CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 1978
Cassazione n. 38189/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VASTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnatail T ribunale di V asto , i n parzial e accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Pescara, in data 18 gennaio 2017,divenuta irrevocabile il 13 giugno 20 18 , e dalla Corte d i appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022, irrevocabile il 16 aprile 2022 -che aveva confermato, come indicatonel provvedimento di correzione di errore materiale in data 4 luglio 2025, la sentenzadel Tribunale di Pescara del 17 settembre 2020 - e,per l'effetto, ha determinato la pena co mplessiva in anni 1 mesi 4 di reclusione . 2.Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vasto sviluppando un unico motivo,con cui deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo il p ubblico ministero ricorrente , il giudice dell’esecuzione h a riconosciuto il vincolo della continuazione sulla base di un erroneo presupposto ovvero che i reati oggetto dei due titoli fossero violazioni dell'art . 75 , comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Invece, soltanto la sentenza del T ribunale di Pescara del 13 giugno 2018 ha accertato la violazione di talenorma incriminatrice ; la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 1 marzo 2022 ha , invece, ad oggetto il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difformità delle condotte giuridiche e degli interessi giuridici lesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Vasto ad escludere la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso tra le violazioni non avendo alcuna rilevanza la prossimità temporale dei fatti. L'ordinanza impugnata ha seguito un percorso motivaziona le illogico , trascurando i criteri normalmente utilizzati per riconoscere il medesimo disegno criminoso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Come risulta dagliatti trasmessi a questa Corte di cassazionei reati unificati sotto il vincolo della continuazione dall’ordinanza impugnata sono solta nto violazioni dell’art . 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 commesse a distanza temporale di pochi giorni. Contrariamentea quanto sostento dal P ubblico ministero ricorrente , non è invece interessato dal riconoscimento della disciplina di cui all ’ a rt. 81, secondo comma, cod. pen.,il reato di evasione commesso il 13 gennaio 2017 . Il provvedimento impugnato , alla luce della correzione dispost a con provvedimentodel 4 luglio 2025, ha unif icato sotto il vincolo della continuazione i reatigiudicati dalle sentenze emessa d a l Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 2017, irrevocabile il 13 giugno 2018,e dalla Corte di appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022 Lasentenza del Tribunale di Pescar a del 18 gennaio 2017 , irrevocabile il 13 giugno 2018, ha c ondannato [OSCURATO:PERSONA] p er avere violato , in data 30 novembre 2016,la prescrizio ne di rincasare entro una certa ora, impost ale dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pescaradisposta dal T ribunale di Pescara con decreto in data 8 maggio 2012. La sentenzadel Tribunale di Pescara del 17 settembre 2020 confermata dalla Corte di appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022, irrevocabile il 16 aprile 2022, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] per avere violato, in data 19 novembre 2016, la prescrizione, imposta le sempre dal decreto di applicazione della sorveglianza specialeemesso il giorno 8 maggio 2012,di presentarsi al sabato di ogni settimana al [OSCURATO:PERSONA] carabinieri. Le censure sull’impianto motivazionale si incentrano su un evidente errore ossia che l’unificazione ai sensi dell ’ a rt. 81, secondo comma, cod. pen. abbia interessato, oltre alreato oggetto della sentenza del Tribunale di Pescara del 18 gennaio 2017, irrevocabile il 13 giugno 2018, la violazionedell’art. 385 cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale di Pescara del 18 settembre 2018 , citata nell’ordinanzaimpugnata prima della successiva eme nda con il provvedimento del 4 luglio 2025, divenutoirrevocabile. D’altra parte, che l ’ unificazione abbia riguardato il reato giudicato dal [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 17 settembre 2020 è confermato dal l ’ inequivocoriferimento da parte dell ’ordinanza impugnata alla sentenza dell a Corte di appello di L’Aquilain data 1 marzo 2022 che ha con fermato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2021 e non quello resa dallo stesso Tribunale il 18 settembre 2018. 2. All’inammissibilità del ric orso non segue la condanna né alle spese n é al versamento di unasommain favore della C assa delle ammende stante il carattere pubblicodella parte impugnante. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 7 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]