CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, con la quale PRISCO Michele era stato condannato per il reato di cui all'art. 187 comma 1 e 1-bis, codice strada, per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina, eroina, metadone), provocando un incidente (in Matera il 25/2/2017). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale, deducendo la violazione degli artt. 187 codice strada e 192, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, ha contestato la conclusione per la quale sarebbe stata raggiunta, nel caso di specie, la prova dell'alterazione psico-fisica dell'imputato al momento della guida. La difesa ha formulato le sue doglianze con riferimento a sei specifici temi, rispettivamente riguardanti, i primi due, la valutazione della testimonianza SANTACROCE (operatore di polizia giudiziaria) e, sotto altro aspetto il travisamento delle sue affermazioni; la illogica e imperscrutabile compressione, di contro, del più ampio contributo dichiarativo dispensato dal teste SETTE, medico del pronto soccorso che prestò le prime cure al PRISCO; ancora, l'omessa valutazione della documentazione sanitaria; la svalutazione della testimonianza di PRISCO Antonio, fratello dell'imputato, quanto alle modalità del prelevamento del campione delle urine da esaminare; infine, la insostenibile assimilazione tra elementi di valutazione, invero tra loro in rapporto di causa ed effetto. Quanto ai primi due punti, in particolare, la difesa ha richiamato la testimonianza SANTACROCE, per inferire che il dichiarante aveva visto il PRISCO solo il giorno dopo il suo ricovero in ospedale e il colloquio avuto con il dottor SETTE che gli aveva comunicato la riscontrata presenza delle sostanze stupefacenti nelle urine dell'imputato. Solo dopo, dunque, il teste aveva riportato la accertata instabilità dei comportamenti del PRISCO, nonostante già sottoposto alle cure dei sanitari. Da ciò il deducente fa derivare la conclusione per la quale lo stato di agitazione testimoniato dal SANTACROCE non costituisce elemento di prova coevo al sinistro stradale e alla condotta di guida. Quanto, invece, alla testimonianza SETTE, la difesa rileva la valutazione parziale operata dai giudici d'appello, avendo il sanitario affermato che nella specie era stata riscontrata una normo-reattività delle pupille del paziente, sebbene avesse pure dichiarato che tale condizione non necessariamente attesti una mancata assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, il medico aveva pure chiarito di aver compilato il referto solo in parte, sino cioè all'esame obiettivo, la descrizione relativa allo stato di agitazione del paziente essendo stata riportata dal collega subentrato nel turno. Con specifico riferimento, poi, al referto medico, la difesa, nel ribadire la attendibilità del documento, ha rilevato che le argomentazioni difensive non sarebbero state considerate dalla Corte territoriale, non essendovi stato riportato alcun sintomo, quale vomito, perdita di conoscenza, ed essendo stata riferita dallo stesso PRISCO la terapia domiciliare a base di metadone, lo stato di agitazione rilevato dal medico succeduto al SETTE potendo essere spiegato anche con l'astinenza dalla terapia, non avendo egli manifestato alcun segno nelle prime sette ore di ricovero. In riferimento alla testimonianza del fratello dell'imputato, la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare un dato che supererebbe, nell'ottica difensiva, ogni dubbio di genuinità del riferito: il teste, infatti, aveva percepito l'atipicità della procedura di prelevamento del campione delle urine e provveduto a fotografare il contenitore con il suo cellulare, iniziativa che può spiegarsi proprio con riferimento alla riscontrata anomalia. Infine, quanto alla condizione di astinenza del PRISCO dall'assunzione del metadone, la difesa contesta l'argomento speso dal giudice d'appello, per il quale essa rientrerebbe nel concetto di alterazione dovuto alla assunzione, rilevando di contro che si tratterebbe di un effetto indiretto e secondario, laddove l'alterazione deve costituire effetto primario della assunzione. Nella specie, invece, paradossalmente, secondo la difesa, lo stato di alterazione sarebbe stato ricondotto alla mancata assunzione della sostanza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione. 2. Il ricorso circoscrive il thema decidendi al punto inerente allo stato di alterazione del PRISCO al momento della guida e, sul punto, deve premettersi che, la non manifesta infondatezza dell'articolato motivo, con specifico riferimento alla presenza di sintomi di agitazione al momento del ricovero del PRISCO e al tema della omessa assunzione di metadone, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità. Di qui la rilevanza del fatto estintivo del reato, essendo maturato il relativo termine prescrizionale (contravvenzione posta in essere il 25/2/2017), senza che constino fatti sospensivi. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, peraltro, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce del motivo di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Ciampi CiPOSIT