CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 35197/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'estinzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. L'associazione delle aziende pubblicitarie impugnava dinanzi al TAR la deliberazione consiliare di approvazione 20/38 del regolamento ed istitutiva del canone sugli impianti pubblicitari e la successiva delibera comunale; il giudice amministrativo respingeva il ricorso con sentenza confermata dal Cd.S. Successivamente, con delibera comunale del 25.02.2002 n. 83/8, il Consiglio comunale apportava alcune modifiche al regolamento comunale sul piano pubblicitario. Nel frattempo era intervenuta la I. n.448/2001 che aveva stabilito dei limiti alle tariffe da applicare. L'associazione delle aziende pubblicitarie italiane impugnava anche le delibere della Giunta comunale nn. 99 del 2002 e 290 del 2001 nonché la n. 20 del 2001.Anche in questo caso, il Tar respinse il relativo ricorso. La società IGP Decaux opponeva il diniego di rimborso delle somme versate per le imposte pubblicitarie, sul rilievo del mancato adeguamento delle tariffe comunali, per l'importo di euro 105.048,10.La CTP di Firenze dichiarava con sentenza l'inammissibilità del ricorso in quanto era divenuto definitivo l'atto impositivo, decisione riformata in sede di gravame proposto dalla contribuente, sul presupposto che l'ente avrebbe dovuto adeguare le tariffe a seguito dell'art. 7 octies del d.l. n. 7/2005 fin dall'esercizio del 2005, potendole adeguare successivamente a detta data solo in base all'indice ISTAT. Inoltre, affermava che i bollettini prepagati notificati dal Comune non presentavano i requisiti di un avviso di liquidazione e ad esso non potevano essere equiparati come aveva asserito la CTP. Avverso la sentenza n. 1888/2014 della CTR della Toscana depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'ente comunale ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi. L'ente contribuente si è difeso con controricorso. La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale i deposita conclusioni motivate scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] In data cinque ottobre 2018, il Sindaco p.t. del Comune di Firenze ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per intervenuta transazione della lite con la controparte. La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019). Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass.,sez. 5, n.10198 de12018; n.21694/2021, in motiv.). Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione; dichiara l'inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione il 6.10. 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 091D e n,