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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 10.12.2021, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto tentata rapina impropria - in questi termini, peraltro, ritenendo il fatto che era stato contestato come rapina impropria consumata - e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 mesi 1 e giorni 20 di reclusione ed Euro 220 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Caiati deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen. e 56 e 624 cod. pen. ed erronea applicazione della legge penale: rileva che la Corte di appello, come aveva fatto il Tribunale, ha erroneamente inquadrato l'episodio nel paradigma della tentata rapina impropria poiché il Caiati, immediatamente bloccato dall'addetto alla sicurezza il quale lo aveva notato impossessarsi di alcuni generi alimentari prelevati dallo scaffale del supermercato, era stato condotto nel magazzino, ove era rimasto senza opporre alcuna resistenza, agitandosi soltanto quando aveva appreso che erano state allertate le forze dell'ordine; ribadisce, inoltre, che alcuna lesione personale era occorsa agli addetti del supermercato nel tentativo di contenere la reazione del Caiati; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.: rileva che la Corte di appello, così come il giudice di primo grado, ha omesso ogni motivazione sui presupposti per ritenere la contestata recidiva, onere cui non poteva sottrarsi alla luce del suo carattere ormai sempre facoltativo e dei principi affermati dalle SS.UU. della S.C.;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente è corretta e richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte; segnala, invece, come il secondo motivo, concernente la recidiva, sia preluso non avendo la censura formato oggetto dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentata rapina impropria perché "... compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi di vari articoli alimentari del valore commerciale totale di Euro 341,20 ..." e, in particolare, "... prelevava gli articoli alimentari dagli scaffali e ripercorrendo a ritroso l'usuale senso di percorrenza dell'esercizio commerciale, oltrepassava le barriere di ingresso cercando di guadagnare la fuga senza corrispondere il prezzo della merce ..." quindi "... veniva fermato dall'addetta alla sicurezza ... la quale lo invitava a seguirlo nel retro del supermercato per la restituzione della merce ..." dove "...

Caiati, dopo aver appreso che era stata allertata una pattuglia dei carabinieri, tentava di divincolarsi per darsi alla fuga cercando di spintonare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo intervenuto in supporto della Esposito". 2.1 Incontroversa ed incontestata la ricostruzione dell'episodio, la difesa, con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto che, a suo avviso, andrebbe ricondotto alle ipotesi del tentato furto e delle lesioni atteso che la reazione del Caiati sarebbe intervenuta soltanto dopo che il ricorrente era stato intercettato dal personale addetto alla sicurezza e, senza opporre alcuna resistenza, era stato accompagnato nel magazzino per poi agitarsi e tentare di darsi alla fuga nel momento in cui si era reso conto del fatto che erano state chiamate le forze dell'ordine.

E' dunque opportuno ribadire che, nel delitto di rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171 - 01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01, in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità).

Del tutto irrilevante, poi, deve ritenersi la circostanza secondo cui la condotta del ricorrente non avrebbe causato lesioni personali poiché la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo (cfr., Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 01;Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, Fadda, Rv. 255199 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento o il mantenimento del possesso della cosa o a conseguire l'impunità). 2.2 Il secondo motivo è, invece, precluso poiché, invero, già il primo giudice (cfr., pag. 2 della sentenza del Tribunale) aveva motivato in termini adeguati sulla sussistenza della contestata recidiva mentre con l'atto di appello la difesa non aveva formulato alcuna censura.

Consegue che la Corte di appello, in assenza di un motivo articolato sul punto, non aveva alcun onere di motivare; né, per altro verso, la questione poteva essere proposta per la prima volta in questa sede senza essere stata previamente devoluta alla Corte territoriale (cfr., Sez. 2, n. 13826 del 17.2.2017, Bolognese, resa per l'appunto in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna per l'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 10.12.2021, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto tentata rapina impropria - in questi termini, peraltro, ritenendo il fatto che era stato contestato come rapina impropria consumata - e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 mesi 1 e giorni 20 di reclusione ed Euro 220 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Caiati deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen. e 56 e 624 cod. pen. ed erronea applicazione della legge penale: rileva che la Corte di appello, come aveva fatto il Tribunale, ha erroneamente inquadrato l'episodio nel paradigma della tentata rapina impropria poiché il Caiati, immediatamente bloccato dall'addetto alla sicurezza il quale lo aveva notato impossessarsi di alcuni generi alimentari prelevati dallo scaffale del supermercato, era stato condotto nel magazzino, ove era rimasto senza opporre alcuna resistenza, agitandosi soltanto quando aveva appreso che erano state allertate le forze dell'ordine; ribadisce, inoltre, che alcuna lesione personale era occorsa agli addetti del supermercato nel tentativo di contenere la reazione del Caiati; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.: rileva che la Corte di appello, così come il giudice di primo grado, ha omesso ogni motivazione sui presupposti per ritenere la contestata recidiva, onere cui non poteva sottrarsi alla luce del suo carattere ormai sempre facoltativo e dei principi affermati dalle SS.UU. della S.C.; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente è corretta e richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte; segnala, invece, come il secondo motivo, concernente la recidiva, sia preluso non avendo la censura formato oggetto dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentata rapina impropria perché "... compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi di vari articoli alimentari del valore commerciale totale di Euro 341,20 ..." e, in particolare, "... prelevava gli articoli alimentari dagli scaffali e ripercorrendo a ritroso l'usuale senso di percorrenza dell'esercizio commerciale, oltrepassava le barriere di ingresso cercando di guadagnare la fuga senza corrispondere il prezzo della merce ..." quindi "... veniva fermato dall'addetta alla sicurezza ... la quale lo invitava a seguirlo nel retro del supermercato per la restituzione della merce ..." dove "... Caiati, dopo aver appreso che era stata allertata una pattuglia dei carabinieri, tentava di divincolarsi per darsi alla fuga cercando di spintonare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo intervenuto in supporto della Esposito". 2.1 Incontroversa ed incontestata la ricostruzione dell'episodio, la difesa, con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto che, a suo avviso, andrebbe ricondotto alle ipotesi del tentato furto e delle lesioni atteso che la reazione del Caiati sarebbe intervenuta soltanto dopo che il ricorrente era stato intercettato dal personale addetto alla sicurezza e, senza opporre alcuna resistenza, era stato accompagnato nel magazzino per poi agitarsi e tentare di darsi alla fuga nel momento in cui si era reso conto del fatto che erano state chiamate le forze dell'ordine. E' dunque opportuno ribadire che, nel delitto di rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171 - 01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01, in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità). Del tutto irrilevante, poi, deve ritenersi la circostanza secondo cui la condotta del ricorrente non avrebbe causato lesioni personali poiché la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo (cfr., Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 01;Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, Fadda, Rv. 255199 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento o il mantenimento del possesso della cosa o a conseguire l'impunità). 2.2 Il secondo motivo è, invece, precluso poiché, invero, già il primo giudice (cfr., pag. 2 della sentenza del Tribunale) aveva motivato in termini adeguati sulla sussistenza della contestata recidiva mentre con l'atto di appello la difesa non aveva formulato alcuna censura. Consegue che la Corte di appello, in assenza di un motivo articolato sul punto, non aveva alcun onere di motivare; né, per altro verso, la questione poteva essere proposta per la prima volta in questa sede senza essere stata previamente devoluta alla Corte territoriale (cfr., Sez. 2, n. 13826 del 17.2.2017, Bolognese, resa per l'appunto in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna per l'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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