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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10208/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02
Sentenza Cassazione n. 10208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris