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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24117/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14542-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1646/2016della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/3/2016R.G.N. 3965/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Sospensione cautelare Restitutio in integrum R.G.N.14542/2016 Cron.

Rep.

Ud.12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] CHE1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’Agenzia alla restitutio in integrum in relazione alla sospensione cautelare dal servizio protrattasi dal 6 luglio 1999 al 16 giugno 2001, nel corso della quale al dipendente era stato corrisposto il solo assegno alimentare;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso in punto di fatto che i processi penali instaurati a carico dell’appellato si erano conclusi con sentenze, passate in giudicato, di proscioglimento per intervenuta prescrizione;

3. l’amministrazione aveva riattivato i l procediment o disciplinare sospeso in attesa della definizione dei processi penali ed aveva applicato la sanzione conservativa della sospensione dal servizio per dieci giorni;

4. il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato, in sintesi, che l’omesso pagamento dell’intera retribuzione nel periodo di sospensione diviene privodi giustificazione non solo nei casi di assoluzione piena, ma anche qualora venga inflitta una sanzione conservativa;

5. ha aggiunto che l’amministrazione non aveva provato il fatto storico della sottoposizione del dipendente alla misura cautelare, sicché doveva essere rigettato anche il motivo d’appello con il quale era stato chiesto di negare la restitutio quanto meno per il periodo di privazione della libertà personale, comportante sospensione obbligatoria e non facoltativa;

6. per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo l‘Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7, del CCNL 1994/1997 per il personale del comparto Ministeri nonché dell’art. 96 del d.P.R. n. 3/1957 e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’interpretare la disposizione contrattuale richiamata in rubrica, con la quale le parti collettive hanno limitato il diritto al conguaglio alla sola ipotesi della sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena;

2. la violazione dell’art. 27 del CCNL 1994/1997 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è denunciata con il secondo motivo,che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla restitutio in integrumanche per il periodo di sospensione obbligatoria conseguente alla misura cautelare restrittiva della libertà personale soffertadal Lorusso dal 6 luglio 1999 al 20 gennaio 2000;

2.1. l’Agenzia rileva che la Corte ha errato nel ritenere non provato lo stato di detenzione, perché lo stesso ricorrente aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di essere stato sottoposto a misura coercitiva cautelare e non aveva mai contestato le circostanze allegate dalla resistente;

3. il primo motivodi ricorso è infondato perché la sentenza impugnata non si è discostata dall’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema disospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddettasospensione deve essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 -di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche ove la durata dellasospensione cautelare ecceda quella della sanzione dellasospensione i rrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena" (come poi espressamente statuito dall'art. 15 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003), in quanto, altrimenti, la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro.» ( Cass. n. 9304/2017 e negli stessi termini Cass. n. 11381/2020, entrambe pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa);

3.1. le richiamate decisioni hanno valorizzato la natura della sospensione che, in quanto misura cautelare e interinale, «ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti» ( Corte Cost. 6.2.1973 n. 168);

3.2. si è precisato, in particolare, che difetta la necessaria strumentalizzazione della misura cautelare rispetto alla sanzione definitiva non solo nei casi di proscioglimento dell’impiegato ma anche ogniqualvolta l’addebito disciplinare, pur se sussistente, venga ritenuto di gravità tale da potere essere sanzionato con una misura conservativa, posto che in detta ipotesi finisce per essere priva di fondamento la decurtazione della retribuzione subita dal dipendente per un fatto unilaterale del datore di lavoro;

3.3. diversamente ragionando si finirebbe per attribuire alla sospensione natura non cautelare bensì sanzionatoria, e ciò dovrebbe, poi, indurre ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale di un provvedimento afflittivo unilateralmente adottato dall’amministrazione in assenza di contraddittorio e di garanzie difensive;

3.4. il ricorso, che fa leva su pronunce di questa Corte risalenti nel tempo e superate dagli arresti più recenti, non prospetta argomenti che possano indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità;

4. è invece fondata la seconda censura; anche in questa sede il controricorrente non ha contestato le circostanze di fatto allegate dal Ministero e si è limitato a sostenere, infondatamente, che il principio enunciato nei precedenti sopra citati dovrebbe trovare applicazione anche per la sospensione obbligatoriadisposta a seguito della misura cautelare coercitiva applicata dal giudice penale;4.1. poiché è pacifico fra le parti che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a custodia cautelare dal 6 luglio 1999 al 20 gennaio 2000, ha errato il giudice d’appello nelriconoscere il diritto alla restitutio in integrum anche per il periodo di privazione della libertà personale, perché, così ragionando, si è postoin contrasto con l’orientamento, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nessuna pretesa può essere avanzata in relazione al periodo di custodia cautelare atteso che «in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare» ( Cass. n. 10137/2018 che richiama Cass. n. 20321/2016);

5. in via conclusiva merita accoglimento il solo secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 4 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14542-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1646/2016della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/3/2016R.G.N. 3965/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Sospensione cautelare Restitutio in integrum R.G.N.14542/2016 Cron. Rep. Ud.12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] CHE1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’Agenzia alla restitutio in integrum in relazione alla sospensione cautelare dal servizio protrattasi dal 6 luglio 1999 al 16 giugno 2001, nel corso della quale al dipendente era stato corrisposto il solo assegno alimentare; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso in punto di fatto che i processi penali instaurati a carico dell’appellato si erano conclusi con sentenze, passate in giudicato, di proscioglimento per intervenuta prescrizione; 3. l’amministrazione aveva riattivato i l procediment o disciplinare sospeso in attesa della definizione dei processi penali ed aveva applicato la sanzione conservativa della sospensione dal servizio per dieci giorni; 4. il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato, in sintesi, che l’omesso pagamento dell’intera retribuzione nel periodo di sospensione diviene privodi giustificazione non solo nei casi di assoluzione piena, ma anche qualora venga inflitta una sanzione conservativa; 5. ha aggiunto che l’amministrazione non aveva provato il fatto storico della sottoposizione del dipendente alla misura cautelare, sicché doveva essere rigettato anche il motivo d’appello con il quale era stato chiesto di negare la restitutio quanto meno per il periodo di privazione della libertà personale, comportante sospensione obbligatoria e non facoltativa; 6. per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l‘Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7, del CCNL 1994/1997 per il personale del comparto Ministeri nonché dell’art. 96 del d.P.R. n. 3/1957 e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’interpretare la disposizione contrattuale richiamata in rubrica, con la quale le parti collettive hanno limitato il diritto al conguaglio alla sola ipotesi della sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena; 2. la violazione dell’art. 27 del CCNL 1994/1997 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è denunciata con il secondo motivo,che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla restitutio in integrumanche per il periodo di sospensione obbligatoria conseguente alla misura cautelare restrittiva della libertà personale soffertadal Lorusso dal 6 luglio 1999 al 20 gennaio 2000; 2.1. l’Agenzia rileva che la Corte ha errato nel ritenere non provato lo stato di detenzione, perché lo stesso ricorrente aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di essere stato sottoposto a misura coercitiva cautelare e non aveva mai contestato le circostanze allegate dalla resistente; 3. il primo motivodi ricorso è infondato perché la sentenza impugnata non si è discostata dall’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema disospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddettasospensione deve essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 -di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche ove la durata dellasospensione cautelare ecceda quella della sanzione dellasospensione i rrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena" (come poi espressamente statuito dall'art. 15 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003), in quanto, altrimenti, la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro.» ( Cass. n. 9304/2017 e negli stessi termini Cass. n. 11381/2020, entrambe pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa); 3.1. le richiamate decisioni hanno valorizzato la natura della sospensione che, in quanto misura cautelare e interinale, «ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti» ( Corte Cost. 6.2.1973 n. 168); 3.2. si è precisato, in particolare, che difetta la necessaria strumentalizzazione della misura cautelare rispetto alla sanzione definitiva non solo nei casi di proscioglimento dell’impiegato ma anche ogniqualvolta l’addebito disciplinare, pur se sussistente, venga ritenuto di gravità tale da potere essere sanzionato con una misura conservativa, posto che in detta ipotesi finisce per essere priva di fondamento la decurtazione della retribuzione subita dal dipendente per un fatto unilaterale del datore di lavoro; 3.3. diversamente ragionando si finirebbe per attribuire alla sospensione natura non cautelare bensì sanzionatoria, e ciò dovrebbe, poi, indurre ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale di un provvedimento afflittivo unilateralmente adottato dall’amministrazione in assenza di contraddittorio e di garanzie difensive; 3.4. il ricorso, che fa leva su pronunce di questa Corte risalenti nel tempo e superate dagli arresti più recenti, non prospetta argomenti che possano indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità; 4. è invece fondata la seconda censura; anche in questa sede il controricorrente non ha contestato le circostanze di fatto allegate dal Ministero e si è limitato a sostenere, infondatamente, che il principio enunciato nei precedenti sopra citati dovrebbe trovare applicazione anche per la sospensione obbligatoriadisposta a seguito della misura cautelare coercitiva applicata dal giudice penale;4.1. poiché è pacifico fra le parti che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a custodia cautelare dal 6 luglio 1999 al 20 gennaio 2000, ha errato il giudice d’appello nelriconoscere il diritto alla restitutio in integrum anche per il periodo di privazione della libertà personale, perché, così ragionando, si è postoin contrasto con l’orientamento, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nessuna pretesa può essere avanzata in relazione al periodo di custodia cautelare atteso che «in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare» ( Cass. n. 10137/2018 che richiama Cass. n. 20321/2016); 5. in via conclusiva merita accoglimento il solo secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 4 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Co
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