CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 202/2021depositata il 28/01/2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. ecompravendita, in data 20.7.2011, con versamento di una caparraconfirmatoria da parte dell’ing. Stella, promissario acquirente, alla societàValiant, promittente venditrice, dell’importo di euro 450.000,00; lacondizione cui era sottoposto il contratto non si realizzava e Stellachiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione della caparraversata, nel frattempo trattenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; nel giudizio diopposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], nel qualeinterveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di Stellalimitatamente alla somma di euro 150.000,00, con sentenza n. 4815/2017del Tribunale di Catania veniva accertata l’inefficacia del contrattopreliminare, per impossibilità di avveramento della condizione, era accoltaparzialmente l’opposizione ed era revocato il decreto ingiuntivo, senzastatuizione in dispositivo sulla caparra; nel frattempo, nella pendenza delgiudizio di opposizione, in sede di reclamo all’ordinanza di rigetto delTribunale, Stella e la società [OSCURATO:PERSONA] ottenevano sequestro conservativo acarico della società [OSCURATO:SOCIETA], fino all’importo di euro 150.000,00 a favore diIselp; con successiva ordinanza di correzione di errore materiale, ilTribunale disponeva integrarsi, alla pag. 13, la sentenza n. 4815/2017 conla dicitura “condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’ing. Stelladella somma di Euro 450.000,00 ricevuta a titolo di caparraconfirmatoria”.La società [OSCURATO:SOCIETA] ha agito avanti il Tribunale di Catania nei confrontidell’ing. Stella e della società [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione diinefficacia del sequestro conservativo, sul presupposto dell’intervenutoaccertamento della inesistenza del credito.Numero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Tribunale ha rigettato la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confrontidi Stella, ma nulla ha statuito circa il rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA].Proposto appello dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della societàIselp, la Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe hadichiarato l’inefficacia del sequestro ottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] a favoredella società [OSCURATO:SOCIETA], accogliendo la tesi dell’appellante secondo la qualeIselp non era titolare di diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in forzadella sentenza n. 4815/2017 del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza,sulla base di quattro motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti in vistadell’adunanza camerale e all’esito della camera di consiglio del 5-6-2026la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva che l'individuazione del mezzod'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale vaoperata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequioal principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previstodalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, inrelazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice (così, pertutte, da ultimo, Cass. Sez.3, n. 10509 del 22.4.2025; Sez. 6-3, n. 38587 del 6.12.2021). Nel caso che occupa, a fronte del ricorsoproposto in data 23.11.2017, ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Catania decideva con sentenza, invece checon ordinanza - forma del provvedimento prevista dallo stesso art. 669novies terzo comma c.p.c. da applicare ratione temporis, secondo laquale, il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anchenon passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela delquale era stato concesso; in tal caso, la declaratoria di inefficacia delNumero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026sequestro e le disposizioni necessarie per il ripristino della situazioneprecedente, sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, conordinanza, a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.Avverso la sentenza del Tribunale di Catania è stato proposto appello, asua volta deciso nel merito dalla Corte d’appello di Catania, con laconseguenza che l’erroneità del rito adottato, sulla base del principiorichiamato, è del tutto priva di conseguenze in punto di scelta del mezzodi impugnazione esperibile avverso la sentenza della Corte d’appello e divalutazione sulla conseguente ammissibilità.2. Con il primo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullitàdella sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112c.p.c. e 342 c.p.c., atteso che la Corte di appello non si sarebbepronunciata sulla eccezione di inammissibilità del gravame per violazionedell’art. 342 c.p.c.Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello per cui il mancato esame da parte del giudice di una questionepuramente processuale - quale è senz’altro l’eccezione di inammissibilitàdell’appello - non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esamedi domande o eccezioni di merito; può integrare un vizio della decisioneper violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, e in quanto, si rivelierronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(in tal senso, per tutte, Cass. Sez. 3, n. 26913 del 16.10.2024; Sez. 3, n.25154 del 11.10.2018; Sez. 2, n. 1876 del 25.1.2018). Nella fattispecie,la Corte d’appello, implicitamente superando l’eccezione preliminare,tramite l’enucleazione - alle pagg. 3 e 4 della sentenza - dei motivi diappello (essenzialmente riconducibili all’omessa pronuncia sulla domandadi inefficacia del sequestro proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), haNumero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026esaminato direttamente il merito, giungendo a ritenere fondata ladoglianza dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]: l’odierna ricorrente, avverso dettoimplicito rigetto dell’eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., muovel’unica censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., dal che deriva anchel’impossibilità di qualificare il motivo come volto a censurare la violazionedell’art. 342 c.p.c. Infatti, è acquisito l’ulteriore principio secondo il qualela deduzione della questione di inammissibilità dell’appello presuppone pursempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio dispecificità di cui all’art. 366, co. 1, n. 4 e 6, c.p.c.: il ricorrente deveriportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di appelloformulati dalla controparte, al fine di farne apprezzare la sostenutagenericità (Cass. Sez. L, n. 3612 del 4.2.2022; Cass. Sez. 1, n. 29495 del23.12.2020, per tutte), ma il motivo di ricorso non è formulato in talsenso.3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art. 2909c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Sostiene che la sentenzaimpugnata abbia omesso di esaminare la cessione di parte del credito, paria euro 150.000,00 da Stella alla società [OSCURATO:SOCIETA], che era stata accertatanella sentenza che aveva deciso l’opposizione al decreto ingiuntivo, conpronuncia passata in giudicato.4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 669 novies c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., sulla base dell’assunto che il diritto a cautela del quale era statoemesso il provvedimento di sequestro non è mai stato dichiaratoinesistente.5. I motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione,sono infondati.Numero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026In primo luogo, non può essere recepita la prospettazione dellaricorrente, secondo la quale la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovverol’intervenuta cessione del credito dell’ing. Stella (per la restituzione dellacaparra confirmatoria), nella misura di euro 150.000,00, in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di sostenere la decisività di tale fatto, la ricorrenteevidenzia che, in seguito alla correzione disposta dal Tribunale (conl’aggiunta nel dispositivo della sentenza della dicitura relativa allacondanna in danno di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione della caparra di euro450.000,00 in favore dell’ing. Stella), automaticamente sarebbe statoriconosciuto anche il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 150.000,00,quale parte del credito di Stella oggetto di cessione.Al contrario, La sentenza impugnata (pag. 2) dà conto dellalegittimazione della società [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla cessione pro soluto diuna parte del credito vantato dall’ing. Stella, come riconosciuto nellasentenza n. 4815/2017, ma, nel contempo, accoglie la domanda dideclaratoria di inefficacia del sequestro avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] sulpresupposto che, nella detta sentenza, il diritto di credito a garanzia delquale veniva concessa la misura cautelare era stato dichiarato inesistente;ciò, in quanto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamentodella somma di euro 150.000,00 in proprio favore, quale parte del creditorestitutorio per la caparra versata vantato da Stella nei confronti delladetta società, all’esito della declaratoria di inefficacia del contrattopreliminare, era stata rigettata. Infatti, a pag. 3 della sentenza n.4815/2017 del Tribunale di Catania si legge testualmente, dopo il rilievo inordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era successore a titolo particolare di Stella, che ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata. Quindi, non è configurabile illamentato vizio di omessa considerazione di fatto decisivo - integrato dallacessione del credito, ai fini della soluzione della controversia – giacché, daltesto della sentenza impugnata, risulta espressamente come la CorteNumero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026d’appello abbia esaminato i presupposti per la declaratoria di inefficaciadel sequestro avuto riguardo all’esito del giudizio nel quale il diritto dellasocietà, intervenuta ex art. 111 c.p.c. proprio in seguito alla cessione delcredito, era stato ritenuto insussistente, con il rigetto della relativadomanda. È l’odierna ricorrente ad attribuire alla cessione del creditorilievo determinante ai fini del riconoscimento del proprio diritto a vedersicorrispondere direttamente da [OSCURATO:SOCIETA] (e in forza di titolo azionabile neisuoi confronti) la somma di euro 150.000,00, quale quota parte delmaggior credito spettante all’ing. Stella in virtù della sentenza n.4815/2017 all’esito della disposta correzione. Ne consegue che illamentato omesso esame riguarderebbe, al più, e in modo inammissibile,l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive,non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di uncerto fatto o di una determinata situazione giuridica (in tal senso, cfr.Cass. Sez. 2, n. 2961 del 6.2.2025).Per quanto concerne l’ulteriore profilo di doglianza che confluisce nelprimo motivo di ricorso, coglie nel segno il rilievo della controricorrente, inordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] confonde il giudizio in cui si discute dellasussistenza del diritto di credito della stessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], con ildiverso giudizio avente a oggetto l’inefficacia del sequestro concesso afavore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado.Va, infatti, considerato che l’unica sede nella quale avrebbe potuto edovuto essere rimesso in discussione il diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] non è ilgiudizio di merito nel quale è stata emessa la sentenza impugnata -avente quale thema decidendum unicamente la sussistenza deipresupposti per la declaratoria di inefficacia della concessa misuracautelare - ma il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale laIselp aveva spiegato intervento quale successore ex art. 111 c.p.c. E tantoin ragione della natura meramente dichiarativa della pronuncia diinefficacia del sequestro: posto che il comando cautelare è destinato aNumero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026perdere la propria efficacia ex se allorquando, anche con sentenza nonpassata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale latutela cautelare era stata accordata, risulta insuperabile il dato che [OSCURATO:PERSONA] sisia vista rigettare la sua domanda dal giudice di primo grado, con lasentenza n. 4815/2017. Consegue da tale pronuncia, automaticamente exart. 669-novies co. 3 c.p.c. e senza alcuna possibilità di valutare lacorrettezza nel merito della pronuncia medesima, l’inefficacia delsequestro concesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fermo eindiscusso il diritto della parte interessata di proporre nuova domandacautelare.Né può affermarsi, come pretende la ricorrente, che la correzione diquella sentenza, come disposta dal Tribunale con riferimento alla domandarestitutoria dell’ing. Stella con la seguente dicitura “condanna [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in favore dell’ing. Stella della somma di Euro 450.000,00ricevuta a titolo di caparra confirmatoria” sia destinata a produrre effettianche quanto alla domanda della società [OSCURATO:PERSONA]. Stante l’inefficacia delsequestro ex art. 669 novies co.3 c.p.c. per effetto della pronuncia dellasentenza n. 4815/2017, che ha espressamente rigettato la domanda diIselp, non è sostenibile una qualche reviviscenza dell’efficacia delsequestro medesimo (a prescindere dai presupposti per una nuovarichiesta e concessione di sequestro da parte della creditrice). Lacorrezione dell’errore materiale, stante la natura amministrativa delrelativo procedimento, non è diretta a incidere sull’assetto di interessi giàregolato dal provvedimento oggetto di correzione (Cass., Sez. U, n. 29432del 14.11.2024; Cass. Sez. 3, n. 16032 del 16.6.2025) e quindi si escludeche la correzione di errore materiale potesse superare l’espressastatuizione di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sentenzacorretta. Per di più, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, lacorrezione veniva richiesta dall’ing. Stella e disposta unicamente a suofavore, integrando la pronuncia con la condanna a restituire l’importoNumero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026complessivo di euro 450.000,00 a favore dello stesso Stella, senzanessuna previsione a favore dalla società [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, senza neppuretentare di correggere la pronuncia di rigetto della domanda nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA].6. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo nell’intitolazione laviolazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.per avere la sentenza impugnata condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese del primo grado e del grado di appello, sostiene che alla nullitàdella sentenza debba conseguire l’annullamento del capo relativo allespese e lamenta il riconoscimento a favore della controparte delle speserelative alla fase istruttoria, non svoltasi né in primo né in secondo grado.Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile, in quanto noncontiene una censura autonoma che possa essere oggetto di disamina, machiede una nuova regolamentazione in ragione dell’accoglimento delricorso, del quale non sussistono i presupposti.Sotto il secondo profilo, in via assorbente rispetto a ogni ulteriorerilievo, il motivo è infondato, essendo già stato più volte enunciato ilprincipio secondo il quale il compenso è previsto dal d.m. n. 55/2014 perla fase istruttoria o di trattazione, per cui è spettante anche in assenza diistruzione probatoria, in ragione dell’ineludibilità della trattazione (Cass.Sez. 3, n. 24349 del 2.9.2025; Sez. 2, n. 8561 del 27.3.2023; Sez. 6-2 n.34575 del 16.11.2021).7.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità sono regolate in base al principio disoccombenza e liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 5789/2021Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 20796/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di Cassazione, in data 5.6.2026La PresidenteLinalisa Cavallino