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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48521/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche prevalenti e riducendo loro la pena, la sentenza del Tribunale di Perugia del 12 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità dei predetti per due reati di lesione personale aggravata e dei predetti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso dell'imputato Koc, con i quali essi si dolgono del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sono inammissibili perché generici e comunque manifestamente infondati, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di cause di giustificazione la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356); - che il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che si duole dell'omesso riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p., è del pari generico; - che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentano il travisamento della prova in relazione alla dinamica della colluttazione, sono volti a prefigurare un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie, in termini inammissibili con un sindacato di legittimità, a fronte della incensurabile motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha indicato fonti di prova e ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la prospettazione di parte che riscriveva l'intero episodio come un'aggressione unilaterale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche prevalenti e riducendo loro la pena, la sentenza del Tribunale di Perugia del 12 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità dei predetti per due reati di lesione personale aggravata e dei predetti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso dell'imputato Koc, con i quali essi si dolgono del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sono inammissibili perché generici e comunque manifestamente infondati, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di cause di giustificazione la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356); - che il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che si duole dell'omesso riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p., è del pari generico; - che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentano il travisamento della prova in relazione alla dinamica della colluttazione, sono volti a prefigurare un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie, in termini inammissibili con un sindacato di legittimità, a fronte della incensurabile motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha indicato fonti di prova e ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la prospettazione di parte che riscriveva l'intero episodio come un'aggressione unilaterale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.