CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 luglio 2021, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa il 3 marzo 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena a suo carico in anni 1, mesi 8 di reclusione e 1.500 euro di multa, riconoscendo la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a una condotta di cessione e illecita detenzione di marijuana, commessa in Napoli il 27 novembre 2020. 2. Il ricorso è affidato a due motivi; con il primo, è stato censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mentre con il secondo motivo la difesa contesta il diniego delle attenuanti generiche. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata. In ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., infatti, sono stati ragionevolmente valorizzati nella sentenza impugnata, in senso ostativo, la somma rinvenuta addosso all'imputato (euro 465) e il numero apprezzabile di cessioni in un arco temporale modesto, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato in ragione del fatto che l'imputato, peraltro tratto in arresto pochi giorni prima per lo stesso titolo di reato, risulta aver operato in una zona dove è pacificamente massiccio il fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, ciò a riprova dei contatti di [OSCURATO:PERSONA] con gli ambienti criminali dediti alla fornitura di droga per la rivendita al dettaglio. 4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze invocate non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazIone della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. è Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C