CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22547/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: revocazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8700/2020 depositata in data 11/05/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava il preavviso di fermo notificatole per vari tributi; - la CTP, per quanto qui ancora di interesse, accoglieva in part e il ricorso; - la contribuente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; il riscossore si costituiva e proponeva appello incidentale quanto al regolamento delle spese di primo grado; - la CTR respingeva i due gravami confermando la pronuncia di primo grado; - questa Corte, adita dalla società, accoglieva il terzo motivo di ricorso della stessa, accogliendo il ricorso originario del contribuente e rigettando gli altri mezzi di impugnazione; rigettava altresì il ricorso incidentale del riscossore e provvedeva quanto alle spese; - ricorre a questa Corte, instaurando giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., la società di riscossione; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: - va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta in controricorso, in relazione al profilo ivi dedotto; il ricorso del riscossore invero pone una questione che risulta comprensibile nel suo contenuto, risultando non necessaria la trascrizione in ricorso dell’intera statuizione di legittimità qui impugnata; - il ricorso, articolato in una sola censura non declinata in singoli motivi di ricorso, è comunque per altra ragione inammissibile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - da esso si evince che parte ricorrente si d uole dell’errore percettivo in cui sarebbe incorso il Collegio che avrebbe fondato la sua valutazione processuale sulla supposta inesistenza di un fatto positivamente acquisito nella realtà del processo (notifica a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti) che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, considerando valide le notifiche delle tre cartelle di cui in ricorso; - in realtà, questa Corte nel provvedimento revocando non ha minimamente errato quanto alla percezione del fatto processuale, tanto che parte ricorrente conferma anche in questa sede che [OSCURATO:PERSONA], figlio del legale rappresentante della società, che sottoscrisse le relate di notifica delle cartelle, era “impiegato della società addetto alla ricezione degli atti” (pag. 3 del ricorso per cassazione); - e tale egli è qualificato in sentenza dalla Corte; - come è noto, la revocazione avverso una sentenza che dai fatti, esattamente percepiti, ha dedotto lavalutazione della fattispecie e quindi espresso il giudizio, presuppone che il contrasto tra diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emerga dal raffronto tra quella supposta in sentenza e quella esistente agli atti processuali, e non tra questa e lavalutazione o il giudi zio su di essa, desumibile dall' interpretazione della motivazione della sentenza; ancora recentemente, si è ribadito in questa sede di legittimità a chiare lettere che (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022) l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali; - in questo caso, è dalla stessa articolazione del ricorso, che si evince invece come parte ricorrente dia per pacifica proprio la natura di “impiegato della società addetto alla ricezione degli atti” in capo alladestinataria della notifica; si tratta dello stesso fatto posto a base della sentenza, diversamente da quanto sostenuto in ricorso (pag. 7 dell’atto), come si evince dalla chiara motivazione del provvedimento impugnato (pag. 10 primo periodo, nel quale si dà atto della notifica delle cartelle “effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società”); - in altri ter mini, la sentenza impugnata ha qui percepito le cartelle come notificate a mani di addetto alla ricezione di atti (senza lasciarsi fuorviare dall’essere il [OSCURATO:PERSONA] anche figlio del legale rappresentante della società); dal canto suo, parte ricorrente ritiene che proprio la percezione di tale fatto, che assume esistente e provato, avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; - così operando, però, prima ancora sul piano logico , oltre che su quello giuridico, parte ricorrente in primo luogo elide evidentemente il contenuto stesso dell’affermazione posta a base dell’azione di revocazione; secondariamente trascende nella richiesta di una rivalutazione in diritto del disposto dell’art. 60 c. 1 lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, già operata in modo inattaccabile dalla sentenza revocanda e non riproponibile in sede di revocazione, come correttamente eccepito in controricorso; - in conclusione, ritiene il Collegio che la Corte abbia preso in esame – dopo averla e sa ttamente percepita – la situazione di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] fatto corretta, come si evince anche dalle trascrizioni in ricorso delle relate di notifica delle cartelle, e l’abbia nondimeno decisa correttamente in diritto; - tutto ciò fermo restando che, come costantemente afferma in svariate pronunce questo giudice della legittimità (tra molte, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018) il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede comunque come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'erroredi giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; - quindi, non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendo glierrori giuridici e quelli di giudizio o valutazione; - tali errori, che comunque qui non sussistono, sono infatti proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, va riconosciuta la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia; - in ultimo, neppure può ravvisarsi alcun errore revocatorio nel dispositivo della pronuncia impugnata, dal momento che è chiaro, dalla lettura della motivazione che deve sempre chiarire insieme ad esso il contenuto del comando giudiziale, che l’accoglimento del terzo motivo (“limitatamente al terzo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] motivo”, punto 8 pag. 17 della pronuncia gravata) e il conseguente accoglimento del ricorso originario della contribuente è limitato all’annullamento delle cartelle in argomento, per le quali – poiché notificate come si è detto – il concessionario non ha fornito la prova della esistenza della c.d. “raccomandata informativa”; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - la soccombenza regole le spese; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo