CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dagli Avv.tiMarco Luigi di Tolle e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona delsuo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2263/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, notificata a mezzo PECil 28 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 280/2018 del 9 gennaio 2018, ilTribunale di Milano intimava il pagamento, a carico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della somma di euro 12.044,94, a titolodi rimborso delle spese sostenute per gli interventi eseguiti tra il23 dicembre 2014 e il 24 settembre 2015 per la rimozione dirifiuti abbandonati da terzi nel sottopasso di via Bormio enell’adiacente strada di collegamento, spese di cui avrebbe dovutofarsi carico la Dofama.Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2018, l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, contestando chesulla stessa gravasse alcun obbligo di eseguire la suddetta attivitàdi rimozione dei rifiuti.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigettodell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2451/2020,depositata il 21 aprile 2020, accoglieva l’opposizione e, perl’effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto,dichiarando che nulla era dovuto per la causale dedotta, inmancanza di alcuna prova dell’effettivo esborso sostenuto.2.– Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2020, laMilano [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appelloavverso la pronuncia di prime cure, lamentando: - che avevaNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026fornito la prova dell’esecuzione degli interventi di rimozione deirifiuti, attività di manutenzione che Dofama era obbligata asvolgere; - che aveva fornito la prova dell’incarico conferito allaEcol-Service ai fini dello svolgimento di tale attività; - che avevaprodotto la relativa fattura emessa da Ecol-Service nei suoiconfronti; - che si era riconosciuta debitrice di quest’ultima perl’importo in questione; - che Dofama non aveva mai contestato ilsuo obbligo manutentivo con riguardo alla strada di cui eraproprietaria, obbligo che comunque derivava dai patti stipulati inoccasione dell’esproprio dell’area, con cui era stata prevista laservitù di passaggio.Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva il rigetto dell’appelloprincipale e spiegava appello incidentale, attraverso cui deduceva:- la carenza di legittimazione passiva di Dofama; - l’inesistenza, acarico di Dofama, di obblighi afferenti alla pulizia del trattocoperto dal sottopassaggio; - la mancanza di prova delquantitativo e della tipologia di rifiuti rimossi dalla Ecol-Servicedalla zona del cavalcavia di via Bormio; - la mancanza di provadell’an e del quantum dell’avvenuto pagamento del debito per ilquale [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in restituzione, il qualecostituiva il presupposto dell’azione di regresso svolta; - la novitàdell’argomento secondo cui l’obbligo manutentivo di Dofama, conriguardo alla strada di collegamento, sarebbe derivato da patti econdizioni diverse da quelle di cui al decreto di esproprio, ossiadalla circostanza che Dofama non avesse mai contestato di essereproprietaria della strada.Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appelloprincipale e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata,respingeva l’opposizione proposta dalla Dofama verso il decretoingiuntivo n. 280/2018 del 9 gennaio 2018 e la condannava alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 12.044,94, oltre interessi al saggio di cuiall’art. 1284, primo comma, c.c. dal 17 novembre 2015 al saldo.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che Dofama non avevamai contestato alcunché con riguardo all’obbligo di provvederealla rimozione dei rifiuti dalla strada di collegamento alsottopasso, di cui pacificamente era proprietaria, ed anzi avevaaffermato che tale obbligo di rimozione gravava comunque, aisensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14 del d.lgs. n.285/1992, sul proprietario del fondo su cui i rifiuti erano statiabbandonati, così indirettamente riconoscendo di essere ilsoggetto effettivamente obbligato ad effettuare la rimozione didetti rifiuti dalla strada; b) che conseguentemente, in assenza dispecifica tempestiva contestazione, doveva ritenersi accertata lasussistenza dell’obbligo, in capo a Dofama, di provvedere allamanutenzione della strada di collegamento di cui la stessa eraproprietaria; c) che, con riferimento al sottopasso di via Bormio,nel decreto prefettizio del 9 maggio 1973 – con cui era statodisposto l’esproprio in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’area sullaquale era stato realizzato il sottopasso – era stata prevista lacostituzione di una servitù di passo sotto il manufatto, chesarebbe stato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] in favore del fondoNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026di proprietà del soggetto espropriato nonché di tutti i fondi rimastiinterclusi dalla realizzazione dell’autostrada, decreto espropriativoin cui era stabilito, tra l’altro, che sarebbe stata a carico delproprietario del fondo dominante – che aveva subito l’espropriodell’area realizzata per la costruzione del sottopasso – lamanutenzione, a propria cura e spese, del tratto di strada copertodal manufatto autostradale; d) che la suddetta prescrizione,regolarmente trascritta nei registri immobiliari, era incorporata neldiritto di servitù costituito in favore del fondo dominante e, quindi,aveva natura reale; e) che Dofama, con successivi atti di acquisto– nei quali era stato sempre previsto il trasferimento, unitamentealla proprietà del fondo, anche di tutte le servitù attive e passive,apparenti e non, come pervenute alla parte venditrice in forza deltitolo di proprietà –, era subentrata agli originari soggettiespropriati nella proprietà del fondo a cui favore risultavacostituita la servitù e, quindi, anche nelle obbligazioni di caratterereale connesse al suddetto diritto; f) che nel concetto dimanutenzione ordinaria di una servitù di passo rientravaquantomeno l’attività diretta a mantenere pulita la strada, così daconsentirne il passaggio, e quindi almeno l’attività di rimozione diqualunque cosa (compresi evidentemente i rifiuti abbandonati)costituisse un ostacolo al passaggio; g) che Dofama, con l’atto diopposizione, non aveva mosso alcuna contestazione specifica néal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente eseguito larimozione dei rifiuti dalle aree emarginate, né che tale attivitàavesse il costo effettivamente indicato, e – in ogni caso – i costisostenuti erano congrui, sicché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse fornito la prova di aver pagato la Ecol-Service, per laNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026somma di euro 12.044,94, era del tutto irrilevante, stante cherisultava provato che tale attività doveva essere eseguita daDofama ed invece era stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA] per unimporto adeguato, tenuto conto peraltro che, avendo sottoscrittoper accettazione le fatture emesse da Ecol-Service, MilanoSerravalle si era così comunque riconosciuta debitrice dellesomme fatturate.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] DofamaS.r.l.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., in ordine allasussistenza a carico della Dofama dell’obbligo di provvedere allaraccolta e alla rimozione dei rifiuti dal sottopasso di via Bormio edalla relativa strada di collegamento, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 81 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 24Cost., e degli artt. 2697, 2643, 1032, 1051 e 1069 c.c. nonchél’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, per avere la Corte di merito ritenuto cheDofama fosse coinvolta nel decreto di esproprio, in quantoproprietaria dei fondi limitrofi, nel cui interesse era statacostituita la servitù del sottopasso per accedere ai fondiinterclusi, sebbene, non avendo acquistato i terreni espropriati,Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026non fosse mai diventata avente causa della ditta espropriata equindi titolare delle ulteriori obbligazioni manutentive.Osserva l’istante che la Dofama sarebbe stata proprietariasolo di un fondo posto nell’area a sinistra dei terreni espropriati equindi avrebbe goduto della servitù di passo, in quantoproprietaria di fondi interclusi, ma non sarebbe mai subentrataalla ditta espropriata.2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss., 2697, 2643, 1032, 1051 e1069 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito, in violazionedei criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti, aiproprietari dei fondi limitrofi gli obblighi di manutenzione diqualsiasi cosa che non fosse il manufatto di sottopassopropriamente inteso, laddove detta manutenzione, peraltrolimitata, sarebbe stata pattuita tra la società espropriante e laditta espropriata, così estendendo le pattuizioni manutentive aifondi confinanti interclusi verso cui era stata validamentecostituita la servitù d’uso del sottopasso per accedere ai proprifondi.2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono inammissibili.E questo perché, attraverso tali censure, la ricorrente tende acontestare una circostanza riconosciuta in sede di opposizione(come già osservato dal Tribunale), in ordine alla sua successionenella posizione della ditta espropriata quanto all’area limitrofa aquella oggetto dell’intervento espropriativo, con il conseguenteNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026onere manutentivo gravante sulla stessa, in forza delleprescrizioni di cui al decreto prefettizio citato.Segnatamente, rispetto al manufatto di sottopasso, il decretodi esproprio e la nota di trascrizione del titolo prevedevano che laditta espropriata dovesse provvedere, a propria cure e spese, allamanutenzione del tratto di strada coperto dal manufattoautostradale limitatamente ad esso tratto, ivi comprese cunette,pozzi perdenti, smaltimento di acque, restando, invece, a caricodella società per l’autostrada [OSCURATO:PERSONA]-Milano-[OSCURATO:PERSONA] la manutenzione del manufatto di sua proprietà.La rivalutazione di tale circostanza (ossia dell’intervenutosubentro nell’area limitrofa a quella espropriata, originariamentedi proprietà della ditta espropriata, con l’assunzione dei relativiobblighi) è preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019;Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014).3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 112, 115 c.p.c. e dell’art. 1069 c.c.,per avere la Corte distrettuale sostenuto che Dofama eraproprietaria della strada di collegamento e che, in tale qualità,era tenuta alla manutenzione di detta strada, in ragione delriparto manutentivo ordinario spettante al proprietario del fondo,benché [OSCURATO:PERSONA] avesse azionato la propria richiestamonitoria fondandola sul decreto di esproprio, che pacificamentenon avrebbe previsto obbligazioni manutentive sulla strada diNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026collegamento, ma avrebbe costituito sulla strada stessa unaservitù di passaggio a favore della ditta espropriata e di tutti glialtri fondi interclusi per effetto della costruzione dell’autostrada.Obietta l’istante che la Corte d’appello avrebbe ancheerroneamente affermato che Dofama era la proprietaria dellastrada di collegamento e, in forza di ciò, sarebbe stata tenuta apagare le somme richieste.3.1.– Il motivo è infondato.Infatti, espressamente, sin dal ricorso monitorio, la richiestadi rimborso delle spese per la rimozione dei rifiuti è stataavanzata sia relativamente alle opere di pulizia svoltedirettamente sul sottopasso di via Bormio, sia per quelleeffettuate sull’adiacente strada di collegamento.Strada di collegamento rispetto alla quale è rimastoincontestato che la Dofama fosse proprietaria.Solo in sede di legittimità tale titolo è stato tardivamentecontestato.4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsaapplicazione dell’art. 192, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006 edell’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 nonché dell’art. 1069 c.c., peravere la Corte del gravame reputato che le spese per larimozione dei rifiuti sulla strada di collegamento ricadessero suDofama, che si sarebbe riconosciuta proprietaria della relativaarea, sebbene la fattispecie fosse regolata dalla normativaspeciale citata sulla rimozione dei rifiuti su strada e non già dallanorma generale in tema di riparto manutentivo.Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026Assume l’istante che la rimozione dei rifiuti non avrebbepotuto ricondursi nell’ambito dell’attività manutentiva di puliziadei luoghi, fuoriuscendo dall’ambito della manutenzione ordinaria.4.1.– Il motivo è infondato.Infatti, trattandosi di strada di collegamento gravata daservitù di passaggio, il relativo proprietario era tenuto a far frontealla sua manutenzione, comprensiva anche della pulizia dai rifiuti,in ragione del vantaggio percepito dal suo utilizzo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6653 del 15/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 949del 15/02/1982; Sez. 2, Sentenza n. 72 del 12/01/1976).5.– Con il quinto motivo la ricorrente adduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., in ordine alla questionerelativa alla sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenereil rimborso del costo sostenuto per la rimozione dei rifiuti, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c.,1180 e/o 1299 e 2033 c.c. nonché l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, peravere la Corte di seconde cure ritenuto irrilevante la circostanzache [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova del pagamentoa Ecol-Service della somma di euro 12.044,94 richiesta in sedemonitoria, essendosi riconosciuta debitrice di Ecol-Service quantoa detta somma, come fatturata da quest’ultima.Espone l’istante che l’azione di ripetizione avrebbepresupposto la prova dell’adempimento/estinzionedell’obbligazione per conto del terzo mentre, nella specie, MilanoSerravalle non aveva fornito la prova del proprio adempimento.5.1.– Il motivo è fondato.Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il diritto al rimborso è stato, infatti, giustificato all’esito dellapretesa azionata dalla ditta incaricata della rimozione dei rifiuti,come comprovata dalla fattura emessa, il cui importo è statoreputato congruo.Da ciò è stato desunto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse debitriceverso la Ecol-Service per l’importo indicato (ossia tenuta acorrispondere detta somma), il che avrebbe legittimato la primaa richiedere la corresponsione della stessa somma nei confrontidella parte su cui ricadevano gli obblighi di manutenzione delsottopasso e della strada di collegamento.Il diritto al rimborso è stato, dunque, riconosciuto, non giàalla stregua dell’avvenuto pagamento della somma richiesta dalladitta incaricata della rimozione dei rifiuti, bensì sulla scortadell’obbligo di farvi fronte, come ricavabile dalla fattura emessadalla Ecol-Service, a fronte dell’accertato smaltimento di dettirifiuti.In proposito, si evidenzia, per un verso, che la fatturaproveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapportitra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli attigiuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione,indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto giàcostituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori,liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suoconvincimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015;Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n.14122 del 27/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10 del 06/01/1982;nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21205 del24/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 18486 del 07/07/2025).Numero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nondimeno, per altro verso, in difetto della dimostrazionedell’avvenuto saldo di detta fattura (è pacifico che la fatturaemessa non fosse quietanzata), il diritto alla ripetizione nonspetta, appunto perché l’invocato rimborso di una spesapostulava, già sul piano logico, che fosse stata data la provadell’effettivo esborso sostenuto – recte dell’avvenuto pagamentoin favore del terzo – (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5980 del23/02/2022).6.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il quinto motivo del ricorso deve essereaccolto mentre i rimanenti motivi devono essere respinti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente almotivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi alseguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione.«Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spesesostenute, non è sufficiente che il richiedente abbia prodotto lafattura non quietanzata attestante la richiesta di pagamentoproveniente dal terzo incaricato della prestazione resa, essendo,altresì, necessario che sia fornita la prova dell’effettivo esborsodelle somme di cui si chiede il rimborso». P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversaNumero registro generale 23018/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 16939/2026Data pubblicazione 30/05/2026composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci