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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:693
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0655_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SEAE (causa T‑655/18) «Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Orientamenti relativi al metodo di fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione che fissa nella percentuale del 20% l’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana – Mancata elaborazione del questionario richiesto dagli orientamenti – Irregolarità procedurale – Errore manifesto di valutazione»

1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Esame di un motivo nel merito senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punti 43, 44)

2. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Revisione e valutazione annuali – Obbligo per le istituzioni di adottare disposizioni generali di esecuzione – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato X, art. 10) (v. punti 53‑58)

3. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Procedimento di adozione – Obbligo dell’amministrazione di raccogliere il parere del comitato dello Statuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato X, art. 10) (v. punto 64)

4. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Fissazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 77)

5. Funzionari – Atti dell’amministrazione – Presunzione di validità – Contestazione – Onere della prova – Obbligo di fornire indizi tali da mettere in discussione la legittimità dell’atto (v. punto 80)

6. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Obbligo per le istituzioni di rispettare la procedura per la fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Violazione – Conseguenze (Statuto dei funzionari, allegato X, art. 10) (v. punti 138, 139) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del SEAE del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l’esercizio 2018, dell’indennità correlata alle condizioni di vita prevista all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto stabilisce la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento e, dall’altro, se necessario, del foglio paga dei ricorrenti del gennaio 2018, in quanto applica per la prima volta tale decisione.

Dispositivo 1) La decisione del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l’esercizio 2018, dell’indennità correlata alle condizioni di vita prevista all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata in quanto stabilisce, a decorrere dal 1 o gennaio 2018, la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento. 2) I fogli paga della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e degli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza, emessi dal SEAE per il gennaio 2018, sono annullati nei limiti in cui applicano la decisione del SEAE del 19 dicembre 2017, che stabilisce, a decorrere dal 1 o gennaio 2018, la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento. 3) Il SEAE è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0655_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SEAE (causa T‑655/18) «Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Orientamenti relativi al metodo di fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione che fissa nella percentuale del 20% l’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana – Mancata elaborazione del questionario richiesto dagli orientamenti – Irregolarità procedurale – Errore manifesto di valutazione» 1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Esame di un motivo nel merito senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punti 43, 44) 2. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Revisione e valutazione annuali – Obbligo per le istituzioni di adottare disposizioni generali di esecuzione – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato X, art. 10) (v. punti 53‑58) 3. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Procedimento di adozione – Obbligo dell’amministrazione di raccogliere il parere del comitato dello Statuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato X, art. 10) (v. punto 64) 4. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Fissazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 77) 5. Funzionari – Atti dell’amministrazione – Presunzione di validità – Contestazione – Onere della prova – Obbligo di fornire indizi tali da mettere in discussione la legittimità dell’atto (v. punto 80) 6. Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Obbligo per le istituzioni di rispettare la procedura per la fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Violazione – Conseguenze (Statuto dei funzionari, allegato X, art. 10) (v. punti 138, 139) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del SEAE del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l’esercizio 2018, dell’indennità correlata alle condizioni di vita prevista all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto stabilisce la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento e, dall’altro, se necessario, del foglio paga dei ricorrenti del gennaio 2018, in quanto applica per la prima volta tale decisione. Dispositivo 1) La decisione del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l’esercizio 2018, dell’indennità correlata alle condizioni di vita prevista all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata in quanto stabilisce, a decorrere dal 1 o gennaio 2018, la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento. 2) I fogli paga della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e degli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza, emessi dal SEAE per il gennaio 2018, sono annullati nei limiti in cui applicano la decisione del SEAE del 19 dicembre 2017, che stabilisce, a decorrere dal 1 o gennaio 2018, la percentuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione con sede di servizio in Ghana nella misura del 20% dell’importo di riferimento. 3) Il SEAE è condannato alle spese.
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