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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36757/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/05/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 maggio 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza in data 11 febbraio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare di Siracusa, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto, mesi sei di reclusione ed C 30.000 di multa, con conferma nel resto, per i reati di detenzione aggravata di 640 grammi di cocaina, di detenzione di armi comuni da sparo clandestine e di armi comuni da sparo, di ricettazione, di detenzione di munizionamento da guerra e di munizioni.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla sentenza di primo grado e dal sequestro del 4 luglio 2018, in relazione alla mancata applicazione della pena base nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva che la pena non era stata calcolata al minimo edittale, perché ritenuto contiguo agli ambienti della criminalità organizzata.

Tuttavia, il precedente penale era risalente nel tempo, a venti anni prima dei fatti ascrittigli in questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non aveva spiegato i motivi fondanti la contiguità.

Con l'atto di appello aveva evidenziato la spontaneità della collaborazione prestata nel ritrovamento dello stupefacente e delle armi in sequestro e l'immediata ammissione di responsabilità per la detenzione.

La Corte territoriale aveva omesso di argomentare in ordine alle puntuali censure difensive e non aveva spiegato il discostamento della pena dal minimo edittale.

Lamenta che i Giudici avevano affermato che aveva ammesso le sue responsabilità solo davanti all'evidenza dei fatti.

La prima perquisizione presso il suo domicilio aveva dato esito negativo; la seconda presso il secondo domicilio aveva dato esito positivo per il rinvenimento dei beni nello scantinato; l'accesso a tale locale era avvenuto grazie alle chiavi spontaneamente da lui consegnate; pur avendone diritto, aveva rifiutato l'assistenza di un legale.

Evidenzia il suo corretto comportamento processuale.

Lamenta altresì l'omessa motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione esterna, essendo eccessivo l'aumento disposto per i reati satellite.

Per le armi (clandestine o comuni) e per il munizionamento (comune e da guerra) era stata contestata la continuazione interna.

Ciò aveva determinato l'applicazione di aumenti di pena illegittimi, dal momento che le contestazioni di cui agli art. 23, comma 3,

I. n. 110 del 1975, 2 e 7,

I. n. 895 del 1967 non prevedevano, in presenza dell'accertamento contestuale della detenzione di più armi o munizioni, la contestazione del reato continuato, bensì di una singola fattispecie per gruppi di armi o munizioni.

Osserva che le contestazioni dei capi B), C), E) ed F) erano errate, perché erano state strutturate, ciascuna, alla stregua di reati continuati e non di singole fattispecie, imponendo di fatto un doppio aumento di pena, il primo per la continuazione interna rispetto ad ogni singola fattispecie, il secondo per gli aumenti da continuazione esterna tra i reati di cui al capo A) e quelli satellite di cui ai capi B), C), E) e F).

Sostiene che la pena finale era sproporzionata.

Aggiunge che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum era arma comune da sparo, cosicché anche il munizionamento era per arma comune da sparo.

Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, caratterizzante la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento di cui all'art. 1, commi 1 e 3,

I. n. 110 del 1975, requisito tipico e individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola alla categoria delle armi da guerra o tipo guerra, secondo la più risalente impostazione era stato contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9X21, liberamente commerciabile sul mercato interno.

Sostiene che il reato del capo E) era stato erroneamente contestato ai sensi dell'art. 2

I. n. 895 del 1967, dovendo la relativa condotta essere assorbita nella contravvenzione del capo F).

Di qui l'illiceità degli aumenti di pena di cui all'art. 81, cpv, cod. pen., sia rispetto alla misura interna che in proporzione rispetto al reato del capo A).

Con il terzo lamenta il vizio di motivazione quanto alla fattura della Edil SP Costruzioni del 21 giugno 2018 e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato annullamento del sequestro e della confisca della somma di C 2.550,00, quale presunto provento del reato di detenzione a fini di spaccio di cui al capo A).

Precisa che aveva chiesto alla Corte territoriale di annullare il sequestro e la confisca disposti con la sentenza di primo grado, perché non sussisteva nessun nesso tra il rinvenimento dello stupefacente e l'irrisoria somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, poiché era stato ampiamente dimostrato, sia in fase di interrogatorio di garanzia che in fase di revoca del sequestro, che il denaro era il frutto di un'attività lecita.

Egli era socio di fatto e dipendente di una ditta edile, la Adil SP Costruzione, con socio unico, [OSCURATO:PERSONA].

Aveva quindi dimostrato la liceità della provvista di C 2.550,00, oggetto di sequestro per mezzo della produzione documentale offerta in allegato all'istanza di dissequestro del 21 marzo 2019.

Censura la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato l'istanza di dissequestro. [OSCURATO:PERSONA]

3. I primi due motivi attengono al calcolo della pena, al diniego delle attenuanti generiche, all'entità degli aumenti per la continuazione.

Sono entrambi manifestamente infondati.

Ed invero, la Corte territoriale ha ben spiegato che la cocaina detenuta, pari a 640 grammi lordi da cui sono risultate ricavabili 3.196 dosi, era sicuramente destinata allo spaccio, mentre le armi e le munizioni detenute erano di vario tipo, da armi comuni da sparo ad armi con matricola abrasa a munizionamento da guerra.

Correttamente quindi è stata applicata la continuazione tra i diversi reati relativi ad armi e munizioni di differente tipologia.

Secondo la giurisprudenza, in presenza di armi di diversa tipologia, la valutazione dev'essere fatta per gruppi omogenei di armi, nel senso che ogni gruppo dà luogo ad un reato e non ad un reato continuato (Cass., Sez. 1, n. 25903 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392-02).

Nella specie, la continuazione è stata ravvisata rispetto a violazioni diverse di norme penali.Il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla gravità delle condotte, indicative della continuità ad ambienti della criminalità organizzata come testimoniato anche da un precedente di estorsione aggravata dall'art. 7

I. n. 203 del 1991.

D'altra parte, l'imputato neanche nel ricorso per cassazione ha indicato elementi decisivi in suo favore.

L'entità degli aumenti per la continuazione è all'evidenza contenuta rispetto ai fatti e comunque la relativa motivazione è coperta da una valutazione di congruità complessiva della sanzione (Cass., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radovslavjevic, Rv. 279770- 01).

E' fondato invece il terzo motivo sulla confisca dal momento che la Corte territoriale ha operato un'inversione dell'onere probatorio, richiedendo all'imputato di dimostrare la provenienza lecita del denaro e non all'Accusa di verificare la sua provenienza illecita.

Inoltre, la prospettazione difensiva, anche solo in termini di allegazione, aveva idoneamente sollecitato la Corte a motivare.

Limitatamente alla confisca, quindi, la sentenza impugnata dev'essere annullata per consentire ad altra Sezione della Corte di appello di Catania di rimotivare sul punto.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'accertamento di responsabilità dev'essere dichiarato irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di euro 2.555 con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso, il 24 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/05/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 maggio 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza in data 11 febbraio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare di Siracusa, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto, mesi sei di reclusione ed C 30.000 di multa, con conferma nel resto, per i reati di detenzione aggravata di 640 grammi di cocaina, di detenzione di armi comuni da sparo clandestine e di armi comuni da sparo, di ricettazione, di detenzione di munizionamento da guerra e di munizioni. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla sentenza di primo grado e dal sequestro del 4 luglio 2018, in relazione alla mancata applicazione della pena base nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che la pena non era stata calcolata al minimo edittale, perché ritenuto contiguo agli ambienti della criminalità organizzata. Tuttavia, il precedente penale era risalente nel tempo, a venti anni prima dei fatti ascrittigli in questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non aveva spiegato i motivi fondanti la contiguità. Con l'atto di appello aveva evidenziato la spontaneità della collaborazione prestata nel ritrovamento dello stupefacente e delle armi in sequestro e l'immediata ammissione di responsabilità per la detenzione. La Corte territoriale aveva omesso di argomentare in ordine alle puntuali censure difensive e non aveva spiegato il discostamento della pena dal minimo edittale. Lamenta che i Giudici avevano affermato che aveva ammesso le sue responsabilità solo davanti all'evidenza dei fatti. La prima perquisizione presso il suo domicilio aveva dato esito negativo; la seconda presso il secondo domicilio aveva dato esito positivo per il rinvenimento dei beni nello scantinato; l'accesso a tale locale era avvenuto grazie alle chiavi spontaneamente da lui consegnate; pur avendone diritto, aveva rifiutato l'assistenza di un legale. Evidenzia il suo corretto comportamento processuale. Lamenta altresì l'omessa motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione esterna, essendo eccessivo l'aumento disposto per i reati satellite. Per le armi (clandestine o comuni) e per il munizionamento (comune e da guerra) era stata contestata la continuazione interna. Ciò aveva determinato l'applicazione di aumenti di pena illegittimi, dal momento che le contestazioni di cui agli art. 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 2 e 7, I. n. 895 del 1967 non prevedevano, in presenza dell'accertamento contestuale della detenzione di più armi o munizioni, la contestazione del reato continuato, bensì di una singola fattispecie per gruppi di armi o munizioni. Osserva che le contestazioni dei capi B), C), E) ed F) erano errate, perché erano state strutturate, ciascuna, alla stregua di reati continuati e non di singole fattispecie, imponendo di fatto un doppio aumento di pena, il primo per la continuazione interna rispetto ad ogni singola fattispecie, il secondo per gli aumenti da continuazione esterna tra i reati di cui al capo A) e quelli satellite di cui ai capi B), C), E) e F). Sostiene che la pena finale era sproporzionata. Aggiunge che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum era arma comune da sparo, cosicché anche il munizionamento era per arma comune da sparo. Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, caratterizzante la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento di cui all'art. 1, commi 1 e 3, I. n. 110 del 1975, requisito tipico e individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola alla categoria delle armi da guerra o tipo guerra, secondo la più risalente impostazione era stato contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9X21, liberamente commerciabile sul mercato interno. Sostiene che il reato del capo E) era stato erroneamente contestato ai sensi dell'art. 2 I. n. 895 del 1967, dovendo la relativa condotta essere assorbita nella contravvenzione del capo F). Di qui l'illiceità degli aumenti di pena di cui all'art. 81, cpv, cod. pen., sia rispetto alla misura interna che in proporzione rispetto al reato del capo A). Con il terzo lamenta il vizio di motivazione quanto alla fattura della Edil SP Costruzioni del 21 giugno 2018 e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato annullamento del sequestro e della confisca della somma di C 2.550,00, quale presunto provento del reato di detenzione a fini di spaccio di cui al capo A). Precisa che aveva chiesto alla Corte territoriale di annullare il sequestro e la confisca disposti con la sentenza di primo grado, perché non sussisteva nessun nesso tra il rinvenimento dello stupefacente e l'irrisoria somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, poiché era stato ampiamente dimostrato, sia in fase di interrogatorio di garanzia che in fase di revoca del sequestro, che il denaro era il frutto di un'attività lecita. Egli era socio di fatto e dipendente di una ditta edile, la Adil SP Costruzione, con socio unico, [OSCURATO:PERSONA]. Aveva quindi dimostrato la liceità della provvista di C 2.550,00, oggetto di sequestro per mezzo della produzione documentale offerta in allegato all'istanza di dissequestro del 21 marzo 2019. Censura la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato l'istanza di dissequestro. [OSCURATO:PERSONA] 3. I primi due motivi attengono al calcolo della pena, al diniego delle attenuanti generiche, all'entità degli aumenti per la continuazione. Sono entrambi manifestamente infondati. Ed invero, la Corte territoriale ha ben spiegato che la cocaina detenuta, pari a 640 grammi lordi da cui sono risultate ricavabili 3.196 dosi, era sicuramente destinata allo spaccio, mentre le armi e le munizioni detenute erano di vario tipo, da armi comuni da sparo ad armi con matricola abrasa a munizionamento da guerra. Correttamente quindi è stata applicata la continuazione tra i diversi reati relativi ad armi e munizioni di differente tipologia. Secondo la giurisprudenza, in presenza di armi di diversa tipologia, la valutazione dev'essere fatta per gruppi omogenei di armi, nel senso che ogni gruppo dà luogo ad un reato e non ad un reato continuato (Cass., Sez. 1, n. 25903 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392-02). Nella specie, la continuazione è stata ravvisata rispetto a violazioni diverse di norme penali.Il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla gravità delle condotte, indicative della continuità ad ambienti della criminalità organizzata come testimoniato anche da un precedente di estorsione aggravata dall'art. 7 I. n. 203 del 1991. D'altra parte, l'imputato neanche nel ricorso per cassazione ha indicato elementi decisivi in suo favore. L'entità degli aumenti per la continuazione è all'evidenza contenuta rispetto ai fatti e comunque la relativa motivazione è coperta da una valutazione di congruità complessiva della sanzione (Cass., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radovslavjevic, Rv. 279770- 01). E' fondato invece il terzo motivo sulla confisca dal momento che la Corte territoriale ha operato un'inversione dell'onere probatorio, richiedendo all'imputato di dimostrare la provenienza lecita del denaro e non all'Accusa di verificare la sua provenienza illecita. Inoltre, la prospettazione difensiva, anche solo in termini di allegazione, aveva idoneamente sollecitato la Corte a motivare. Limitatamente alla confisca, quindi, la sentenza impugnata dev'essere annullata per consentire ad altra Sezione della Corte di appello di Catania di rimotivare sul punto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'accertamento di responsabilità dev'essere dichiarato irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di euro 2.555 con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il 24 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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