CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 21255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27890/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo –controricorrente – Avverso la sentenza n. 5893/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 settembre 2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 24aprile 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’ estinzione del giudizio; Rilevato che in accoglimento dell’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto per il pagamento di somma intimatogli da [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27890/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma dichiarò inesistente il diritto della parte intimante a procedere in executivis per la somma di euro 2.692,29 e liquidò in favore dell’opponente le spese di lite; accogliendo l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha determinato nel minor importo di euro 2.430 (oltre oneri accessori) le spese di lite spettanti per il giudizio di prime cure a [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultimo alla refusione delle spese del giudizio di appello; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della pubblica udienza in epigrafe indicata, parte ricorrente, con atto sottoscritto personalmente, ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla parte controricorrente, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (da ultimo, Cass. 05/04/2024, n. 9167;Cass. 30/12/2023, n. 36572; Cass. 11/10/2017, n. 23912); r.g. n. 27890/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di