CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1.2. Il primo motivo è infondato in modo manifesto, tenuto conto della congrua motivazione data dai giudici del merito circa la non configurabilità dell'istituto dell'aberratio delicti con riferimento al reato di lesioni volontarie di cui al capo 3) dell'imputazione, determinate dallo sparo dei tre colpi di pistola volti alla consumazione dei reati, di cui al capo 1) come riqualificato, di minacce ai danni del fratello e di sparo in luogo pubblico. E' sufficiente al riguardo riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di aberratio delicti, l'evento non voluto è addebitabile all'agente, ai sensi dell'ad 83 cod. pen., a mero titolo di colpa quando sia assolutamente diverso, ossia di altra natura rispetto a quello voluto, ma non qualora esso di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 4, n. 54015 del 25/10/2018, Contu, Rv, 274750 - 02; sez. 2, n. 19293 del 03/02/2015, Bedogni, Rv. 263519; Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247401). Nella specie è risultato accertato che l'imputato ha sparato i colpi all'indirizzo del balcone dove si trovava il fratello, a fine di corroborare l'attività intimidatoria in corso, incurante della presenza delle due vittime nel balcone sottostante, quindi accettando, nell'ambito di un'azione unitaria finalisticamente orientata a consumare i reati di cui agli artt. 612 e 703 cod. pen., la verificazione della lesione dell'integrità di queste ultime nei termini rilevanti quanto meno per il dolo eventuale. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il giudice procedente, nella specie la Corte di appello, non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 - 01). In ogni caso, il ricorrente non ha nemmeno esplicitato per quali ragioni la decisione sfavorevole, pur implicitamente assunta, sia erronea o contraria ai criteri previsti dall'ordinamento. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci