CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 07749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Modena, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine all'esclusione della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità - non sono consentiti in sede di legittimità e risultano manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); che la sentenza impugnata - pag. 2 - ha congruamente motivato il diniego della sostituzione, avuto riguardo all'evanescenza della richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consig ere estensore I