CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 15901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11138/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di FOGGIA n. 2363/2018 pubblica ta il24/09/2018 RGN . 7764/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Foggia, in accoglimento dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace locale, in totale riforma della sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato l'inesistenza in capo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del diritto di procedere ad esecuzione coattiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando, in particolare, che, in data anteriore alla notifica dell'atto di precetto, l'istituto aveva versato in favore del legale le somme liquidate a titolo di spese di lite nel titolo giudiziale azionato in via esecutiva (sentenza n. 7107/2012 del Giudice del lavoro di Foggia), così escludendo il diritto del legale di procedere all’esecuzione forzata per il recupero delle spese successive alla formazione del titolo esecutivo giudiziale; 2.avverso la predetta sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 6 motivi; resiste l’istituto con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per erronea dichiarazione della contumacia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] senza verifica corretta della regolarità della notifica dell'impugnazione al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo, violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), alla luce dell'errata notificazione; con il terzo, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mancata costituzione in via telematica dell'istituto nel giudizio di opposizione; con il quarto, violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per erronea riassunzione della causa innanzi al giudice di pace di Foggia anziché introduzione del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Foggia; con il quinto, violazione e falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata ritenuto che non fossero dovute de spese generali relative agli onorari riconosciuti nel titolo posto in esecuzione; con il sesto, violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non essere stata disposta la compensazione delle spese di lite per mutamento della giurisprudenza; 2.il primo motivo del ricorso è fondato, con rilievo assorbente dei motivi ulteriori; 3.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18104/2018 e giurisprudenza ivi richiamata), l'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio; 4.ne consegue che la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione, ed essendoquindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass. n. 17494 del 9/12/2002, Cass. n. 27139 del 19/12/2006, Cass. n. 16801 del 24/7/2014, Cass. n. 9419 del 10/5/2016); 5.in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di altro giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di altro