisata raccomandata sia stata consegnata a soggetto estraneo al suo nucleo familiare. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata assunzione della testimonianza del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che illegittimamente è stata revocata l'assunzione della testimonianza del coniuge dell'attuale ricorrente sul presupposto dell'asserita tardività della citazione testimoniale. Si precisa che il teste appena indicato avrebbe potuto confermate la mancata ricezione della raccomandata contenente la diffida dell'INPS. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.2777 cod. civ., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, o comunque alla ritenuta sussistenza della colpevolezza. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto effettuata la corresponsione delle retribuzioni a dipendenti sulla base del solo invio dei modelli DM10 dall'attuale ricorrente quale datore di lavoro all'INPS, perché ha desunto tale circostanza sulla base di una mera presunzione.Si deduce, inoltre, che, a norma dell'art. 2777 cod. civ., l'imprenditore è tenuto a dare priorità al pagamento delle retribuzioni, rispetto agli accessori, quali contributi previdenziali. Si osserva che, in ragione di questa disposizione, si crea un "conflitto di doveri" che esclude quanto meno l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto: la disposizione indicata, infatti, pone l'imprenditore di fronte al bivio di pagare i dipendenti o di subire la "serrata" da parte degli stessi. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta valenza probatoria dei modelli DM10 sotto il profilo oggettivo del reato. Si deduce che il pagamento delle retribuzioni è stato ritenuto provato sulla base del solo invio dei modelli DM10 dall'attuale ricorrente quale datore di lavoro all'INPS, sebbene: -) non è stato accertato se i modelli DM10 siano stati predisposti ed inviati dall'attuale ricorrente o da altri, quali ad esempio i dipendenti amministrativi della ditta; -) la circostanza indicata costituisce una mera presunzione, non utilizzabile nel processo penale a norma dell'art. 193 cod. proc. pen., secondo cui «nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza». 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta valenza probatoria dei modelli DM10 sotto il profilo soggettivo del reato. Si deduce che illegittimamente dall'avvenuto pagamento degli stipendi si è desunta la sussistenza del dolo, così operando una ulteriore presunzione e rovesciando i principi in tema di distribuzione dell'onere della prova. 2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della prescrizione del reato. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha individuato un unico termine di prescrizione, avendo riguardo come data di commissione dell'illecito penale al 16 dicembre 2013. Si osserva, in proposito, che il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto è reato istantaneo, il quale si perfeziona il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati, e, quindi, il tempo necessario a prescrivere deve essere calcolato con riferimento ad ogni singola mensilità. 2LL, 3. In data 17 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per conto dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti via p.e.c., avendo riguardo all'applicazione dell'istituto della continuazione. Si premette che, in data 10 marzo 2022, è divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, altra sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, con riferimento alla mensilità da dicembre 2012 a giugno 2013 e sempre con riguardo alla qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta "[OSCURATO:PERSONA]". Si deduce che sussistono i presupposti per l'unificazione a titolo di continuazione dei fatti oggetto del presente processo e di quelli per i quali l'accertamento è divenuto irrevocabile, stante la continuità temporale tra gli stessi e l'identità della posizione cui si ricollega l'obbligo violato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo e nel secondo motivo, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'attribuibilità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida dell'INPS, e la decisione di non procedere all'assunzione della testimonianza del marito della ricorrente in ordine alla mancata ricezione di tale raccomandata. 2.1. Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non sono necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento In applicazione di questo principio, si è affermato che la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di: -) notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", la quale dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza vincibile solo se il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938-01); -) impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa, se è esatta l'indicazione di questi e dell'indirizzo di recapito (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, Rv. 259724-01); -) notificazioni ricevute con firma 4 L^ n 4•• illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013, dep. 2014, Aprea, Rv. 258373- 01). Si può aggiungere che, ad avviso di una decisione, la causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983 - integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità - costituisce una fattispecie a formazione progressiva, la quale, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ben può completarsi nel corso del giudizio, con la notifica del decreto di citazione, se contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso o, quantomeno, con la proposizione del gravame di merito ove fondato sul presupposto della suddetta conoscenza (Sez. 3, n. 44529 del 16/05/2018, Mazzieri, Rv. 274695-01). 2.2. Nella specie, la sentenza impugnata spiega innanzitutto perché il procedimento di comunicazione della raccomandata deve ritenersi perfezionato. Premette che la raccomandata è stata inviata all'indirizzo di residenza dell'imputata e qui ricevuta, come da sottoscrizione. Osserva poi che è notorio che la posta consegnata dal postino viene materialmente ritirata da una persona abitante all'indirizzo di destinazione, e che l'imputata non ha mai affermato che la sottoscrizione apparteneva a persona estranea o che la posta a lei indirizzata, invece di esserle consegnata, veniva distrutta o data ad altri. La Corte d'appello evidenzia quindi che l'imputata ha avuto modo di conoscere compiutamente ed utilmente della possibilità di fruire della causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, avendolo persino ammesso nell'atto di appello, nel quale ha lamentato di non essere stata posta in condizione di avvalersi dell'istituto. Aggiunge che la testimonianza del marito dell'imputata sarebbe in ogni caso superflua, perché questa, al più tardi durante il giudizio di primo grado, ha avuto una informazione completa sulla possibilità di fruire della precisata causa di non punibilità, e, però, non se ne è avvalsa. 2.3. In considerazione dei principi applicabili e degli elementi valutabili in questa sede, le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da vizi, sia in ordine alla ricezione della raccomandata nella sfera dell'imputata, sia in ordine alla non necessità dell'esame testimoniale del marito della medesima.Ed infatti, da un lato, la raccomandata risulta pervenuta esattamente presso l'indirizzo dell'imputata e diretta alla stessa. Dall'altro, non risulta nemmeno allegato un fatto o una situazione, non superabili con l'ordinaria diligenza, che abbiano spezzato o interrotto in modo duraturo il collegamento fra l'imputata, quale destinataria della comunicazione ed il luogo di destinazione di quest'ultima. Si può aggiungere che l'attuale ricorrente, contestando nell'atto di appello di non essersi potuta avvalere della causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, ha dato definitiva prova di aver avuto la possibilità di fruire utilmente della stessa. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'affermazione di sussistenza del fatto dell'annesso versamento delle ritenute, o comunque del necessario coefficiente di colpevolezza, deducendo che le conclusioni della sentenza impugnata si basano su mere presunzioni, e che l'imputata non ha effettuato i versamenti per corrispondere gli stipendi. Da un lato, infatti, è costante l'insegnamento secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089-01, e Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781-01). Per altro verso, è stata più volte condivisa, e mai contestata, l'enunciazione del principio in forza del quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (così, ad esempio, Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279539-01, e Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01). Posti questi principi, deve ritenersi che la sentenza fornisca una corretta indicazione delle ragioni per le quali ritiene la sussistenza del fatto e la colpevolezza dell'imputata.Invero, la Corte d'appello ha osservato che i modelli DM-10 trasmessi all'INPS contengono la dichiarazione del datore di lavoro circa gli importi pagati ai dipendenti a titolo di stipendio e le ritenute corrispondentemente effettuate. Ha rilevato, poi, che non sono stati addotti elementi di segno contrario per smentire tale conclusione, e neppure situazioni di mancanza di liquidità o di disponibilità economiche dell'impresa, sì da giustificare l'omissione contributiva. Ha aggiunto, quindi, che la comunicazione effettuata dall'imputata all'INPS dell'importo da versare è indicativa della consapevolezza della doverosità del pagamento. 4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure enunciate nel sesto motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione della prescrizione. È sufficiente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo cui il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (così, per tutte, Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446- 01, e Sez. 3, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01). Ciò posto, nella specie, siccome la prima mensilità omessa è del luglio 2013, e deve inoltre tenersi contro della sospensione della prescrizione per il termine di tre mesi dopo la contestazione, a norma dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, alla data della pronuncia impugnata, il 25 marzo 2021, non era ancora decorso il termine di prescrizione. 5. Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure proposte con i motivi aggiunti, che contestano la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con riguardo a condanna per fatti per i quali l'accertamento è divenuto irrevocabile solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Invero, come afferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora sub iudice, e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva (così Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, Rv. 274708-01, nonché, nello stesso senso: Sez. 2, n. 31974 del 2/07/2015, Rv. 264180-01; Sez. 5, n. 5236 del 22/11/2013, dep. 2014, Rv. 258880-01; Sez. 6, n. 4425, del 12/10/2004, dep. 2005, Rv. 230564-01; cfr., invece, per la soluzione contraria, Sez. 4, n. 49810, del 16/10/2012, Rv. 254091- 01, Sez. 3, n. 7316, del 13/6/1996, Rv. 205811-01). Per la precisione, l'indirizzo condiviso merita adesione non solo perché la continuazione può essere applicata comunque in sede di esecuzione, ma anche perché: -) senza vanificare il diritto dell'imputato a fruire del trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole previsto dall'art. 81 cod. pen., esso soddisfa l'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), che sarebbe trascurata se si annullasse con rinvio 9,(una sentenza che al momento della sua pronunzia non presentava vizi; -) la possibilità che la Corte di cassazione adotti una decisione sostanzialmente di merito non può estendersi, oltre i casi in cui è tassativamente prevista, fino a comprendere la determinazione di una pena del tutto nuova e sulla base di un giudizio discrezionale, peraltro privando l'interessato di un grado di giurisdizione (cfr. per queste osservazioni, Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, cit.). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata
Sentenza Cassazione n. 23829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris