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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10768/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte a pag. 8 in merito al contributo prestato dall'imputato nell'immobilizzazione della vittima del pestaggio, non contrastato mediante allegazione di elementi decisivi nella prospettiva invocata, ingiustificatamente ignorati); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si limita a dedurre mancanza della motivazione senza specificare il punto censurato, è privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore 9.__Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte a pag. 8 in merito al contributo prestato dall'imputato nell'immobilizzazione della vittima del pestaggio, non contrastato mediante allegazione di elementi decisivi nella prospettiva invocata, ingiustificatamente ignorati); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si limita a dedurre mancanza della motivazione senza specificare il punto censurato, è privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore 9.__Presidente
Sentenza Cassazione n. 10768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris