CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 25203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa il 28 maggio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, confutando le ragioni del preliminare vaglio di inammissibilità, chiede la trasmissione alla Sezione competente per la trattazione del ricorso OSSERVA Rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la contestata evasione anche sul presupposto di una discrasia tra condanna e contestazione è declinato in fatto e manifestamente infondato, tenuto conto che il Tribunale e la Corte di appello hanno con precisione scandito le fasi di quanto occorso in data 22 maggio 2021 (e ciò a prescindere da quanto accertato anche il giorno precedente che è stato apprezzato al fine di connotare l'atteggiamento del ricorrente); hanno osservato che l'imputato si era comunque allontanato da casa senza alcuna autorizzazione e l'ipotizzata urgenza medica riconducibile a taglio sul braccio, altrimenti affrontabile, già ex se esclusa dal Giudice della convalida che ebbe ad appurare direttamente la presenza di segni ormai datati, incompatibili con quanto affermato; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i