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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 30927/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6984-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 25843/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 27/09/2024 R.G.N. 28419/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.6984/2025 Cron.

Rep.

Ud.24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione del decreto n. racc. gen. 25843/2024 (n. sezion. 744/2024), pubblicato il 27.09.2024, con il quale questa Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato estinto il giudizio n. rg. 28419/2020.

Denuncia un errore di fatto risultante dagli atti sul presupposto di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel regolamento delle spese processuali.

Resiste INPS con controricorso, rimettendosi alla decisione della Corte e chiedendo di essere mandato esente dalle spese del giudizio di revocazione.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente lamenta errore revocatorio in relazione all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Come ancora di recente ribadito da Cass. n. 12506/2024, «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.

Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..

L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)».

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo ricordate da Cass., Sez.

Un., n.20013/2024, «a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (Cass., Sez.

Un., n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata).

Tanto premesso, il ricorso è ammissibile (v.

Cass. n. 26141/2025): l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 3, comma 28, lettera n), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ammette la revocazione dei decreti pronunciati ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in séguito alla mancata presentazione dell’istanza di decisione.

Il ricorrente afferma che “risulta allegata ai fascicoli dei giudizi di primo e secondo grado (entrambi inseriti nel fascicolo di parte ricorrente del giudizio di Cassazione n. 28419/2020 R.G.) l’esposizione della prescritta dichiarazione, debitamente sottoscritta, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] attestava la sussistenza del requisito ex art. 152 disp. att. c.p.c. per la fruizione del beneficio dell’esonero dal pagamento delle spese di lite (reddito IRPEF pari o inferiore al doppio di quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio), impegnandosi, altresì, con la medesima dichiarazione a comunicare eventuali e successive variazioni rilevanti al medesimo fine”.

Nell’originario ricorso in causa n. rg. 28419/2020 definita con il decreto revocando, la parte dava atto di aver prodotto, sub doc. n. 5, “dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 42 co.11 del D.L. n. 269 del 30.9.2003 ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza (art. 152 disp. att. cpc)”.

Risulta in atti che, alla data di pubblicazione del decreto gravato, la Cancelleria della Sezione Lavoro di questa Corte ha attestato che, “all’esito del controllo del fascicolo in ordine alla consistenza documentale e delle ricerche effettuate dagli addetti agli archivi non è stato rinvenuto il fascicolo principale d’ufficio contenente i fascicoli del ricorrente e del controricorrente, la nota di iscrizione a ruolo e quant’altro in esso contenuto”.

Le ricerche eseguite in occasione dell’odierna adunanza camerale hanno portato, poi, al rinvenimento del fascicolo presso l’Archivio della Sezione Lavoro, come da attestazione della cancelleria in pari data.

Dall’esame del fascicolo emerge che fra i documenti allegati dalla parte era presente la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., resa in data 20 ottobre 2020 dal ricorrente, che risulta debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte.

Ed allora, il Collegio condivide l’indirizzo di questa Corte (Cass.n. 29634/2019e n. 9786/2023) in forza del quale, “in tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio” (Cass. n. 9786/2023) (o, come nella specie, non rinvenuti).

Lo stesso principio è stato ancor più di recente affermato da Cass. n. 29297/2024: «in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa -gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiari inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile». [OSCURATO:PERSONA]. n. 9786/2023 si è osservato che la qualificazione di «atto di causa» deriva «dall'aver la parte … espletato quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione.

D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'errore revocatorio deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati, per tali non potendo che intendersi quelli - attinenti alla causa - ritualmente ricevuti dal Cancelliere, su richiesta della parte.

La quale parte, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in Cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall'esito della afferente valutazione).

È, quindi, evidente che, nell'espressione «atto o documento di causa», …va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal Cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato.

In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso.

L'argomento, ovviamente, è assai delicato, perché comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della Cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice.

Tuttavia, a parte l'insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell'interesse dell'utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, né direttamente, né indirettamente.

Pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim'ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634)».

Pertanto, nell’espressione “atto o documento di causa”, per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d’ufficio ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi rinvenuto (per aver la parte diligentementeassolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per fatto accidentale, non imputabile alla parte, non lo è stato, come accaduto nella specie.

Posto quanto sopra, la proposta revocazione è fondata e va accolta: il decreto impugnato, in ordine alla statuizione concernente le spese di lite, è evidentemente fondato su un presupposto di fatto erroneo, ossia sull'avere ritenuto non operanti le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero del pagamento delle spese processuali, laddove viceversa la dichiarazione era stata debitamente prodotta dalla parte ed era completa negli elementi essenziali.

Il decreto,dunque, deve essere revocato quanto al regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di revocazione vengono compensate in considerazione della peculiarità della questione e del fatto che l’Istituto non si è opposto all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, revocato il decreto n. racc. gen. 25843/2024, n. sezion. 744/2024 in ordine alla statuizione sulle spese e decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. rg. 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6984-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 25843/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 27/09/2024 R.G.N. 28419/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.6984/2025 Cron. Rep. Ud.24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione del decreto n. racc. gen. 25843/2024 (n. sezion. 744/2024), pubblicato il 27.09.2024, con il quale questa Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato estinto il giudizio n. rg. 28419/2020. Denuncia un errore di fatto risultante dagli atti sul presupposto di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel regolamento delle spese processuali. Resiste INPS con controricorso, rimettendosi alla decisione della Corte e chiedendo di essere mandato esente dalle spese del giudizio di revocazione. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente lamenta errore revocatorio in relazione all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Come ancora di recente ribadito da Cass. n. 12506/2024, «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)». Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo ricordate da Cass., Sez. Un., n.20013/2024, «a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (Cass., Sez. Un., n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata). Tanto premesso, il ricorso è ammissibile (v. Cass. n. 26141/2025): l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 3, comma 28, lettera n), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ammette la revocazione dei decreti pronunciati ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in séguito alla mancata presentazione dell’istanza di decisione. Il ricorrente afferma che “risulta allegata ai fascicoli dei giudizi di primo e secondo grado (entrambi inseriti nel fascicolo di parte ricorrente del giudizio di Cassazione n. 28419/2020 R.G.) l’esposizione della prescritta dichiarazione, debitamente sottoscritta, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] attestava la sussistenza del requisito ex art. 152 disp. att. c.p.c. per la fruizione del beneficio dell’esonero dal pagamento delle spese di lite (reddito IRPEF pari o inferiore al doppio di quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio), impegnandosi, altresì, con la medesima dichiarazione a comunicare eventuali e successive variazioni rilevanti al medesimo fine”. Nell’originario ricorso in causa n. rg. 28419/2020 definita con il decreto revocando, la parte dava atto di aver prodotto, sub doc. n. 5, “dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 42 co.11 del D.L. n. 269 del 30.9.2003 ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza (art. 152 disp. att. cpc)”. Risulta in atti che, alla data di pubblicazione del decreto gravato, la Cancelleria della Sezione Lavoro di questa Corte ha attestato che, “all’esito del controllo del fascicolo in ordine alla consistenza documentale e delle ricerche effettuate dagli addetti agli archivi non è stato rinvenuto il fascicolo principale d’ufficio contenente i fascicoli del ricorrente e del controricorrente, la nota di iscrizione a ruolo e quant’altro in esso contenuto”. Le ricerche eseguite in occasione dell’odierna adunanza camerale hanno portato, poi, al rinvenimento del fascicolo presso l’Archivio della Sezione Lavoro, come da attestazione della cancelleria in pari data. Dall’esame del fascicolo emerge che fra i documenti allegati dalla parte era presente la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., resa in data 20 ottobre 2020 dal ricorrente, che risulta debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte. Ed allora, il Collegio condivide l’indirizzo di questa Corte (Cass.n. 29634/2019e n. 9786/2023) in forza del quale, “in tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio” (Cass. n. 9786/2023) (o, come nella specie, non rinvenuti). Lo stesso principio è stato ancor più di recente affermato da Cass. n. 29297/2024: «in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa -gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiari inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile». [OSCURATO:PERSONA]. n. 9786/2023 si è osservato che la qualificazione di «atto di causa» deriva «dall'aver la parte … espletato quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'errore revocatorio deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati, per tali non potendo che intendersi quelli - attinenti alla causa - ritualmente ricevuti dal Cancelliere, su richiesta della parte. La quale parte, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in Cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall'esito della afferente valutazione). È, quindi, evidente che, nell'espressione «atto o documento di causa», …va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal Cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato. In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso. L'argomento, ovviamente, è assai delicato, perché comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della Cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice. Tuttavia, a parte l'insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell'interesse dell'utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, né direttamente, né indirettamente. Pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim'ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634)». Pertanto, nell’espressione “atto o documento di causa”, per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d’ufficio ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi rinvenuto (per aver la parte diligentementeassolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per fatto accidentale, non imputabile alla parte, non lo è stato, come accaduto nella specie. Posto quanto sopra, la proposta revocazione è fondata e va accolta: il decreto impugnato, in ordine alla statuizione concernente le spese di lite, è evidentemente fondato su un presupposto di fatto erroneo, ossia sull'avere ritenuto non operanti le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero del pagamento delle spese processuali, laddove viceversa la dichiarazione era stata debitamente prodotta dalla parte ed era completa negli elementi essenziali. Il decreto,dunque, deve essere revocato quanto al regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Le spese del giudizio di revocazione vengono compensate in considerazione della peculiarità della questione e del fatto che l’Istituto non si è opposto all’accoglimento del ricorso. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, revocato il decreto n. racc. gen. 25843/2024, n. sezion. 744/2024 in ordine alla statuizione sulle spese e decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. rg. 28