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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 09673/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Catanzaro - Sezione per i minorenni, irrevocabile in data 13 aprile 2008, per avere il condannato commesso il 14 maggio 2012 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza del 24 settembre 2020, irrevocabile il 9 marzo 2022.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di unico motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso all'imputato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2020, cioè con pronuncia emessa in data successiva a quella d'irrevocabilità della precedente sentenza di condanna, sicché l'eventuale errore commesso dal giudice del merito nel concedere il beneficio avrebbe essere fatto valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione, non potendo essere emendato con l'incidente di esecuzione.

È principio consolidato quello secondo cui, per la revoca di diritto di cui all'art. 168 comma 1 cod. proc. pen., è necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il periodo di esperimento, che ha inizio dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l'applicazione del beneficio.

Si sarebbe dovuto, dunque, avere riguardo alla data d'irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 3 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che attinge l'ordinanza impugnata che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Catanzaro - Sezione per i minorenni, irrevocabile in data 13 aprile 2008, è inammissibile perché è incoerente in rapporto al thema decidendum.

2. La revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova, infatti, sicuro fondamento - attenendo la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale (con sentenza del 24 settembre 2020, definitiva il 9 marzo 2022), in data 14 maggio 2012 e pertanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale (13 aprile 2008) - nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva».

In questa ipotesi, contrariamente ai rilievi difensivi, non rilevano i principi evocati in ricorso, chiaramente riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2, cod. proc. pen.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac, Rv. 2639736,) che «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione».

A detto condivisibile orientamento, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, deve darsi continuità.

Invero, il primo comma dell'art. 168 cod. pen. prevede sub

1. la "revoca di diritto" e, quindi, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena già concessa, se «nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto [...] per cui venga inflitta una pena detentiva».

3. All'inammissibilità del ricorso - che ha ignorato l'indicato orientamento, svolgendo rilievi generici e non opponendo alla decisione impugnata argomenti di specifica e positiva critica - segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Catanzaro - Sezione per i minorenni, irrevocabile in data 13 aprile 2008, per avere il condannato commesso il 14 maggio 2012 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza del 24 settembre 2020, irrevocabile il 9 marzo 2022. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di unico motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso all'imputato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2020, cioè con pronuncia emessa in data successiva a quella d'irrevocabilità della precedente sentenza di condanna, sicché l'eventuale errore commesso dal giudice del merito nel concedere il beneficio avrebbe essere fatto valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione, non potendo essere emendato con l'incidente di esecuzione. È principio consolidato quello secondo cui, per la revoca di diritto di cui all'art. 168 comma 1 cod. proc. pen., è necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il periodo di esperimento, che ha inizio dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l'applicazione del beneficio. Si sarebbe dovuto, dunque, avere riguardo alla data d'irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 3 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che attinge l'ordinanza impugnata che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Catanzaro - Sezione per i minorenni, irrevocabile in data 13 aprile 2008, è inammissibile perché è incoerente in rapporto al thema decidendum. 2. La revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova, infatti, sicuro fondamento - attenendo la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale (con sentenza del 24 settembre 2020, definitiva il 9 marzo 2022), in data 14 maggio 2012 e pertanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale (13 aprile 2008) - nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva». In questa ipotesi, contrariamente ai rilievi difensivi, non rilevano i principi evocati in ricorso, chiaramente riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2, cod. proc. pen. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac, Rv. 2639736,) che «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione». A detto condivisibile orientamento, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, deve darsi continuità. Invero, il primo comma dell'art. 168 cod. pen. prevede sub 1. la "revoca di diritto" e, quindi, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena già concessa, se «nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto [...] per cui venga inflitta una pena detentiva». 3. All'inammissibilità del ricorso - che ha ignorato l'indicato orientamento, svolgendo rilievi generici e non opponendo alla decisione impugnata argomenti di specifica e positiva critica - segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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