CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 12 dicembre 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi emessa in data 2 marzo 2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi B ed E dell’imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per il residuo reato di cui al capo C (false attestazioni di rapporti di lavoro) in anni due di reclusione. 2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando l'erronea applicazione di legge per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione anche dei reati contestati al Delfino al capo C della rubrica.F i r m a t o D a : R E N A T A S E S S A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e d 1 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 2 c d 0 5 3 3 c 5 d 5 f c 6 3 F i r m a t o D a : C A R M E L A L A N Z U I S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 d d f 7 8 a 4 9 9 9 b 2 a e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato trattato con procedura «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — essendo inammissibile per l’assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta solo in data 28.1.2025, ovvero oltre il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto del comma primo e del comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. (giorni quindici + altri giorni quindici, risultando la sentenza pronunciata con motivazione contestuale all’esito di giudizio celebrato in assenza dell’imputato, in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022), decorrente dal 12.12.2024, data di emissione della sentenza pronunciata con motivazione contestuale, come previsto dalla lettera b) del secondo comma della medesima disposizione; termine di trenta giorni, quindi, scaduto il 11.1.2025, giorno non festivo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/