CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 17/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tribunale di Taranto ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 545 bis cod.proc., è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez.2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01) e che il giudice del patteggiannento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez.6 n. 30767 del 28/04/2023, Rv.284978 - 01). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la conversione, in pena sostitutiva, della pena detentiva applicata (anni 1 mesi 6 e giorni venti di reclusione) non era oggetto dell'accordo. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos