CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4412-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e dife so unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (già costituitosi quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, anche quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - Maria,elettivamente domiciliati in Roma, v ia Lazio 9 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA], , giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 389/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 27/11 e 4/12/2002Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre d egli attori e convenuti Strapparava, deceduto nel 1982, aveva acceso, presso un’agenzia di una banca svizzera, un conto corrente con collegato dossier titoli , intestato a lui e al figlio [OSCURATO:SOCIETA], effettuando due cospicui versamenti nel 1970; nel 1982 egli era morto senza lasciare testamento ed essi non erano riusciti a dividersi i beni relitti, compresi i soldi giacenti sui conti svizzeriper poi apprendere dalla stessa banca che, in data 7 dicembre Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - 1992, il fratello [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito tutto il denaro su due nuovi conti di depositotitoli intestati a suo nome . Tanto esposto, chiesero che, accertata la loro qualità di eredi legittimi, fosse dichiarato che tutte le somme giacenti sui conti svizzeri appartenevano al de cuius ed eran o perciò cadute in successione e fosse condannato [OSCURATO:PERSONA], previo rendiconto, a restituire a ciascuno la quota di denaro spettante, oltre a risarcire i l danno conseguente al mancato godimento del denaro e del danno morale da appropriazione indebita. 1.1. Costituendosi, [OSCURATO:SOCIETA] eccepì la prescrizione di ogni diritto e sostenne che, in ogni caso, le somme si appartenessero alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e che erano state trasferite su un suo conto personale perché nessuno dei fratelli, ad eccezione di Giuseppe al quale egli aveva versato, nel 1992, 800.000 franchi svizzeri, aveva contributo alla formazione di quei risparmi; aggiunse che gli attori detenevano una somma pari ad Euro 661.000 in realtà « proveniente dalla s.n.c.» e chiese in riconvenzionale che queste somme fossero comprese nella massa da dividere e che, accertato quali fossero gli immobili acquistati con il denaro appartenente al padre e quali quelli acquistati con denaro della s.n.c., si procedessealla divisione. [OSCURATO:PERSONA] si associò alle domande attoree, sostenendo che tutte le somme dei conti svizzeri fossero in realtà del padre. 2. Deceduti nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA](di cui si costituirono i figli quali eredi) e [OSCURATO:PERSONA] (n ella cui qualità di eredi si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bernardino e [OSCURATO:PERSONA]), la causa, istruita con c.t.u., fu decisa con sentenza 574/12 ; il Tribunale di Brescia, rigettata l’eccezione di prescrizione, in accoglimento delle domande principali condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei fratelli Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - Domenico, Emilio e Bernardino, della somma, per ognuno, di E uro 731.521,15, in favore di Giuseppe la somma di Euro 616.071,81, in favore di Piermario la sommadi E.500.514,47 e in favore di Emilia la somma di Euro 231.006,68, oltre rivalutazione, nonché in favore di ciascun coerede, della somma di Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale accertò che le somme erano tutte di proprietà del padre e perciò erano cadute in successione; provvide in conseguenzaalla loro divisione e attribuzione per quote. 3. Con sentenza n. 389 del 2016, la Corte d’Appello di Brescia confermò la sentenzadi primo grado , rigettando l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (già costituitosi quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, anche quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello c onfermò l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione reiterata con il primo motivo, individuandone la data iniziale di decorrenza dal trasferimento dei fondi e non dall’apertura della successione - perché il diritto alla restituzione era sorto con l’appropriazione - e rilevandone l’ interr uzione con la diffida del 29/1/97; rilevò che dalla cointestazione de rivava la contitolarità del bene nella sua interezzae che soltanto dalla divisione sorgeva il diritto al 50%delle somme ed escluse , perciò, fosse maturata l’usucapione; rigettò anche il secondo e il terzo motivo (sul superamento della presunzione di sua titolarità delle somme per il 50%), affermando, per la stessa motivazione del primo giudice, che potesseragionevolmente Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - ritenersiche il padre avesse cointestato il conto anche al figlio soltanto per comodità di gestione in caso di sua morte; rigettò pure il quarto motivo, secondo cui il c.t.u. incaricato non aveva adeguatamente ricostruito i conti; dichiarò inammissibile il quinto motivo, secondo cui la divisione delle somme avrebbe dovuto tenere conto della misura della partecipazione di ciascuno alla comunione tacita familiare, come intanto affermata dalla stessa Corte d’appello in altro giudizio perché rilevòche la circostanza era stata allegata soltanto in secondo grado e comunque con riferimento ad altra e successiva epoca; rigettò il sesto motivo perché confermò che le domande riconvenzionali dirette a far «accertare quali fossero gli immobili acquistati con le disponibilità esclusive della s.n.c.»erano state formulate in modo generic o , mentre inammissibili per tardività erano le nuove domande avanzate con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; r igettò il settimo motivo , da un canto ritenendo nuova e perciò inammissibile l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale conseguente all’appropriazione indebitae d’altro can to confermando la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del fatto reato; rigettò l’ottavo motivo ribadendo la genericità dei capitoli di prova; rigettò infine il nono motivo escludendo che la condanna alla restituzionefosse stata resa in extrapetizione perché, seppure chiesta in via subordinata, era seguita all’impossibilità di «riconoscimento della contitolaritàdei conti». 4. Avverso la sentenza n. 389/2016, pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso per cassazione affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (già costituitosi quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, anche quale erede testamentariodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo a mezzo di diverso difensore, hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in due profili, [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima prospettato, in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2935, 2946, 2947 e 2948 cod. civ. per non avere la Corte d’appello applicato la prescrizione quinquennale attesa la natura risarcitoria del credito preteso dagli attori e, in ogni caso, per non aver considerato quale data di decorrenza iniziale l’apertura della successione: se, infatti, come sostenuto in citazione, tutte le somme appartenevano al de cuius, era dall’apertura della successione che era sorto il diritto degli eredi a pretenderle interamente, anche per il 50 % presuntivamente di sua proprietà quale contitolare. Con un secondo profilo, in riferimento al n.5del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente ha rimarcatoche, peraltro, non di uno spostamento di denaro si era trattato ma soltanto della correzione dell’intestazione del conto e ciò escludeva la rilevanza della data del 7/12/1992 quale preteso termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione, perché nessuna sottrazione o trasferimento di denaro può dirsi materialmente avvenuto. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza, in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 99, 112 e132 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale reso una motivazione soltanto apparente sull’insussistenza del vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado che aveva accolto una domanda proposta in via subordinata senza aver respinto la domanda principale. Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - 1.3. Con il terzo motivo, è stata invecelamentata, in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la v iolazione dell’art.62 cod. proc. civ., la conseguente nullità della consulenza tecnica d’ufficio e la correlata violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte escluso la nullità della consulenza espletata nonostante da un canto il c.t.u. non avesse risposto al quesito formulatogli e, d’alt ro canto, l’indagine avesse carattere esplorativo in supplenza delle carenze delle prove offerte da parte attrice. 1.4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., che la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente sull’appartenenza al padre di tutti i risparmi depositati sui conti svizzeri e, in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. c iv., non avrebbe considerato che nelle sue difese egli aveva allegato di aver lavorato – e percepito reddito – dal 1954 al 1972; in tal senso erroneamente la Corte d’appello non avrebbe ammesso la prova testimoniale chiesta. 1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha prospettato , in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 112 e dell’art. 132 comma II n. 4 cod. proc. civ.«per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile il quinto motivo d’appello relativo alla necessità di operare la divisione secondo le quote della comunione tacita familiare sulla scorta dei presupposti in fatto errati, quindi anche per motivazione apparente» (così in ricorso). 1.6. Con il sesto motivo, è stata ugualmente lamentata, in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 64 cod. proc. civ. «in realzione all’omessa pronunzia sulla domanda riconvenzionale e conseguente nullità del procedimento». Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - 1.7. Con il settimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 180 cod. proc. civ. (secondo il testo all’epoca vigente) per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale con una motivazione apparente e con conseguente violazione dell’art. 132, 2° comma n. 4, cod. proc. civ.. 1.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente ha quindi sostenuto la violazione degli artt. 2947 e 2059 c.c., in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato la data di decorrenza inizialedi ogni diritto e comunque non considerato che l’atto interruttivo era intervenuto dopo cinque anni, cioè dopo la scadenza del termine prescrizionale dell’art.2947 cod. civ.,nonché, in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non aver considerato che la Banca si era limitata a modificare l’intestazione dei conti, senza che fosse posta in essere alcuna indebita appropriazione delle somme. 1.9. Con il nonomotivo, è stata infine denunciata, in riferimento al n.4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 132, IIcomma n. 4, per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente e, in riferimento al n.5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., omesso l’ esame di fatto decisivo, pro nunciando condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] benché quest’ultimo avesse già percepito la somma di euro 803.227 CHF. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha formulato i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e nono prospettando, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione «apparente», in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e al n. 4 del comma I dell’art. 132 cod. proc. civ.: dalla stessa argomentazione delle censure, tuttavia, si evince con evidenza che la Corte ha, nei passaggi Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - decisionali criticati, reso una motivazione, seppure ritenuta non esaustiva o non conforme a diritto o, addirittura, soltanto non condivisa in merito. Deve allora ribadirsi, sul punto, che questa Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Sez. 6 -5, n. 13977 del 23/05/2019; Sez. 6 - 1, n. 6758 del 01/03/2022). L’ipotesi, tuttavia, non ricorre certamente nella fattispecie perché il ricorrente in ciascun motivo espone in modo articolato il suo dissenso rispetto alla motivazione, con ciò evidentemente rivelando che un’argomentazione comprensibile v’è stata, seppure non da lui condivisa. Questa precisazione consente di ribadire altresì che, a seguito della modifica apportata dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, alvizio di motivazione rilevante ex n. 4 è estraneo il semplice difetto di sufficienza della motivazioneche può essere sottoposto al controllo di questa Corte di legittimità soltanto, ex n. 5, evidenziando il fatto storico che il giudice di merito non abbia esaminatoe che risulta invece decisivo per escludere la congruità della motivazione(Cass. Sez. 2, n. 20721 del 13/08/2018). Infine, deve pure rilevarsi, in relazione alla formulazione del secondo, quinto, sesto e settimo motivo, che l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre non nell’ ipotesi di motivazione insufficiente, come prospettato dal ricorrente, ma quando risulti che la decisione non osservi il cardine della tutela processuale civile e, cioè, la corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 10 - domande delle parti e le statuizioni giudiziali: il giudice non è, infatti, tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gliargomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' iter argomentativo seguito; neconsegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto(Cass. Sez. 2, n. 12652 del 25/06/2020). 3. Ciò precisato, il primo motivo è infondato. L'azione di petizione ereditaria – che è un'azione di condanna avente un co ntenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede- è, ai sensi del s econdo comma dell’art. 533 cod. proc. civ., imprescrittibilee si configura non soltanto quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenential de cuius, ove, analogamente a quanto si riscontra nella fattispecie, si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius. Al riguardo va ricordato come Cass. n. 10557/2001 ha ribadito il carattere reale della petitio hereditatis, in quanto volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, ritenendo Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 11 - che la stessa presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, in relazione ad una fattispecie nella quale si chiedeva la restituzione di somme asseritamente prelevate dai convenuti da un conto corrente intestato al de cuius, ritenendo che anche in un'azione siffatta, il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, è strumentale al perseguimento dell'obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6 -2, n. 20024 del 24/09/2020 con richiami). Ciò precisato, correttamente la Corte d’appello ha escluso la eccepita prescrizione per tutte le somme depositate sul conto corrente cointestato, perché ha correttamente distinto tra il rapporto tra ciascun correntista e la banca, come disciplinato dall’art. 1854 cod.civ ., secondo cui ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva)e il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, comeregolato dall'art. 1298 cod. civ., II comma, per cuile parti di ciascun cointestatario si presumono eguali, se non risulta diversamente: la mera presunzione certamente non escludeva il diritto degli eredi di agire, ex art. 533 cod. civ., per recuperare tutte le somme depositate alla massa. 3.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo: dal contenuto necessariamente recuperatoriodell’azione di petizione ereditaria deriva che la domanda di rendimento del conto – che nella specie risulta proposta -include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 12 - l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute(Cass. Sez. 2, n. 2148 del 31/01/2014 ; Sez. 6 - 2, n. 14324 del 05/05/2022). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile per la sua formulazione , come già rilevato al punto 2: la Corte ha reso una motivazione ampia e articolata sulla congruità della consulenza tecnica espletata in primo grado e sulle sue conclusioni (dedicandovi le pag.da 23 a 25 della sentenza), escludendo esplicitamente la violazione del principio dispositivo e della ripartizione dell’onere probatorio; la censura, pertanto, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame in merito della fondatezza del quarto motivo di appello. 3.4. Ugualmente inammissibile per la sua formulazione è il quarto motivo: la Corte d’appello ha, con ampia e dettagliata motivazione (da pag. 17 a pag. 20) operato una comparazione tra gli elementi di prova sulla titolarità esclusiva delle somme in capo al de cuius come offerti dagli attori, con quelli offerti da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prevalenti i primi; ha rimarcato altresì l’incertezza della linea difensiva di quest’ultimo che ha contraddittoriamente sostenuto che le somme versate sul conto erano suoi risparmi personali e, al contempo, ha affermato che erano somme di pertinenza della s.n.c. tra lui e il fratello Giuseppe, senza tuttavia trovare conferma nelle difese di quest’ultimo; ha in conseguenza escluso la rilevanza delle circostanze relative ai risparmi personali perché non idonee a fornire «alcuna utile indicazione»sulla loro consistenza all’epoca», nonché delle circostanze relative alla provenienza delle somme dagli utili della società dei due fratelliperché non supportate da alcuna documentazione fiscale della società ed escluse dalla stessa linea difensiva del fratello Giuseppe; ha rimarcato che le somme trasferite sui conti svizzeri fossero di ammontare molto ingente per l’epoca (circa un milione e mezzo di Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 13 - euro), che fosse inverosimile che il fratello Giuseppe, già avente un proprio nucleo familiare, non avesse preteso che restasse traccia formale del versamento di somme anche sue e rilevato infine come dalla ricostruzione del nominato c.t.u. fosse risultato che il padre aveva disinvestito parte dei suoi risparmi per esportarli. A fronte di questa articolata motivazione, la censura ( in cui risultano riprodotte le circostanze ritenute irrilevanti) si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale che è , invece, insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logicoche, nella specie, non si ravvisano (Cass. Sez. 2, n. 18222 del 10/09/2004; Sez. L, n. 34189 del 21/11/2022). 3.5. Il quinto motivo è infondato, nella parte in cui non è inammissibile per i rilievi di cui al punto 2. La comunione tacita familiare non concerne le somme per cui è giudizio, di cui la Corte ha operato la divisione in quote applicando il diritto successorio perché ne ha accertato l’appartenenza esclusiva al de cuiuse, in conseguenza, la natura di bene ereditario. 3.6. Ugualmente inammissibile per la sua formulazione è il sesto motivo: la Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciare sul sesto motivo, dedicandovi le pagine 26 e 27 della motivazione e analizzando in dettaglio la formulazione delle domande riconvenzionali. 3.7. Il settimo motivo è, invece, fondato. Fino al 1° marzo 2006, l’eccezione di prescrizione poteva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente ed applicabile ratione temporis al presente giudizio. Conseguentemente, la Corte d’appello , poiché l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne Ric. 2017 n. 04412 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 14 - abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte ( Sez. L, n. 30303 del 27/10/2021), avrebbe dovuto esaminare la f ondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 3.8. Dall’accoglimento del settimo motivo consegue logicamente l’assorbimento dell’ottavonel senso che la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale è rimessa al giudice del rinvio in esito alla cassazione della questione assorb ente della tempestività dell’eccezione di prescrizione. 3.9. Il nono motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile per i rilievi di cui al punto 2: la Corte d’appello ha escluso la rilevanza del dedotto pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fratello Giuseppe della somma in franchi svizzeri perché ha escluso ancor prima che le somme depositate sui conti per cui è giudizio provenissero da utili della società, confermando che, come ritenuto dal Tribunale, fossero somme tutte di proprietà del de cuius; ancora una volta, pertanto, il ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile rilettura dei fatti. 4. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al settimo motivo, con assorbimento dell’ottavo e rigetto dei restanti; la sentenza impugnata deve essere perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione perché esamini l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà altresì sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo,