CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 16104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello dì Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazìone il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.I) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinvio della difesa motivata dall'esigenza di richiedere al P.G. di definire il procedimento mediante concordato, dovendo attendere l'attestazione di irrevocabilità di altra sentenza che si intendeva porre in continuazione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonostante i fatti per cui si procede siano configurabili come episodi di piccolo spaccio. III) Vizio di motivazione, con riferimento alla rimodulazione degli aumenti per la continuazione interna tra gli illeciti ascritti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il rigetto della richiesta di rinvio risulta sorretto da motivazione immune da censure, avendo la Corte territoriale richiamato sul punto la disposizione codicistica (art. 599-bis cod. proc. pen.) che prevede come il termine per chiedere il concordato in appello (quindici giorni prima dell'udienza) sia previsto a pena di decadenza. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto, a fronte di una c.d. doppia conforme, a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova conformemente apprezzati da entrambi i giudici del merito, a fronte di una sentenza che, per escludere l'ipotesi lieve, ha motivatamente valorizzato: la tipologia della sostanza ceduta (cocaina ed eroina); la consistente quantità di stupefacente venduta e le modalità organizzate e professionali della condotta; la disponibilità di diverse tipologie di sostanze stupefacenti; la vendita all'interno di una nota piazza di spaccio. 4.3. Il terzo motivo non considera che la sentenza impugnata, dopo avere riscontrato che la pena base per il reato più grave era stata determinata nel minimo edittale, ha espresso un giudizio di congruità con riferimento agli aumenti di pena per i reati in continuazione; giudizio non manifestamente illogico e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]