CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4{. Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685); che, nel caso di specie, il ricorso tende all'annullamento della decisione nell'esclusiva prospettiva della rettifica di taluni dati di fatto, dei quali si assume l'imprecisione — attinenti, rispettivamente: all'applicazione, in relazione al delitto di usura, dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; alla misura della riconosciuta invalidità — che non condizionano, per espressa ammissione del ricorrente, la complessiva legittimità del provvedimento impugnato; che, pertanto, raccoglimento dell'impugnazione non determinerebbe alcuna concreta conseguenza sul piano effettuale e si risolverebbe in affermazioni di portata meramente astratta; che, d'altro canto, la decisione impugnata non è suscettibile di influenzare quelle che, eventualmente, dovessero intervenire nella medesima materia, che la competente autorità giudiziaria potrà adottare, in piena autonomia, senza essere vincolata da indicazioni contenute in quella avverso la quale è stato proposto l'odierno ricorso ed affette, in tesi, dalle dedotte imprecisioni; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tele Cp,kccio NI•cheanp auoe [OSCURATO:PERSONA]