CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 26632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa dalla Corte di appello di Roma l' 11 Aprile 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Daniela B orsellino ; lettele conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata , l a Corte di appello di Roma , decidendo su rinvio della Corte di Cassazione,che il 7 febbraio 2024 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2023 c on cui era stata disposta l'estradizione della condannata,ha rifiutato la consegna alla Repubblica federativa del Brasile di P ra xedes [OSCURATO:PERSONA] in quanto colpita da un mandato di arresto internazionale emesso il 22 settembre 2020 dall'Autorità giudiziaria,in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di rapina aggravata,commesso il 6 settembre 2010 in Brasile, disponendo che la pena venga dalla condannata espiata in Italia. Con successiva ordinanza del 30 aprile 2025 la Corte di appello ha disposto la cancellazione dal dispositivo della statuizione che la predetta pena venga dalla Praxedes espiata in Italia. 2.Avverso la sentenza suindicata h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendoviolazione di legge e in particolare degli art t. 705 e 731 cod. proc. pen. , 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile e 1 comma 3 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale poiché la Corte di appello ha,contestualmente al rigetto della richiesta di estradizione,stabilito che la pena oggetto della richiesta fosse eseguita in Italia,in assenza di motivazione a sostegno di questa statuizione. Si tratta di una statuizione illegittima,priva di qualsivoglia base legale , poiché nei procedimenti estradizionali non vi è alcuna disposizione di legge che stabilisca che in caso di rifiuto della consegna la pena oggetto della richiesta sia eseguita in Italia. La statuizione della Corte di appello viola inoltre l'art.731 cod. proc. pen. in materia di riconoscimento in Italia e di sentenze di condanna straniera poiché l'esecuzione di una sentenza di condanna straniera può avvenire soltanto attraverso la procedura descritta dall'articolo 731 cod.proc. pen. , e cioè in presenza di una richiesta del Ministro della Giustizia,mai formulata. Il difensore chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha disposto che la penafosse eseguita in Italia. 3. Con memoria trasmessa via PEC la difesa ha comunicato la volontà di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’ordinanza di correzione emessa dalla Corte di appello di Roma,che ha eliminato dal dispos itivo pronunziatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la statuizione che la pena venga espiata in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per il venir meno del concreto interesse ad impugnare . La Corte territoriale,con ordinanza di correzione di errore materiale, ha disposto l’eliminazione dell'espressione contenuta nel solo dispositivo della sentenza resa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che statuiva l’espiazione della pena inflitta alla ricorrente in Italia. 2. Non va disposta alcuna condanna della ricorrente poiché , i n tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Roma 1luglio 202 5 Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]