CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 23552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38697-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -2- SCAFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARCHI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4440/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con citazione del 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i germani Giovanni e Maria al fine di procedere alla divisione della comunione scaturente dalla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso il venir meno dell’usufrutto uxorio spettante alla madre, [OSCURATO:PERSONA], anche lei nelle more deceduta, della cui eredità del pari chiedeva la divisione. Evidenziava che l’asse era composto da un fondo rustico denominato Rondenin in Buttapietra e da due terreni con sovrastanti fabbricati rurali in Verona, località [OSCURATO:PERSONA], e che la convenuta aveva alienato al fratello con atto del 18 ottobre 2002 i suoi diritti sul bene in Buttapietra. Si costituiva il convenuto che negava di avere occupato in esclusiva gli immobili in Verona, assumendo piuttosto di avere Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -3- sostenuto vari esborsi per la manutenzione dei beni comuni, dei quali chiedeva il rimborso. Instava altresì per l’attribuzione dell’intero compendio ereditario, in quanto ritenuto non comodamente divisibile. [OSCURATO:PERSONA] non siopponeva alla domanda di divisione. All’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza n. 481/2017 rigettava la domanda di pagamento di un’indennità di occupazione avanzata nei confronti del convenuto, determinava il valore delle spese sostenute dallo stesso convenuto, e disponeva la divisione in natura assegnando i beni in Buttapietra all’attrice e quelli in [OSCURATO:PERSONA] al convenuto Giovanni, ponendo i conguagli a carico dei medesimi ed in favore dell’altra convenuta Maria. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 4440/2019 del 16 ottobre 2019 rigettava il gravame. I giudici di appello ritenevano che non fosse stata posta in discussione la soluzione che prevedeva il soddisfacimento del diritto della condividente Maria solo in denaro, sicché, avuto riguardo alla necessità di formare due quote in natura, la soluzione del giudice di primo grado comportava che si fosse pervenuti ad un giudizio di divisibilità in natura dell’asse relitto. Inoltre, tale valutazione ben poteva essere compiuta considerando il complesso dei beni relitti, mediante la formazione di due quote, ognuna delle quali comprendente in Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -4- maniera esclusiva l’intera proprietà di alcuni degli immobili comuni. Per l’effetto non era censurabile la soluzione fatta propria dal Tribunale che nella quota del convenuto aveva incluso i beni in [OSCURATO:PERSONA] ed in quella dell’attrice i beni in Buttapietra, beni per i quali la medesima aveva anche espresso una preferenza. Sebbene su tale immobile il convenuto vantasse una quota maggiore, per effetto della cessione dei diritti operata in suo favore dell’altra sorella, ciò non impediva l’assegnazione del bene anche al quotista titolare di una quota minore. La diversa soluzione prospettata dall’appellante nell’appello non era stata oggetto di apposita domanda nello stesso atto di appello, ed inoltre riguardava un bene che la sorella non aveva mai coltivato e per il quale non aveva espresso alcuna preferenza. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia l’omissione di pronuncia sulle carenze documentali che ostano alla decisione nel merito, con la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt.713 e 1113 c.c. e 784 c.p.c., con la nullità del procedimento, oltre che per omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, Inammissibilità ed improcedibilità della domanda di divisione. Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -5- Deduce il ricorrente che la giurisprudenza di merito esige per la divisione che risulti prodotta la documentazione ipocatastale relativa all’ultimo ventennio per gli immobili in comunione, e ciò al fine di assicurare la verifica circa l’esistenza di altri litisconsorti. Nel presente giudizio non risulta che tale documentazione sia stata prodotta, sicché si sarebbe dovuti pervenire ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda. Il motivo deve essere disatteso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, intervenendo sulla questione oggetto di divergenti soluzioni presso i giudici di merito, ha affermato che (Cass. n. 10067/2020) nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -6- documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (in senso conforme in motivazione, si veda anche Cass. n. 21716/2020, che ritiene che, in sede di legittimità, non sia possibile limitare la censura alla sola omessa produzione della documentazione in esame, ma che occorra invece denunciare specificamente la mancata integrità del contraddittorio, individuando altresì i litisconsorti pretermessi e da dove si ricavi tale pretermissione). 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 726 e 1350 c.c., quanto alla corretta applicazione dei principi in tema di divisione di masse plurime. Si rileva chenella fattispecie le domande avevano ad oggetto la divisione sia dell’eredità relitta di [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che era necessario procedere alla predisposizione di due distinti progetti di divisione, in ossequio alla regola che presiede allo scioglimento della comunione di cd. masse plurime. Non poteva quindi disporsi la riunione dei beni ricadenti nelle diverse successioni in assenza di un espresso consenso dei condividenti, che doveva essere formulato in maniera sc ritta, non bastando a tal fine il mero assenso prestato dai difensori. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, rileva il Collegio che risulta privo di specificità in quanto non dettaglia quali fossero con precisione i beni autonomamente facenti parte della due distinte masse ereditarie, e ciò anche alla luce del fatto che la sentenza Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -7- riferisce in realtà di un usufrutto uxorio vantato dalla vedova del padre dei condividenti, poi estintosi a seguito della morte, ma senza individuare la effettiva consistenza del patrimonio materno relitto. Tuttavia l’inammissibilità discende ancor più a monte dal fatto che, pur dando atto dell’affermazione nella giurisprudenza di questa Corte della necessità di procedere alla formazione di autonomi progetti di divisione, in presenza di pluralità di masse, come in questo caso, di provenienza ereditaria, se l’errore è stato commesso, lo stesso andrebbe ascritto già al giudice di primo grado, come peraltro evidenziato anche a pag. 15 del ricorso, ove si ricorda come la questione fosse stata già sottoposta all’attenzione del Tribunale. Ne deriva che, avendo già la sentenza di prime cure proceduto ad una, asseritamente indebita , unificazione delle masse, l’errore andava denunciato con uno specifico motivo di appello, che però non risulta essere stato proposto, di guisa che, quanto alla riunione dei beni appartenenti alle due successioni ed oggetto di un unitario progetto di divisione, la questione risulta ormai preclusa, non potendo quindi costituire oggetto di ricorso per cassazione. 5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.713 e 720 c.c. nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di assegnazione dell’intero compendio al ricorrente e ciò avuto riguardo ai motivi di opportunità che consigliavano l’assegnazione dei beni in Ca’ di David ed alla titolarità di una maggiore quota sui beni in Buttapietra. Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -8- La sentenza avrebbe fatto uno scolastico richiamo alle norme ed ai principi in tema di divisione, non considerando la possibilità di una divisione in natura dei beni in Buttapietra, ed omettendo di considerare le ragioni che inducevano all’assegnazione per intero della massa al ricorrente. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta avere colto la ratio che è effettivamente alla base della decisione gravata. La Corte d’Appello ha puntualmente evidenziato come il Tribunale, nel ripartire i beni in natura tra l’attrice ed il convenuto, non avesse in realtà inteso fare applicazione della regola posta dall’art. 720 c.c., dettata per il caso di non comoda divisibilità dei beni ed individuazione tra i più richiedenti del condividente cui accordare preferenza nell’assegnazione del bene non divisibile (seppur erroneamente abbia fatto richiamo alla possibilità di deroga ai criteri preferenziali dettati dall’art. 720 c.c., nel giustificare l’assegnazione all’attrice dei beni in Buttapietra), e quindi avesse escluso la sussistenza di una situazione di indivisibilità in natura dei beni, ma, avuto riguardo alla consistenza complessiva della massa, comprensiva di più beni individui, aveva invece ritenuto fattibile un progetto di divisione in natura, suscettibile di concreta attuazione mediante il trasferimento in proprietà esclusiva ai due condividenti di beni separati, una volta esclusa la possibilità di procedere al frazionamento in quote corrispondenti a quelle ideali, dei beni singolarmente considerati. Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -9- A tal fine deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17862/2020), nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beniimmobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degliimmobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede didivisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello dellamassa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi sianopiù immobili da di videre, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interiimmobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (conf. Cass. n. 15105/2000). I giudici di merito, con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che la Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -10- soluzione maggiormente idonea a soddisfare il diritto dei condividenti a ricevere una quota in natura fosse quella prevedente la formazione di un progetto nel quale ognuna delle due quote da attribuire ai condividenti comprendesse la proprietà esclusiva di uno dei due immobili caduti in successione, piuttosto che procedere al frazionamento degli stessi in distinte quote. Ne discende che il richiamo alla violazione dell’art. 720 c.c. è del tutto inappropriato, avendo invece la sentenza impugnata proceduto all’attribuzione diretta delle quote, senza ricorrere al criterio del sorteggio, criterio che è ritenuto comunque derogabile dal giudice in base al suo apprezzamento discrezionale. Ne discende che, in presenza di una divisibilità in natura dei beni, non poteva avere seguito la richiesta di attribuzione dell’intero compendio, come sostenuta anche nel motivo dal ricorrente. Né vale invocare la pretesa titolarità di una quota maggiore sui beni in Buttapietra per effetto della cessione dei diritti vantati pro-indiviso sugli stessi dalla sorella Maria. Occorre in primo luogo richiamare il principio secondo cui (Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -11- compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva, eccezione fatta per l’ipotesi in cui il bene alienato sia l’unico costituente la massa (conf. Cass. n. 4428/2018). Ne deriva, quindi , che l’alienazione dei diritti vantati dalla coerede su di uno solo dei beni in comunione ha efficacia solamente obbligatoria e non determina un incremento in termini immediati della quota vantata dal condividente cessionario su quel singolo bene, essendo l’effetto traslativo condizionato all’effettiva attribuzione del bene stesso al cedente. Tale considerazione determina, quindi , il venir meno del presupposto sul quale si fonderebbe anche la pretesa di essere attributario, come maggior quotista, dei beni in Buttapietra. Ma occorre anche evidenziare che non incide sulla validità della soluzione divisionale prescelta la circostanza che nel progetto di divisione la quota assegnata al ricorremte non contempli il bene sul quale vanterebbe la maggior quota ideale, trovando tale esclusione una sua contropartita nell’attribuzione di altri beni in natura, il cui valore risulti però in grado di soddisfare i diritti vantati in termini di quota ideale sull’intera massa (in termini si veda Cass. n. 6134/2010, secondo cui in tema di divisione, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -12- immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri). 6.Il quarto motivo, infine , denuncia la violazion e dell’art. 112 c.p.c., quanto alla mancata pronuncia sulla richiesta del ricorrente di procedere alla divisione mediante assegnazione all’attrice di parte del terreno facente parte degli immobili alla località Ca’ di David, attribuendo invece al ricorrente la casa ivi esistente ed il fondo di Buttapietra. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto, lungi dal denunciare un vizio di omessa pronuncia, avendo comunque la Corte d’Appello deciso sulla domanda di divisione, ritenendo corretto il progetto divisionale sposato dal giudice di prime cure, nella realtà mira a contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito quanto alla scelta della soluzione divisionale ritenuta maggiormente confacente all’interesse dei condividenti, ed in grado di assicurare una assegnazione dei beni in natura, in misura tendenzialmente corrispondente al valore delle quote ideali, con la formazione di quote omogenee, e contenendo al minimo l’entità dei conguagli. Il mezzo di gravame denota evidentemente l’insoddisfazione del ricorrente per la diversa conclusione del giudice di merito e sollecita questa Corte a valutare la maggior convenienza della diversa soluzione prospettata, manifestando evidentemente l’aspirazione non consentita a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ric. 2019 n. 38697 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -13- 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi