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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02082/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a ROCCHI Danilo per il reato di omicidio stradale ai danni di pedone che attraversava sulle strisce pedonali la pena complessiva di anni uno, mesi quattro di reclusione e/ ai sensi dell'art.222 in relazione all'art.218 C.d.S., ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida. 2.Avverso la sentenza insorge la difesa dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla statuizione concernente la revoca della patente di guida lamentando una erronea ponderazione delle circostanze che avrebbero dovuto guidare il giudicante nella scelta della sanzione amministrativa accessoria.

3. Invero a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019, con cui è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 222 C.d.S. comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al comma 2, art. 589 bis e comma 3 art. 590 bis, la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 222 C.d.S. comma 2, si deve ritenere che il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., potrà disporre sia la sanzione della sospensione della patente di guida ma anche quella più afflittiva della revoca. 3.1 Orbene, nel caso di specie, il giudice ha fornito adeguata argomentazione motivazionale sul punto (specie e misura della sanzione amministrativa accessoria da applicare) a seguito di pronuncia penale di condanna per il reato di omicidio stradale.

Invero non si è limitato a ricorrere ad un mero automatismo sanzionatorio ma si è soffermato a valutare le caratteristiche della condotta ascritta all'imputato, osservando che i fatti presentavano profili di particolare gravità, come peraltro è dato constatare dalla semplice lettura del capo di imputazione ma, soprattutto, come particolarmente offensiva doveva ritenersi la condotta del prevenuto in relazione alle modalità dell'azione e al grado della colpa, in presenza di incidente stradale ascrivibile tra l'altro alla velocità tenuta dall'autoveicolo del ricorrente in relazione alla situazione ambientale, alla regolare condotta di marcia del pedone, all'assenza di tracce di frenata, che evidenziavano disattenzione e assenza di cautele e alle conseguenze dannose dell'investimento (sbalzo del pedone per 15 metri). 3.2 II giudizio operato è pertanto coerente con i principi informatori della sanzione amministrativa, con valutazione che ha dato conto delle ragioni della scelta, in applicazione dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., utilizzabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.55130 del 9 Novembre 2017, Fiorini, Rv.271661) tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritta al conducente.

4. Parimenti infondata è la censura che assume una contraddizione tra la sanzione amministrativa accessoria applicata rispetto alla dosimetria della sanzione penale.

Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, assolvendo la sanzione amministrativa accessoria una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale e che impone al conducente una nuova verifica di idoneità tecnica e psicofisica, laddove l'accertamento sulla congruità della pena compiuto ai fini penali coinvolge una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'indagato del tutto indipendente dal grado di abilitazione alla guida da parte del conducente sanzionato; sicchè le motivazioni relative alla determinazione, ovvero alla attenuazione, della sanzione penale rispetto a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale valutazione di incoerenza o di contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez.4, 18/11/2020, Rv.280393.01, [OSCURATO:PERSONA]).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una indennità in favore della Cassa dell'Ammende, indicata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a ROCCHI Danilo per il reato di omicidio stradale ai danni di pedone che attraversava sulle strisce pedonali la pena complessiva di anni uno, mesi quattro di reclusione e/ ai sensi dell'art.222 in relazione all'art.218 C.d.S., ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida. 2.Avverso la sentenza insorge la difesa dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla statuizione concernente la revoca della patente di guida lamentando una erronea ponderazione delle circostanze che avrebbero dovuto guidare il giudicante nella scelta della sanzione amministrativa accessoria. 3. Invero a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019, con cui è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 222 C.d.S. comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al comma 2, art. 589 bis e comma 3 art. 590 bis, la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 222 C.d.S. comma 2, si deve ritenere che il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., potrà disporre sia la sanzione della sospensione della patente di guida ma anche quella più afflittiva della revoca. 3.1 Orbene, nel caso di specie, il giudice ha fornito adeguata argomentazione motivazionale sul punto (specie e misura della sanzione amministrativa accessoria da applicare) a seguito di pronuncia penale di condanna per il reato di omicidio stradale. Invero non si è limitato a ricorrere ad un mero automatismo sanzionatorio ma si è soffermato a valutare le caratteristiche della condotta ascritta all'imputato, osservando che i fatti presentavano profili di particolare gravità, come peraltro è dato constatare dalla semplice lettura del capo di imputazione ma, soprattutto, come particolarmente offensiva doveva ritenersi la condotta del prevenuto in relazione alle modalità dell'azione e al grado della colpa, in presenza di incidente stradale ascrivibile tra l'altro alla velocità tenuta dall'autoveicolo del ricorrente in relazione alla situazione ambientale, alla regolare condotta di marcia del pedone, all'assenza di tracce di frenata, che evidenziavano disattenzione e assenza di cautele e alle conseguenze dannose dell'investimento (sbalzo del pedone per 15 metri). 3.2 II giudizio operato è pertanto coerente con i principi informatori della sanzione amministrativa, con valutazione che ha dato conto delle ragioni della scelta, in applicazione dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., utilizzabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.55130 del 9 Novembre 2017, Fiorini, Rv.271661) tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritta al conducente. 4. Parimenti infondata è la censura che assume una contraddizione tra la sanzione amministrativa accessoria applicata rispetto alla dosimetria della sanzione penale. Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, assolvendo la sanzione amministrativa accessoria una funzione inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale e che impone al conducente una nuova verifica di idoneità tecnica e psicofisica, laddove l'accertamento sulla congruità della pena compiuto ai fini penali coinvolge una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'indagato del tutto indipendente dal grado di abilitazione alla guida da parte del conducente sanzionato; sicchè le motivazioni relative alla determinazione, ovvero alla attenuazione, della sanzione penale rispetto a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale valutazione di incoerenza o di contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez.4, 18/11/2020, Rv.280393.01, [OSCURATO:PERSONA]). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una indennità in favore della Cassa dell'Ammende, indicata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Novembr
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