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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18785/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi ai quali è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Ancona indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di un anno di reclusione e 1.800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, con la recidiva reiterata, sono inammissibili, essendo volti, riproducendo entrambi i motivi d'appello e in assenza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a censurare la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di congruità della pena, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello, richiamando il contenuto inequivoco delle conversazioni e dei messaggi tra il ricorrente e gli acquirenti della droga, oltre che quanto dichiarato da questi ultimi, e, a proposito della congruità della pena (peraltro inferiore alla media e quindi non richiedente analitica o diffusa giustificazione), la ripetizione e la sistematicità delle condotte: si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione dello svolgimento dell'attività di spaccio e il giudizio di adeguatezza della pena, non censurabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, come invece proposto dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del suo ricorso.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi ai quali è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Ancona indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di un anno di reclusione e 1.800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, con la recidiva reiterata, sono inammissibili, essendo volti, riproducendo entrambi i motivi d'appello e in assenza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a censurare la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di congruità della pena, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello, richiamando il contenuto inequivoco delle conversazioni e dei messaggi tra il ricorrente e gli acquirenti della droga, oltre che quanto dichiarato da questi ultimi, e, a proposito della congruità della pena (peraltro inferiore alla media e quindi non richiedente analitica o diffusa giustificazione), la ripetizione e la sistematicità delle condotte: si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione dello svolgimento dell'attività di spaccio e il giudizio di adeguatezza della pena, non censurabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, come invece proposto dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del suo ricorso. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris