CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 28017/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25982/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1963/2020 depositata il 03/08/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del creditodi quest’ultima nei confronti della prima; 2. – [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale in cinque mezzi, cui la ricorrente ha a sua volta resistito con controricorso. Considerato che: 3. – in data 1 8 . 9 .202 5 i legali delle parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prospettando la pendenza di concrete trattative fra le parti per addivenire ad un bonario componimento della lite; 4. – il Collegio, ritenuta la serietà della richiesta, dispone rinvi o della trattazione della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così dec